Cassation court allows claim against unreasonable delay presumption when process extinction stems from procedural inertia rather than party disinterest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the appellate court's rejection of the unreasonable delay claim, which had been extinguished due to party inactivity. The appellant argued that the statutory presumption of no prejudice did not apply because her inaction was procedural, not a lack of interest in the outcome. The court agreed, ruling that the specific presumption only applies when extinction results from genuine disinterest, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2-sexies, lett. c) della legge n. 89/2001; The presumption of insubstantial prejudice from unreasonable delay does not apply when process extinction is caused by procedural inertia rather than a lack of interest in the judgment.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21593-2019 proposto da: CAROTENUTO PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LAURETTA, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2020 che lo rappresenta e difende ope legis; 2311 - controricorrente e ricorrente incidentale - Q 0111),L avverso il decreto di rigetto n. cronol. 9624/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
53. R.G. 21593/2019 PREMESSO CHE Patrizia Carotenuto ricorre in cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Salerno 27 dicembre 2018, n. 9624, che ha rigettato l'opposizione da ella fatta valere contro il decreto che aveva respinto la domanda per irragionevole durata del processo svoltosi in primo grado innanzi al Giudice di pace di Nocera Inferiore e definito in appello con ordinanza di estinzione per inattività delle parti. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso, in cui precisa - ai fini della tempestività del medesimo - come la notificazione del ricorso sia stata effettuata presso la sede dell'Avvocatura distrettuale invece che presso gli uffici dell'Avvocatura generale, e propone ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia "erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'interpretazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c della legge n. 89/2001": la ricorrente ritiene non condivisibile il motivo che ha spinto la Corte d'appello di Salerno a rigettare il ricorso; l'unico elemento richiamato è il fatto che il processo, durato un tempo irragionevole, si sia concluso con un'ordinanza di estinzione per inattività delle parti "laddove tale presunzione di mancanza di pregiudizio inerisce l'estinzione ex artt.306 e 307 c.p.c. e non anche le ipotesi di cui all'art. 309 c.p.c. come avvenuto nel giudizio presupposto".
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c) della legge n. 89/2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di [..] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile". La disposizione ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e quindi di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (v. al riguardo Cass. 25542/2019).
La ricorrente sostiene che la disposizione fa riferimento agli artt.306 e 307 c.p.c. e non richiama l'art. 309 c.p.c. Tale mancato richiamo non assume però carattere decisivo: l'art. 309 rinvia, per la disciplina dell'ipotesi della mancata comparizione di tutte le parti all'udienza, all'art. 181 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 307 c.p.c., che prescrive quale conseguenza dell'inattività la cancellazione della causa dal ruolo e, per le ipotesi di cui all'art. 181 e all'art. 290 c.p.c., l'immediata estinzione del processo. Piuttosto occorre considerare che, nel caso in esame, la mancata comparizione delle parti è avvenuta nel giudizio di appello e che a proporre la domanda di equa riparazione è la parte appellata, vittoriosa in primo grado.
Ora, l'inerzia della parte appellata - a differenza di quella dell'appellante - non era ricollegabile a disinteresse verso la decisione del giudizio di secondo grado, ma all'interesse al passaggio in giudicato della sentenza conseguente all'estinzione del secondo grado del processo, sentenza la cui efficacia esecutiva era stata sospesa dal giudice d'appello con provvedimento la cui istanza di revoca - presentata dopo che la causa era stata riassegnata con fissazione dell'udienza a distanza di tre anni e mezzo - è stata respinta (v. p. 11 dei ricorso).
In tale situazione, ove l'inerzia della parte non è ricollegabile a disinteresse a coltivare il giudizio, non può trovare applicazione la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2, comma 2 -sexies della legge n. 89/2001.
b) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, che contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 309 c.p.c" per avere la Corte d'appello erroneamente negato il pregiudizio derivato alla ricorrente dalla cancellazione della causa.
2. Il ricorso incidentale del Ministero di giustizia è basato su due motivi strettamente connessi:
a) il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 I. n. 89/2001"; il decreto impugnato sarebbe erroneo laddove ha ritenuto applicabile al termine decadenziale di cui all'art. 4 la sospensione dei termini per il periodo feriale, termine che avrebbe natura sostanziale e non sostanziale;
b) il secondo motivo contesta anch'esso "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 I. n. 89/2001"; le novità introdotte dal legislatore, e in particolare l'inserimento dell'istituto della mediazione, rimetterebbero in discussione la qualificazione come processuale del termine di cui al richiamato art.
4. I motivi sono infondati. Va infatti ribadito il principio per cui "poiché fra i termini per i quali la legge n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato [..], detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla legge. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo" (Cass. 5423/2016, Cass. 10595/2016, Cass. 26423/2016), principio che non è venuto meno a seguito della "soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione" (così, ex multis, Cass. 8036/2019).Il ricorso incidentale va quindi rigettato.
3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Salerno che la deciderà attenendosi al principio di diritto sopra precisato; il giudice di rinvio deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda