Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21921/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding usucapion and evidence evaluation in inheritance dispute over donated lands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21921/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected the cassation appeal filed by the Treglia heirs against the Rome Court of Appeal's decision. The lower court had ruled in favor of the defendants, finding that the plaintiffs failed to prove the validity of the 1988 donation and that the defendants had acquired ownership through usucapion. The supreme court upheld this outcome, stating that the appellate judge correctly exercised their discretion in evaluating the evidence presented without violating procedural rules or burden of proof standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1159 bis c.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.; The appellate court's evaluation of evidence and application of usucapion rules are not subject to cassation review unless there is a clear contradiction with legal provisions or a violation of the burden of proof distribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
usucapion burden of proof appellate review donation validity inheritance dispute evidence evaluation cassation appeal donazione mista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1159 bis c.c.
Ne consegue che, pur essendo stata accertata la natura montana dei terreni in contestazioni ai fini dell'usucapione breve di cui all'art. 1159 bis c.c., l'eccezione riconvenzionale proposta dai convenuti appellati è priva di fondamento.
Art. 115 c.p.c.
Ne consegue che, pur essendo stata accertata la natura montana dei terreni in contestazioni ai fini dell'usucapione breve di cui all'art. 1159 bis c.c., l'eccezione riconvenzionale proposta dai convenuti appellati è priva di fondamento.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
1362, 1363, 2697 e 2700 c.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 2697 c.c.
E neppure, infine, può venire in rilievo l'invocata violazione del precetto previsto dall'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova e relativa distribuzione, che è deducibile per cassazione ai sensi dell'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
1362, 1363, 2697 e 2700 c.c., in relazione all'art. 360 n.
art. 1159 bis c.c
Ne consegue che, pur essendo stata accertata la natura montana dei terreni in contestazioni ai fini dell'usucapione breve di cui all'art. 1159 bis c.c., l'eccezione riconvenzionale proposta dai convenuti appellati è priva di fondamento.
art. 1362 c.c
Nell'interpretazione di un contratto, infatti, occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 c.c.: solo nel caso in cui il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri Ric.
art. 2697 c.c
E neppure, infine, può venire in rilievo l'invocata violazione del precetto previsto dall'art. 2697 c.c.
art. 1141 c.c
Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello non ha rispettato le disposizioni che disciplinano gli effetti del possesso e l'acquisto della proprietà per usucapione, compresa la norma dell'art. 1141 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11892 del 2016
Cass. n. 11892 del 2016).
Cass. n. 13395 del 2018
soltanto nell'ipotesi, non riscontrabile nel caso in esame, in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 13395 del 2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te _2i92( ORDINANZA sul ricorso 13074-2016 proposto da: TREGLIA RAFFAELA, TREGLIA LORENZO E TREGLIA EUGENIA, rappresentati e difesi dall'Avvocato ANTONIO BUONGIOVANNI per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - contro TREGUA ANTONIO E TREGUA ANNA, quali eredi di Giovanni Treglia, SPARAGNA MARIA, SILVESTRI DARIO E DE ME0 GIOVANNA, rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO RUBINO e dall'Avvocato VINCENZO MACARI per procura speciale a margine del controricorso; - controricorrenti — avverso la sentenza n. 2413/2015 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 16/4/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSAGiovanni Treglia, Maria Sparagna, Carolina Treglia, Dario Silvestri e Giovanna De Meo, con atto di citazione notificato in data 13/10/1990, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Latina, Lorenzo Treglia, Eugenia Treglia e Raffaella Treglia deducendo, da un lato, che, con atto del 23/9/1971, Antonio Treglia aveva donato in parti uguali e indivise ai figli Luca Treglia, Giovanni Treglia e Carolina Treglia i terreni in Formia censiti in Catasto al foglio 1, particelle 50, 51 e 166 e che, con atto del 28/1/1988, Carolina Treglia aveva a sua volta donato la sua quota di proprietà indivisa sui predetti terreni alla figlia Maria Sparagna mentre Luca Treglia aveva venduto la sua quota ai coniugi Dario Silvestri e Giovanna De Meo, e, dall'altro lato, che gli stessi terreni, con atto del 7/6/1988, erano stati donati da Lorenzo Treglia ed Eugenia Treglia alla figlia Raffaella Treglia.

Gli attori, quindi, hanno chiesto al tribunale di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto del 7/6/1988 e di condannare i convenuti al rilascio dei terreni e al risarcimento dei danni. Lorenzo Treglia, Eugenia Treglia e Raffaella Treglia si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito, innanzitutto, che la proprietà degli attori gravava sulle particelle 48 e 49 del f. 1, che per mero errore materiale nell'atto di donazione del 23/9/1971 erano state indicate le particelle 50, 51 e 166, e che analogo errore materiale era stato commesso nell'atto con il quale Antonio Treglia aveva donato al figlio Lorenzo i terreni in questione, ed, in ogni caso, che Lorenzo Treglia aveva posseduto tali terreni sino al 1988, quando li aveva donati alla figlia Raffaella e che li aveva, pertanto, usucapiti ai sensi dell'art. 1159 bis c.c..

Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 Il tribunale, con sentenza del 10/4/2008, ha ritenuto fondata l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti ed ha, quindi, rigettato la domanda degli attori. Antonio Treglia e Anna Treglia, in qualità di eredi di Giovanni Treglia, Maria Sparagna, Dario Silvestri e Giovanna De Meo hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale, chiedendone la riforma. Lorenzo Treglia, Eugenia Treglia e Raffaella Treglia hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe e l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del 30/9/2015, ha accolto l'appello proposto ed, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione del 7/6/1988 con il quale Lorenzo Treglia ed Eugenia Treglia avevano donato alla figlia Raffaella Treglia le particelle 50, 51 e 166, ed ha condannato Lorenzo Treglia, Eugenia Treglia e Raffaella Treglia al rilascio di tali terreni in favore di Antonio Treglia ed Anna Treglia nonché di Maria Sparagna, Dario Silvestri e Giovanna De Meo, oltre al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo.

La corte, in particolare, ha rilevato, innanzitutto, che nell'atto di donazione del 23/9/1971 gli estremi catastali dei terreni che Antonio Treglia ha donato ai propri figli sono stati indicati con assoluta precisione: lì dove, in particolare, gli immobili donati pro indiviso in quote uguali a Luca Treglia, Carolina Treglia e Giovanni Treglia sono stati dedotti come quelli contraddistinti in catasto dalle particelle 51, 52 e 166 del foglio 1. Del resto, ha aggiunto la corte, in tale atto è intervenuto anche Lorenzo Treglia il quale, a sua volta, ha ricevuto in donazione il terreno corrispondente alle particelle 48 e 49 del foglio 1, gravato da servitù di passaggio sul terreno Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 attribuito con la stessa donazione a Luca Treglia, Carolina Treglia e Giovanni Treglia.

Secondo la corte, quindi, "le disposizioni dell'atto di donazione del 23/09/1971 sono ... inequivocabili sul piano letterale e del tutto opponibili a Tre glia Lorenzo che ha ricevuto solo la metà indivisa del terreno di cui alle particelle 48 e 49". La corte, quindi, esclusa la fondatezza dell'eccezione con la quale i convenuti avevano dedotto che l'atto del 23/9/1971 conteneva un'errata indicazione degli estremi catastali dei terreni donati agli attori ed accertata, allora, la proprietà degli attori sulle particelle 51, 52 e 166, ha ritenuto che fosse fondata la domanda con la quale gli stessi avevano chiesto di dichiarare la nullità o l'inefficacia del successivo atto con il quale, in data 7/6/1988, Lorenzo ed Eugenia Treglia hanno donato detto terreno alla figlia Raffaela Treglia.

La corte ha esaminato, allora, l'eccezione riconvenzionale con la quale i convenuti hanno dedotto di aver usucapito l'immobile rivendicato dagli attori. La corte, sul punto, dopo aver premesso che il terreno in questione, al pari di quello contraddistinto alle particelle 48 e 49, sono stati nella piena disponibilità del comune dante causa Antonio Treglia fino al 23/9/1971, quando ne ha trasferito la proprietà e il possesso ai donatari, ha ritenuto, disattendendo il contrario accertamento svolti sul punto dal tribunale, che Lorenzo Treglia prima di tale data non aveva esercitato alcun possesso del fondo controverso.

Né, ha aggiunto la corte, può rilevare la sentenza n. 3/2007 del tribunale di Latina, che ha definito un giudizio possessorio introdotto nel mese di maggio del 1991 relativamente alla servitù di passaggio costituita nell'atto di donazione del 23/9/1971 in favore del fondo degli appellanti e a carico del fondo già di Lorenzo Treglia e poi di Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 Raffaella Treglia: tale sentenza, infatti, "attesta che sicuramente fino a data successiva (maggio 1991) all'introduzione della domanda del presente giudizio (13/05/1990) gli attori hanno goduto del possesso del loro terreno tanto che hanno esercitato la servitù di passaggio per accedervi".

Ne consegue che, pur essendo stata accertata la natura montana dei terreni in contestazioni ai fini dell'usucapione breve di cui all'art. 1159 bis c.c., l'eccezione riconvenzionale proposta dai convenuti appellati è priva di fondamento. Né, infine, rilevano, ha concluso la corte, gli elementi di fatto che emergono dalle prove testimoniali. Intanto, tali elementi non possono ritenersi prevalenti sulle prove documentali costituite dai titoli di provenienza cui hanno preso parte tutti gli interessati. Inoltre, la riferita presenza sul terreno di Lorenzo Treglia anche in epoca antecedente la donazione del 1971 e le riferite autorizzazione dello stesso a terzi per accedervi trovano la loro giustificazione nel fatto che prima di tale donazione tutti i terreni oggetto della stessa appartenevano ad Antonio Treglia ed erano quindi terreni di tutta la famiglia e dalla stessa gestiti in mutuo assenso per essere poi attribuiti in separata proprietà e possesso ai vari figli solo con l'atto di donazione del 1971.

Nemmeno l'apposizione di un cancello nel tratto di ingresso del sito della servitù in prossimità della strada demaniale è idonea a dimostrare il possesso di Lorenzo Treglia sui terreni delle controparti in quanto l'inibizione dell'accesso a terzi è compatibile con il compossesso del sito della servitù. La corte, in definitiva, disattesa l'eccezione riconvenzionale di usucapione, ha accolto la domanda di rilascio dei terreni proposta dagli attori e ribadita dagli appellanti. Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 Lorenzo Treglia, Eugenia Treglia e Raffaella Treglia, con ricorso notificato il 16/5/2016, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Antonio Treglia e Anna Treglia, in qualità di eredi di Giovanni Treglia, Maria Sparagna, Dario Silvestri e Giovanna De Meo hanno resistito con controricorso notificato il 21/6/2016. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 2697 e 2700 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione con il quale, in data del 7/6/1988, Lorenzo Treglia ed Eugenia Treglia avevano donato alla figlia Raffaella Treglia le particelle 50, 51 e 166 sul rilievo che gli immobili corrispondenti a tali particelle erano stati, in realtà, donati da Antonio Treglia ai propri figli Luca Treglia, Carolina Treglia e Giovanni Treglia con atto del 23/9/1971 e che tale atto non conteneva, come invece eccepito dai convenuti, alcun errore nell'indicazione dei dati catastali dei terreni donati. 1.2.

Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello non ha considerato che l'intento negoziale che inequivocabilmente risulta dalla donazione del 23/9/1971 era quello che Antonio Treglia voleva donare i terreni in contestazione, e cioè le particelle 50, 51 e 166, a Lorenzo Treglia, come emerge, in particolare, dal fatto che la stessa donazione ha previsto che il fondo donato a quest'ultimo restava gravato, in favore del fondo donato con lo stresso atto a Luca Treglia, Carolina Treglia e Giovanni Treglia, da una Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 servitù di passaggio da esercitarsi su un viottolo già esistente che da sempre insiste proprio sulle particelle 50 e 51, le quali, pertanto, non poteva e non possono che ritenersi come donate a Lorenzo Treglia. 1.3.

Tale circostanza, del resto, è stata pienamente confermata dall'istruttoria svolta in primo grado ed, in particolare, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha accertato che il tracciato dello stradello ricade proprio sulle particelle 50 e 51, nonché dalle testimonianze raccolte e dai documenti amministrativi e giudiziari acquisiti in giudizio. 1.4. La lettura dell'atto di donazione del 23/9/1971 che la corte d'appello ha offerto nella sentenza impugnata, hanno proseguito i ricorrenti, si pone, pertanto, in aperto contrasto con i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., che danno rilievo determinante alla comune intenzione delle parti, anche a prescindere dal senso letterale delle parole usate, avendo riguardo al contenuto complessivo del contratto ed al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla sua conclusione, come la recinzione del terreno e la realizzazione di un fabbricato sulle particelle 50 e 166 da parte di Lorenzo Treglia nonché la mancata contestazione del possesso e della proprietà in capo a quest'ultimo del terreno in questione da parte dei fratelli prima dell'introduzione del giudizio. 1.5.

D'altra parte, hanno aggiunto i ricorrenti, gli attori, nel procedere alla divisione del fondo ad essi attribuito con la donazione del 23/9/1971, hanno espressamente escluso il terreno distinto con le particelle 51, 51 e 166 prevedendo che le stesse non erano comprese nella divisione perché materialmente detenute da Lorenzo Treglia e che sarebbero state divisi ove ne fosse stato conseguito il possesso. Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC dei 9 febbraio 2021 2.1. Il motivo è infondato. La corte d'appello, in effetti, ha rilevato, in fatto, che nell'atto del 23/9/1971 gli estremi catastali dei terreni oggetto della donazione erano stati indicati con assoluta precisione, lì dove, in particolare, tale atto aveva stabilito che fossero donati pro indiviso in quote uguali a Luca Treglia, Carolina Treglia e Giovanni Treglia gli immobili censiti in catasto come particelle 51, 52 e 166 del foglio 1 e che il terreno corrispondente alle particelle 48 e 49 del foglio 1 fosse invece donato a Lorenzo Treglia, contestualmente gravandolo di una servitù di passaggio a favore di quello attribuito ai primi, e, sulla base di tale accertamento, ha ritenuto che, "sul piano letterale", "le disposizioni dell'atto di donazione del 23/09/1971" fossero "inequivocabili" e, quindi, "del tutto opponibili a Treglia Lorenzo", divenuto pertanto proprietario non dei fondi corrispondenti alle particelle 51, 52 e 166, rivendicate dagli attori ma solo "del terreno di cui alle particelle 48 e 49". 2.2.

Ritiene la Corte che l'interpretazione del contratto che il giudice di merito ha fornito nella sentenza impugnata risulta senz'altro conforme alle norme che presiedono all'interpretazione del contratto e non è, quindi, censurabile per violazione di legge. Risponde, invero, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede d'interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass.n. 7927 del 2017, in motiv.).

Nell'interpretazione di un contratto, infatti, occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 c.c.: solo nel caso in cui il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 canoni strettamente interpretativi previsti dagli artt. 1362- 1365 c.c. ed, in caso di insufficienza, a quelli d'interpretazione integrativa di cui agli artt. 1366-1371 c.c. (Cass. n. 27256 del 2018, in motiv.). Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere, però, verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale.

Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). 2.3. A fronte di tali principi, risulta, allora, evidente che nessun addebito può muoversi alla sentenza impugnata se essa, per stabilire quali immobili erano stati donati a Lorenzo Treglia con l'atto di del 23/9/1971, abbia inteso limitare l'area delle proprie riflessioni ermeneutiche nei termini segnati dal solo contesto letterale dello stesso ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dalla lettera di tutte le clausole contenute nel contratto, la conclusione da cui dissentono i ricorrenti.

D'altra parte, "per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 / sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. 27136 del 2017;

Cass. n. 6125 del 2014). 2.4. Quanto, invece, al vizio (implicitamente) dedotto dai ricorrenti di incompleto accertamento dell'effettiva volontà contrattuale per l'omesso esame del comportamento complessivamente tenuto dalle parti dopo la stipula della donazione, la Corte osserva che, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la I. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis, la sentenza del giudice d'appello può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 8053 del 2014), tale norma consente di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale (nella specie, però, neppure invocata) che si tramuta in una violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. per "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione), solo - il vizio consistente nella totale pretermissione, da parte del giudice di merito, dell'esame di un fatto storico (ossia un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, ovvero un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale) che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 controversia.

Il ricorrente, pertanto, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., deve indicare non una questione o un punto della sentenza quanto il "fatto storico", principale ovvero secondario, il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui risulti la sua deduzione in giudizio, il tempo ed il modo in cui sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nonché la sua "decisività" (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). 2.5.

Nel caso di specie, al contrario, i ricorrenti, pur avendo indicato i fatti storici che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare nell'interpretazione del contratto in questione, hanno, tuttavia, del tutto inadempiuto all'onere, che grava sugli stessi, di indicare l'atto del giudizio di merito (e non semplicemente le prove che ne dimostrerebbero la sussistenza) dal quale tali fatti risultano, riproducendone in ricorso il contenuto almeno nei suoi tratti essenziali 2.6. Del resto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018;

Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto. 2.7.

Per il resto, la Corte non può che rilevare come i ricorrenti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, hanno lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti (e cioè l'effettiva volontà contenuta nella donazione rispetto ai fondi controversi) che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi hanno ritenuto che i donatari dei fondi corrispondenti alle particelle 51, 52 e 160 sono stati Luca Treglia, Carolina Treglia e Giovanni Treglia e non, come pretendevano i convenuti, Lorenzo Treglia.

La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non - come visto - per il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass.n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.

La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 clausole del contratto di donazione del 23/9/1971 sul piano della loro formulazione letterale e nella loro articolazione complessiva, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che, in conseguenza di tale atto, Lorenzo Treglia era divenuto proprietario non dei fondi corrispondenti alle particelle 51, 52 e 166, rivendicate dagli attori, ma solo "del terreno di cui alle particelle 48 e 49". 3.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1(1)5 e 116 c.p.c. e degli artt. 1141, 1144, 1153, 1159 bis, 2697 e 2735 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato l'eccezione riconvenzionale di usucapione che i convenuti avevano sollevato sul rilievo, per un verso, che Lorenzo Treglia, prima del 23/9/1971, non aveva esercitato del terreno in questione alcun possesso, e, per altro verso, che gli attori fino al mese di maggio 1991 hanno sicuramente goduto del possesso del loro terreno. 3.2.

Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d'appello non ha rispettato le disposizioni che disciplinano gli effetti del possesso e l'acquisto della proprietà per usucapione, compresa la norma dell'art. 1141 c.c. e la presunzione di possesso ivi prevista. Nel caso in esame, infatti, senza che gli attori abbiano dimostrato il contrario, è risultato ampiamente provato in giudizio che Lorenzo Treglia abbia posseduto uti dominus i terreni oggetto di causa sin da epoca anteriore alla donazione del 23/9/1971. 3.3. In ogni caso, hanno proseguito i ricorrenti, la dichiarazione contenuta in tale atto, secondo cui i donatari dalla data della sua stipulazione hanno conseguito il possesso di fatto e di diritto dei beni ricevuti, è tale da configurare Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 l'interversione del possesso per causa proveniente da un terzo a norma dell'art. 1141, comma 2°, c.c..

Non v'è dubbio, quindi, che, alla data in cui è stata notificato l'atto di citazione che ha introdotto il giudizio, e cioè il 13/10/1990, era decorso il termine di quindici anni richiesto per l'usucapione prevista dall'art. 1159 bis c.c.. 4.1. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato l'eccezione riconvenzionale di usucapione omettendo, tuttavia, di esaminare la sentenza del tribunale di Latina n. 3/2007. 4.2.

Tale sentenza, infatti, hanno osservato i ricorrenti, pronunciandosi sull'azione intrapresa da Raffaella Treglia a tutela del possesso sul viottolo gravante sul fondo di sua proprietà quale oggetto della servitù di passaggio in favore dei fondi retrostanti, ha ordinato ai resistenti, attori nel presente giudizio, di ripristinare la situazione originaria del percorso, che non era, evidentemente, di loro proprietà. 4.3. La sentenza impugnata, pertanto, hanno aggiunto i ricorrenti, ha erroneamente omesso di considerare che i resistenti, nel predetto giudizio possessorio, non avevano chiesto il rigetto della domanda della ricorrente in ragione del loro diritto di proprietà sul viottolo, chiedendo piuttosto la manutenzione della servitù di passaggio in favore dei loro terreni.

La lamentata turbativa nell'esercizio della servitù di passaggio implicava, infatti, l'automatico riconoscimento del diritto di proprietà in capo a Raffaella Treglia sul terreno che ne costituisce l'oggetto. La corte d'appello, quindi, hanno concluso i ricorrenti, se avesse esaminato la predetta sentenza, avrebbe Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 affermato che i convenuti avevano esercitato il possesso esclusivo dei terreni oggetto di causa dal 1971 fino al 1990 con il conseguente accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di cui all'art. 1159 bis c.c.. 5.1.

Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. 5.2. La corte d'appello, infatti, pur avendo accertato la natura montana dei terreni in questione ai fini previsti dall'art.1159 bis c.c., ha rigettato l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti rilevando in fatto, per un verso, che Lorenzo Treglia non aveva esercitato del fondo controverso alcun possesso prima del 23/9/1971 e, per altro verso, che gli attori, quanto meno fino al mese di maggio del 1991, hanno goduto del possesso del loro terreno esercitando la servitù di passaggio per accedervi. 5.3.

Si tratta, com'è evidente, tanto per il primo, quanto per il secondo profilo, di un accertamento in fatto che, come detto, può essere in quanto tale censurato in sede di legittimità, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo per omesso esame circa un "fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti": il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio "fatto" storico, ossia un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c., e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr.

Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017): e non, invece, come pretendono i ricorrenti, gli elementi istruttori in quanto tali, quando, com'è accaduto nel caso in esame, i fatti storici da essi rappresentati (vale a dire, nella specie, il possesso del Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 bene controverso ed il tempo del relativo esercizio) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr.

Cass. SU, n. 8053 del 2014). La deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente, quindi, di censurare la valutazione delle risultanze istruttorie contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 5.4. L'apprezzamento svolto dalla corte d'appello, del resto, al pari di quello già esaminato in sede di scrutinio del primo motivo, si sottrae alle censure svolte dai ricorrenti anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato dì valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr.

Cass. n. 11892 del 2016). 5.5. E neppure, infine, può venire in rilievo l'invocata violazione del precetto previsto dall'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova e relativa distribuzione, che è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. soltanto nell'ipotesi, non riscontrabile nel caso in esame, in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 13395 del 2018).

6. Il ricorso, per l'infondatezza dì tutti ì suoi motivi, dev'essere, quindi, rigettato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 2.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 Ric. 2016 n. 13074, Sez. 2, CC del 9 febbraio 2021 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dell