Italian court dismisses appeal due to withdrawal, declaring case extinguished with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing an individual business, withdrew the case against the respondent and a third party, citing procedural requirements under the Code of Civil Procedure. Consequently, the judge issued a decree to terminate the litigation and ordered the cancellation of the judicial demand's transcription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, allowing the court to declare the case closed with compensation of costs upon the respondent's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso proposto da: DANIELE MARCELLO, in proprio e quale titolare della DITTA INDIVIDUALE REALCONSULT SRVIZI IMMOBILIARI DI DANIELE MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 92, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO RIVA; - ricorrente - contro FIORINA RICCARDO, in proprio e quale legale rappresentante della RBR SAS DI FIORINA RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, che li rappresenta e difende; - controricorrente — nonché contro CAMPANILI CLELIA; - intimata — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.135/2018 pubblicata in data 26 febbraio 2018;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da DANIELE MARCELLO, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 76/2021 RG 21943-2018 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto; visto l'art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il \ \ luglio 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola C 0 rr-‘1.- [..9, C ASS A719 DriC-i i! CL DEPCA1-0 ;"*\/ CANCELLEI