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Ordinanza — n. 21759/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court partially allows appeal against civil court delay compensation, ordering remand for bonus recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21759/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed two of four grounds challenging the Appellate Court's calculation of compensation for unreasonable civil trial duration. While rejecting the claim that the €500 annual rate violated statutory principles or lacked sufficient reasoning, the Court found the Appellate Court failed to rule on the applicant's separate request for an additional bonus. Consequently, the judgment was quashed only regarding the bonus omission, sending the case back for a new decision on that specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The Supreme Court reviews the selection of the annual multiplier for delay compensation only for motivation defects, not for substantive errors, while a failure to rule on an autonomous request constitutes a nullity due to omission of pronouncement.

Parole chiave

Generato dall'IA
unreasonable trial duration delay compensation calculation omission of pronouncement bonus aggiuntivo recognition appellate court remand civil procedure law motivation review limits termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 della L. n. 89 del 2001
Considerato che: -il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della 1.
Art. 2056 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2056 e 1226 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
2056 e 1226 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2056 e 1226 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3157/2019
Cass. n. 640/2019
Cass., S.U., n. 8053/2014
Cass., S.U., n. 8053/2014); -si deve aggiungere che il ricorrente pone la questione in termini formali; -infatti, non sono indicate nel ricorso le ragioni per le quali la Corte d'appello, dopo avere richiamato i criteri ai quali mostrava di volersi attenere, li avrebbe invece violati; Ric.
Cass. n. 2388/2011
Cass. n. 22869/2009
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Testo completo

uente ( 15 ORDINANZA sul ricorso 35629-2018 proposto da: DE FILIPPIS ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE SAN PIETRO N 45, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAMPEGIANI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - e ,A)ek-L, avverso il decreto n. 1319/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: -De Filippis Alessandro, con ricorso del 7 giugno 2012, ha chiesto alla Corte d'appello di Perugia la liquidazione dell'equa riparazione per la 3 z non ragionevole durata di una causa civile iniziata dinanzi al Tribunale di Velletri nel 1986 e definita dalla Corte d'appello di Roma in sede di rinvio nel 2011; -la corte d'appello, richiamati i principi e i criteri ai quali si sarebbe attenuta nella decisione, ha liquidato l'equa riparazione in € 8.500,00, in ragione di un'eccedenza di anni 17 e mesi 7 rispetto al tempo di ragionevole durata del processo; -per la cassazione del decreto il De Filippis ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; -il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; -il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: -il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della 1. n. 89 del 2001 (anteriforma ex lege 208/2015) e degli artt. 2056 e 1226 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; -è oggetto di censura la liquidazione dell'indennizzo sulla base del parametro di € 500,00 per ciascun anno eccedente la ragionevole durata del processo; -il decreto non contiene alcuna esplicitazione dei criteri usati ai fini della liquidazione; -la corte d'appello ha richiamato i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in astratto, senza compiere alcuna personalizzazione del giudizio in ordine alla valutazione dell'entità del pregiudizio subito dalla parte; -il motivo è infondato; -infatti, sotto la veste della violazione della norma, è oggetto di censura la scelta del moltiplicatore annuo in base al quale determinare l'equo Ric. 2018 n. 35629 sez. 52 - ud. 14-12-2020 -2- indennizzo, che è censurabile in cassazione solo sotto il profilo della motivazione, nei limiti consentiti attualmente dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 3157/2019); -il ricorrente, invece, pone la censura in termini del tutto diversi, sostenendo che le circostanze del caso concreto, qualora fossero state adeguatamente considerate, avrebbero giustificato una conclusione diversa; -in questo modo, però, non si denuncia la violazione della norma, nel senso chiarito da questa Corte (Cass. n. 640/2019), ma si intende piuttosto investire inammissibilmente il giudice di legittimità di una verifica che compete esclusivamente al giudice di merito; -il secondo motivo denuncia nullità del decreto per motivazione apparente in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; -è oggetto di censura la determinazione del periodo eccedente il termine di ragionevole durata così come operata con il decreto impugnato; -la corte d'appello, dopo avere richiamato i principi ai quali si sarebbe attenuta ai fini di tale determinazione, non ha chiarito 1 ' iter seguito nella applicazione di quegli stessi principi rispetto alla vicenda concreta; -la statuizione assunta su questo punto è perciò priva di giustificazione; -il motivo è infondato; -la motivazione esiste non solo come parte grafica del documento, ma consente anche di percepire le ragioni del decisum (cfr.

Cass., S.U., n. 8053/2014); -si deve aggiungere che il ricorrente pone la questione in termini formali; -infatti, non sono indicate nel ricorso le ragioni per le quali la Corte d'appello, dopo avere richiamato i criteri ai quali mostrava di volersi attenere, li avrebbe invece violati; Ric. 2018 n. 35629 sez. 52 - ud. 14-12-2020 -3- -il terzo motivo denuncia nullità del decreto per omissione di pronuncia sulla domanda di riconoscimento del bonus aggiuntivo; -tale richiesta non è neanche richiamato nella premesse del provvedimento impugnato; -la mancanza di qualsiasi riferimento all'istanza di riconoscimento del bonus aggiuntivo impedisce di intendere il silenzio della pronuncia alla stregua di un rigetto implicito; -il motivo è fondato; -nel formulare la richiesta il ricorrente aveva dedicato un apposito capitolo a illustrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un bonus (cfr.

Cass. n. 2388/2011; n. 22869/2009); -su tale richiesta, caratterizzata da una sua specifica autonomia, la Corte d'appello non ha statuito alcunché, incorrendo pertanto nel vizio di omissione di pronuncia denunciato con il motivo in esame; -è assorbito il quarto motivo, che investe la liquidazione delle spese del procedimento; -pertanto, rigettati i primi due motivi, accolto il terzo, assorbito il quarto, il decreto deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà sulla istanza per il riconoscimento di un bonus aggiuntivo; -la corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo; rigetta i primi due motivi; dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese. Ric. 2018 n. 35629 sez. 52 - ud. 14-12-2020 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dice bre 020 f Ampno w.,elala