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Ordinanza — n. 21926/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rejects appeal claiming accounting report must precede inheritance division request. Court rules reports are autonomous and can be decided separately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21926/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by heirs against a lower court's order to split an inheritance estate. The appellants argued that a detailed accounting report must be completed before the division of shares can legally proceed. The court rejected this, ruling that while accounting is necessary for debts, the procedural requests for division and accounting are autonomous and can be decided independently without one strictly preceding the other.

Regesto Legislator

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Art. 723 c.c.; The request for division of co-owned property and the request for an accounting report are autonomous procedural actions that can be decided separately without requiring the accounting to precede the division.

Parole chiave

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inheritance division accounting report co-owned property procedural autonomy succession law Cassazione congiunta domanda quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 723 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R.
artt. 132 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.
art. 194 c.p
art. 329 c.p
Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 329 c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8040 del 19/07/1993
operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8040 del 19/07/1993, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25120 del 10/01/2018
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25120 del 10/01/2018, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16332 del 18/06/2019
650675; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16332 del 18/06/2019, non massimata).
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
Va, infatti, ribadita l'autonomia delle due domande di cui sopra, che rimangono distinte e, se proposte congiuntamente, possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018, Rv.649703).
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Testo completo

Ga t_ z(5. ORDINANZA sul ricorso 8479-2016 proposto da: MENARDI GIUSEPPE, MENARDI VITTORIA, MENARDI GABRIELLA, MENARDI ELISABETTA, MENARDI BRUNO, MENARDI MASSIMO e MENARDI ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO TEMISTOCLE SOLERA n. 7/10, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PIROCCHI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA DALLE MULE e MARCO DE CRISTOFARO - ricorrenti - contro MENARDI ORIANA, MENARDI DIEGO, MENARDI LAURA MARIA, MENARDI CLAUDIO e MENARDI MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA LARESE ,(Jvci) 7 ( - controricorrenti - nonché contro MENARDI MARIO, MENARDI OTTORINO e MENARDI DANIELA - intimati - avverso la sentenza n. 583/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 22.3.2000 Menardi Massimo, Adriana, Ottorino, Elisabetta, Vittoria, Daniela, Gabriella, Bruno e Giuseppe, nella qualità di eredi di Menardi Virgilio, invocavano lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di Menardi Vittorino, padre di Virgilio. Alla sua morte, Menardi Vittorino aveva lasciato eredi, nella misura di 1/6 cadauno, i figli Menardi Virgilio (dante causa degli attori), Mario, Silvio, Emma, Laura Maria e Albina. Per effetto di successivi atti, inter vivos e mortis causa, intervenuti tra i coeredi, l'eredità del defunto Vittorino era divisa tra Menardi Silvio, in ragione dei 2/6, Menardi Laura Maria, in ragione dei 2/6, Menardi Mario, in ragione di 1/6, e Menardi Virgilio, in ragione di 1/6.

Evocavano quindi in giudizio gli altri partecipanti alla comunione, che invitavano anche alla resa del conto, poiché i beni compresi nella massa erano nella loro disponibilità. Si costituivano Menardi Laura Maria, Mario e Silvio, i quali non si opponevano alla domanda di divisione e depositavano un progetto di rendiconto. Chiedevano tuttavia di mantenere in comunione tra loro le quote di spettanza, pari ai 5/6 del totale. Nelle more del giudizio, Menardi Silvio acquistava anche la Ric. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -2- quota ereditaria di Mario, divenendo così comproprietario in ragione della metà dell'asse.

In seguito, lo stesso Silvio decedeva, e in suo luogo si costituivano i figli ed eredi Menardi Mauro, Claudio, Diego ed Oriana. All'esito di C.T.U., con sentenza n. 528/2011 il Tribunale di Belluno rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo Ghedina Guerrino, comproprietario per un mezzo di uno dei beni immobili compresi nell'asse ereditario e disponeva lo scioglimento della comunione, secondo le quote indicate dall'ausiliario. Interponevano appello Menardi Massimo, Adriana, Ottorino, Elisabetta, Vittoria, Daniela, Gabriella, Bruno e Giuseppe, e si costituivano in seconde cure Menardi Claudio, Diego, Oriana e Laura Maria, resistendo all'impugnazione.

Rimaneva invece contumace Menardi Mauro. Con la sentenza oggi impugnata, n. 583/2015, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Menardi Giuseppe, Vittoria, Gabriella, Elisabetta, Bruno, Massimo e Adriana, affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso Menardi Oriana, Diego, Laura Maria, Claudio e Mauro. Menardi Mario, Ottorino e Daniela, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Sia la parte ricorrente che la parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la sentenza della Corte di Appello non sarebbe Ric. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -3- \ agevolmente intellegibile, in quanto scritta a mano con grafia poco comprensibile. La censura è infondata. Il Collegio ritiene di dover dare continuità a quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6553 del 16/03/2018, non massimata, e Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 4947 del 14/03/2016, Rv. 639357), secondo cui "in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa". In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12114 del 02/07/2004, Rv. 574038, per la quale la nullità può rinvenirsi soltanto laddove la grafia sia pressoché incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poiché, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all'esatta comprensione del testo.

Orbene, nel caso di specie non si è in presenza di una assoluta illeggibilità del testo, ma si prospetta la difficoltà di comprendere il senso solo di alcune parole, situazione questa che consente di escludere che nella fattispecie ricorra la ben più radicale ipotesi di assoluta carenza della motivazione per totale inidoneità dei segni grafici utilizzati a dare contezza dell'iter motivazionale fatto proprio dal giudice. Tanto più che i ricorrenti hanno potuto proporre ricorso per la cassazione della decisione in esame, articolando cinque motivi di censura, con conseguente piena esplicazione del loro diritto di difesa.

Ric. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -4- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 184 e 198 c.p.c., 2697 c.c. e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle risultanze della C.T.U. esperita in prime cure, nel cui ambito, tuttavia, era stato consentito alla parte convenuta di depositare documenti non ritualmente introdotti nei termini istruttori all'epoca vigenti, e dunque in violazione del contraddittorio.

La censura, che era stata tempestivamente sollevata dagli odierni ricorrenti nel corso del giudizio di merito, non era stata accolta dalla Corte distrettuale. La censura è infondata. La Corte veneziana ha, giustamente, affermato l'autonomia delle due domande, di divisione e di rendiconto, e la possibilità che la formazione di quest'ultimo sia affidata, come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, al C.T.U. nominato per la formazione del progetto di divisione e delle quote divisionali. In tale eventualità, il compito dell'ausiliario ha carattere percipiente, e dunque egli deve procedere ad acquisire tutti i documenti, a prescindere dal sistema delle preclusioni istruttorie, necessari a determinare il conto finale delle entrate e delle uscite relative alla massa divisionale, ovviamente aggiornato alla data di deposito del suo elaborato.

Sul punto, va ribadito il principio generale per cui "Il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a Ric. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -5- fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 14577 del 21/08/2012, Rv. 623712; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19816 del 28/08/2013, Rv. 628263; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 28/01/2015, non massimata). Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato le censure che erano state mosse alla relazione depositata dal C.T.U., relative in particolare: all'inserimento nel rendiconto di alcune imposte che erano state pagate dai condividenti nel possesso dei beni da dividere, in quanto -secondo i ricorrenti- si tratterebbe di oneri gravanti sulle persone, e non sui beni; all'inserimento nel rendiconto di spese relative a beni non compresi nel compendio divisionale; all'inserimento nel rendiconto di altre spese, relative al bene in comunione con il Ghedina, al quale i condividenti nel possesso dei beni non avevano mai richiesto il rimborso della quota dì sua competenza; alla mancata considerazione che uno degli appartamenti compreso nel compendio divisionale era stato locato, ad un prezzo vile, a Menardi Carlo.

La censura è inammissibile, in quanto si risolve in un'inammissibile istanza di riesame del merito, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La Corte di Appello ha risposto in modo dettagliato alle eccezioni mosse dagli odierni ricorrenti, dando atto che "l'ausiliario ha Ric. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -6- proceduto ad una indagine rigorosa e puntuale, rispondendo anche a tutti i chiarimenti richiesti" (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). Anche per quanto riguarda la parte della C.T.U. relativa alla formazione delle quote divisionali la Corte di merito ha spiegato ampiamente le ragioni per cui ha ritenuto condivisibile il progetto redatto dall'ausiliario; in particolare, ha dato atto che lo stesso "... aveva tenuto conto di ogni possibile alternativa, a lui prospettata da tutti i condividenti, ed era, poi, motivatamente pervenuto alla scelta condivisa dal Tribunale come la più idonea a soddisfare i contrapposti interessi.

Difatti, le assegnazioni disposte in sentenza non sono certo censurabili sotto nessun profilo, essendosi congruamente tenuto conto dell'omogeneità dei beni, dell'utilizzo di fatto di ciascuno di essi, dell'ubicazione delle porzioni, nonché della necessaria intercorrelazione e dell'equivalenza di potenzialità e valore di esse, in modo, altresì, tale da ridurre al minimo il conguaglio ma senza pregiudizio delle potenzialità future. Ed invero, la formazione del progetto risulta equilibrata, perché ogni parte ha ricevuto sia una porzione rurale che una urbana, a sud e a nord, con distribuzione che rispetta il contesto del fabbricato in sè, il quale presenta parti più appetibili e parti che lo sono meno, consentendone in ogni caso la necessaria indipendenza, anche tenuto conto dell'attualità dell'uso" (cfr. pagg. 11, 12 e 13 della sentenza impugnata).

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 329 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, ravvisandola nel fatto che gli odierni ricorrenti avessero ricevuto dagli altri condividenti l'importo indicato dal Tribunale a saldo del Ric. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -7- rendiconto, così facendo acquiescenza alle risultanze di detto documento. La censura è inammissibile per carenza di interesse concreto.

Va ribadito che, in linea di principio, la percezione di quanto liquidato dal giudice in una sentenza, come del resto anche l'adempimento del dictum contenuto in una sentenza, non costituiscono acquiescenza al contenuto della stessa, dovendosi verificare se la parte che, rispettivamente, riceva od esegua il pagamento lo abbia percepito, o eseguito, con riserva e se la stessa abbia comunque proposto impugnazione avverso quella decisione, contestandone i punti ai quali sia logicamente collegata la statuizione dì condanna. Ciò posto, tuttavia, nel caso di specie la Corte di Appello ha utilizzato l'argomento logico oggetto della censura in esame non già come ratio esclusiva del rigetto delle censure mosse dagli odierni ricorrenti all'operato del C.T.U. in punto di rendiconto, bensì soltanto in aggiunta a quella, principale, già indicata in occasione della confutazione del terzo motivo, rappresentata dal fatto che, ad avviso del giudice dì merito, il rendiconto era stato formulato dall'ausiliario all'esito di indagine rigorosa, rispondendo a tutti i chiarimenti richiesti dalle partì.

In argomento, giova ribadire che che "L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela Ríc. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -8- del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire" (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti "... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv.611498). Infine, con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 198 e 263 c.p.c., nonché il vizio della motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte lagunare avrebbe fatto erronea applicazione dei principi in tema dì divisione; in particolare, il giudice di merito avrebbe errato nell'eseguire prima la divisione e poi il rendiconto, poiché, ove si fosse seguito il procedimento inverso, sarebbero stati ridotti i conguagli divisionali tra i condividenti.

La censura è infondata. Deve darsi atto che questa Corte ha affermato il principio per cui il rendiconto, pur non essendo necessariamente pregiudiziale rispetto alla proposizione della domanda di divisione, costituisce tuttavia "... operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8040 del 19/07/1993, Rv. 483218; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25120 del 10/01/2018, Rv. 650675; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16332 del 18/06/2019, non massimata).

Ciò, tuttavia, vale per ì debiti da prelevamento, poiché la loro determinazione è Ric. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -9- \ indispensabile per consentire la ricostruzione del compendio divisionale nella sua esatta consistenza, ma non anche per tutte le altre poste, attive e passive, oggetto del rendiconto, che riguardano la mera gestione dei beni oggetto della divisione, e che quindi possono essere conguagliate anche a prescindere dalla formazione delle quote divisionali. Pertanto, quanto le due domande -di divisione e di rendiconto- siano proposte unitariamente, come nel caso di specie, non è richiesto che si debba necessariamente procedere all'esame dì quella di rendiconto, prima di quella dì divisione.

Va, infatti, ribadita l'autonomia delle due domande di cui sopra, che rimangono distinte e, se proposte congiuntamente, possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011, Rv. 620792; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018, Rv.649703). Autonomia, peraltro, confermata anche dalla lettera dell'art.723 c.c., che prevede espressamente che "dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili o degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti. Nulla invece per gli intimati, in assenza dì svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio dì legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dì un Ric. 2016 n. 08479 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -10- ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposìzìone dell'impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 6.400 di cui C 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dì un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari