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Ordinanza — n. 21920/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21920/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21920/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente CeLe .2 (q 2o ORDINANZA sul ricorso 11953-2016 proposto da: TODESCO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCO MOCELLIN e dall'Avvocato PAOLO PANARITI per procura speciale apposta a margine del ricorso; - ricorrente - contro BORTOLOMIOL SEVERINA, rappresentata e difesa dall'Avvocato DANNI LIVIO LAGO e dall'Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente — avverso la sentenza n. 100/2016 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 20/1/2016; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Regesto Legislator

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art. 842 c.c, art. 900 c.c; Ordinanza — n. 21920/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 905, 906 e 842 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte distrettuale ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale che aveva escluso l'applicazione, nel caso esaminato, delle norme di cui agli artt. 905 e 906 c.c.. 3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte non ha considerato che il bene era stato trasferito al convenuto non come semplice area di apertura ma come terrazza, attribuendogli tutti i diritti connaturati a tale qualifica, compresi quelli di affaccio e di veduta.

Parole chiave

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violazione delle distanze dai confini violazione delle norme edilizie superamento dell'altezza massima zona di ville costruzioni non autorizzate infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori

Disposizioni normative citate

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art. 842 c.c
2 - CC del 9 febbraio 2021 indicata come terrazza e non poteva, pertanto, impedire al proprietario, avente causa dell'originaria condividente, del pieno e completo godimento del bene secondo quanto previsto dall'art. 842 c.c., quando lo stesso lo avesse reputato opportuno.
art. 900 c.c
In ogni caso, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., è necessario che le cd.
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Testo completo

seguente CeLe .2 (q 2o ORDINANZA sul ricorso 11953-2016 proposto da: TODESCO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCO MOCELLIN e dall'Avvocato PAOLO PANARITI per procura speciale apposta a margine del ricorso; - ricorrente - contro BORTOLOMIOL SEVERINA, rappresentata e difesa dall'Avvocato DANNI LIVIO LAGO e dall'Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente — avverso la sentenza n. 100/2016 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 20/1/2016; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA ;(- Severina Bortolomiol, con atto di citazione notificato in data 28/3/2008, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bassano del Grappa, Giovanni Todesco esponendo di essere proprietaria di una terrazza esistente sul mappale 204, fg. 23, che fungeva da copertura al piano sottostante, e che il convenuto, divenuto proprietario dell'unità al primo piano, aveva allargato la terrazza da semplice poggiolo con ringhiera di ferro, provocando danni alla sua proprietà sottostante per infiltrazioni di acqua e umidità. L'attrice, quindi, ha chiesto al tribunale di dichiarare la sua proprietà esclusiva sulla copertura in questione e dell'area sottostante, fatta salva la superficie interessata dal preesistente poggiolo, e di condannare il convenuto a demolire la terrazza ampliata ed a rimettere in loco il più ridotto poggiolo, ponendo fine all'illegittima occupazione dell'immobile, costituito dalla copertura e della sottostante area, di proprietà dell'attrice; in via subordinata, l'attrice ha chiesto di accertare che la terrazza violava la distanza legale dal suo fondo a norma degli artt. 905 ss c.c. e di condannare il convenuto all'arretramento alla distanza di legge; l'attrice, infine, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Giovanni Todesco si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. Il tribunale, con sentenza del 20/6/2011, ha rigettato la domanda. Severina Bortolomiol ha proposto appello avverso la sentenza Giovanni Todesco ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha, sia pure in parte, accolto l'appello per cui, in riforma della sentenza Ric. 2016 ti. 11953 - Sez. 2 - CC del 9 febbraio 2021 impugnata, ha accertato la violazione della distanza legale ed ha, quindi, condannato il convenuto ad arretrare il parapetto dalla terrazza che permette di affacciarsi sui tre lati sino a raggiungere la distanza di mt. 1,50 dal fondo dell'attrice.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, evidenziato come dai documenti prodotti era incontestatamente emerso che: - la divisione del 22/3/1978 ha assegnato a Vittorina Bortolomiol l'appartamento al piano terra e primo quale risulta dalla scheda di variazione registrata al n. 130/3 presso l'UTE di Vicenza; - tale scheda rappresenta l'esistenza non semplicemente del poggiolo al primo piano ma dell'intera terrazza; - l'atto con il quale, nel 1994, Vittorina Bortolomiol ha venduto l'immobile in questione richiama espressamente la scheda catastale n. 130/3 e la predetta terrazza quale oggetto della compravendita; - l'acquirente, a sua volta, con atto del 2001, ha venduto a Giovanni Todesco l'immobile individuato nella planimetria allegata, la quale ancora una volta raffigura la terrazza.

La corte, quindi, dopo aver rigettato la domanda con la quale l'attrice aveva chiesto l'accertamento della sua proprietà sul poggiolo che il Todesco aveva trasformato in terrazza, ha accolto il motivo con il quale la stessa aveva lamentato che il convenuto, con l'ampliamento del poggiolo, avesse aperto una veduta, diretta, laterale oppure obliqua, senza rispettare, in violazione degli artt. 905 e 906 c.c., la distanza di 1,50 mt. oppure di 75 cm. Sul punto, la corte ha ritenuto che, in caso di terrazza munita di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, come indiscutibilmente avviene nel caso in esame, debba esservi, a norma dell'art. 905, comma 2°, c.c., la distanza di mt 1,50 misurata tra la linea esteriore dell'opera e Ric. 2016 n. 11953 - Sez. 2 - CC del 9 febbraio 2021 il fondo del vicino.

Nel caso di specie, ha osservato la corte, la distanza è addirittura inesistente poiché il parapetto in legno della terrazza del Todesco si trova a ridosso del sottostante fondo della Bortolomiol. Non risulta vero, ha poi aggiunto la corte, quanto afferma l'appellato lì dove ha dedotto che l'unico intervento è consistito nella sostituzione della precedente ringhiera di ferro con un parapetto in telaio in ferro rivestito e tavolato in legno, risultando, al contrario, che il Todesco nel 1995 aveva depositato in Comune la domanda per la realizzazione della terrazza al primo piano: ed il raffronto fra le due piante dello stato di fatto di fatto e delle variazioni di progetto da lui stesso allegate alla domanda edilizia mostra senza ombra di dubbio che, al posto del lastrico solare, era stata progettata la terrazza con il parapetto ben più avanzato di quello del poggiolo verso il fondo dell'attrice.

La corte, quindi, ha ordinato l'arretramento del manufatto poiché, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, l'ampliamento era stata realizzato nel 1995. Lo stesso appellato, del resto, ha riconosciuto che i lavori di ristrutturazione sono stati avviati nel 1995 e si sono conclusi nel 1999. Giovanni Todesco, con ricorso notificato il 16/5/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. Severina Bortolomiol ha resistito con controricorso notificato il 24/6/2016. Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2016 n. 11953 - Sez. 2 - CC del 9 febbraio 2021 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 329 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte distrettuale non ha dichiarato l'inammissibilità del secondo motivo di gravame proposto dall'appellante. 1.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, aveva accertato che la dante causa del convenuto aveva a suo tempo ricevuto l'attribuzione dell'area in questione "quale terrazza" e che i lavori eseguiti dal Todesco avevano semplicemente conferito alla superficie in questione la destinazione sua propria, escludendo, quindi, che il convenuto fosse tenuto a rispettare le distanze legali rispetto ad un bene che, da un lato, aveva acquistato con la destinazione a terrazza e che, dall'altro, la stessa attrice, partecipando alla divisione, aveva ceduto come tale, asservendo in tal modo il proprio fondo. 1.3.

Sennonché, ha aggiunto il ricorrente, a fronte delle ragioni che avevano sorretto la pronuncia di rigetto della domanda attorea, l'appellante, nell'atto d'appello, si è limitata a sostenere, sulla base dell'accertamento svolto dal consulente tecnico d'ufficio, l'illegittimità dei lavori svolti dal Todesco per aver determinato la violazione delle distanze previste per l'apertura di vedute dirette e balconi nonché per le vedute laterali ed oblique prescritte dagli artt. 905 e 906 c.c. 1.4. L'appellante, quindi, ha osservato il ricorrente, si è limitata a lamentare esclusivamente che il tribunale non aveva valorizzato il dato oggettivo secondo cui la terrazza, a seguito dei lavori eseguito dal Todesco, si era venuta a collocarsi ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta, dimostrando, in tal modo, di non comprendere la ratio della decisione impugnata, fondata, invece, sulla natura e le caratteristiche del Ric. 2016 n. 11953 - Sez. 2 - CC del 9 febbraio 2021 bene pervenuto all'appellato, che lo esentavano dal rispetto di norme volte ad impedire la realizzazione ex novo di una veduta e, quindi, non applicabili ad un manufatto che già ab origine comportava di per sé il diritto all'affaccio. 1.5.

La corte d'appello, senza considerare che l'accertamento compiuto dal tribunale non era stato impugnato ed era, quindi, passato in giudicato, non ha dichiarato, come avrebbe invece dovuto fare, l'inammissibilità del motivo d'appello pronunciandosi nel merito della censura. 2.1. Il motivo è infondato. Il giudicato, in effetti, si determina solo su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto - ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico - suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché, pur se ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 12202 del 2017;

Cass. n. 2217 del 2016). 2.2. Nel caso di specie, come emerge dagli stralci dell'atto di appello riprodotti nel controricorso (p. 15 e 16), l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva rigettato la domanda che la stessa, quale attrice, aveva proposto in via subordinata, e cioè di accertamento dell'intervenuta violazione da parte del Ric. 2016 n. 11953 - Sez. 2 - CC del 9 febbraio 2021 convenuto della normativa in materia di distanza quando aveva ampliato il poggiolo con il nuovo parapetto: e tale impugnazione, pur non avendo espressamente investito il profilo della (affermata) attribuzione al convenuto dell'area in questione "quale terrazza" e dell'esecuzione da parte dello stesso di lavori funzionali al conferimento alla superficie in questione della destinazione sua propria, ha senz'altro riaperto la cognizione della corte d'appello sull'intera statuizione (di rigetto della predetta domanda): tanto più che l'appello era stato articolato con espresso riferimento all'ipotesi in cui il Todesco avesse avuto il diritto (in quanto, evidentemente, riconosciuto come proprietario dell'area) di ampliare il terrazzo e di posizionare il nuovo parapetto. 3.1.

Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 905, 906 e 842 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte distrettuale ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale che aveva escluso l'applicazione, nel caso esaminato, delle norme di cui agli artt. 905 e 906 c.c.. 3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte non ha considerato che il bene era stato trasferito al convenuto non come semplice area di apertura ma come terrazza, attribuendogli tutti i diritti connaturati a tale qualifica, compresi quelli di affaccio e di veduta.

Il convenuto, con un intervento materiale successivo, e cioè la costruzione del parapetto, si è, infatti, limitato a ricavare dal bene una potenzialità che fin dal momento dell'acquisto riguardava una terrazza e non una semplice copertura. 3.3. L'attrice, del resto, ha concluso il ricorrente, in sede di divisione aveva accettato l'attribuzione alla sorella di un'area Ric. 2016 n. 11953 - Sez. 2 - CC del 9 febbraio 2021 indicata come terrazza e non poteva, pertanto, impedire al proprietario, avente causa dell'originaria condividente, del pieno e completo godimento del bene secondo quanto previsto dall'art. 842 c.c., quando lo stesso lo avesse reputato opportuno. 4.1.

Il motivo è infondato. Intanto, come correttamente evidenziato dal pubblico ministero, deve escludersi che la semplice indicazione nell'atto di divisione del 1978 dell'esistenza, nell'immobile assegnato, di una "terrazza", abbia di per sé attribuito al convenuto acquirente, al pari della sua rappresentazione delle planimetrie allegate ai successivi atti di trasferimento, il diritto di servitù avente ad oggetto la veduta sul fondo dell'appellante. In effetti, se è vero che l'esistenza di una valida volontà costitutiva di servitù in deroga alle distanze legali delle costruzioni o vedute non richiede alcuna formula sacramentale, è anche vero, però, che è pur sempre indispensabile che detta volontà sia deducibile da una dichiarazione scritta da cui risultino i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente (Cass. n. 14711 del 2019). 4.2.

In ogni caso, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza per cui, fino a che la terrazza di copertura di un edificio sia risultata (com'è accaduto nel caso in esame) priva di parapetto, deve escludersi che l'opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, anche se essa sia di normale Ric. 2016 n. 11953 - Sez. 2 - CC del 9 febbraio 2021 accessibilità e praticabilità da parte del proprietario (cfr.

Cass.n. 3043 del 2020). 4.3. Ed una volta escluso che il convenuto, in conseguenza degli atti d'acquisto dell'immobile da parte sua e dei suoi danti causa, avesse acquistato il diritto di servitù di veduta sul fondo dell'attrice in deroga alle norme sulle relative distanze, si sottrae, evidentemente, ad ogni residua censura la sentenza della corte d'appello che ha ravvisato nell'ampliamento della terrazza operato dallo stesso una violazione di siffatte norme: lì dove, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che il convenuto aveva realizzato una terrazza con il parapetto ben più avanzato, rispetto a quello del poggiolo, verso il fondo dell'attrice e, per altro verso, che tale terrazza munita di parapetto, permettendo indiscutibilmente al proprietario della stessa (a differenza, evidentemente, di quanto accadeva prima) di affacciarsi sul fondo del vicino, doveva rispettare, configurandosi come veduta, le distanze previste dall'art. 905, comma 2°, c.c.. 4.4.

Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato il principio per cui, affinché sussista una veduta a norma dell'art.900 c.c., con la conseguente applicazione delle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che l'opera, in considerazione delle caratteristiche strutturali e della posizione degli immobili rispettivamente interessati, permetta - come, appunto, è stato accertato nel caso in esame - di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Cass. n. 3043 del 2020;

Cass. n. 18910 del 2012).

5. Il ricorso, per l'infondatezza di tutti i suoi motivi, dev'essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate Ric. 2016 n. 11953 - Sez. 2 - CC del 9 febbraio 2021 in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric