Italian Supreme Court annuls appeal ruling on unreasonable process duration, holding cognitive and executive phases must be evaluated unitarily for EU Convention claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Perugia Court of Appeal's decision regarding claims for equitable compensation for unreasonable process duration. The appellants argued that the lower court incorrectly separated the cognitive and executive phases of the proceedings, while the Ministry of Economy and Finance opposed this view. The Court ruled that these phases must be evaluated unitarily for the purpose of the six-month statute of limitations under the European Convention on Human Rights, thereby overturning the lower court's exclusion of the cognitive phase's duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 l. 89/2001; Art. 25, 35, 6, 13 CEDU: The cognitive and executive phases of a state compensation process must be evaluated unitarily for the statute of limitations, with the term starting from the definitive conclusion of the executive phase rather than the cognitive phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9110-2019 proposto da: TRIDICI DAMIANA, LELI MANUELA, LALLI MARIO, TROISI MASSIMO, PRESOTTO ROSMI\IA , DE PAOLIS MONICA, CESTRA MIRKO, DE PAOLIS BARBARA, MALARA ANNA MARIA, RUSSO RENATO, COSTANTINI ANNA, LELI ELISABETTA, PALLOTTINI SIMONE, POLEGRI CARLO, NATALIA ALBERTO, DE NICOLAIS FRANCA, FIUME ALFONSO, RUSSI ROBERTO, CAPOROSSI ROBERTO, TROISI STEFANO, CAPOROSSI SERENELLA, MORGAGNI MARIA, GIORGI MARINO, FIORUCCI SILVIA RITA, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO FORTE, giusta procura speciale per Notaio e in calce al ricorso;
BARTOLETTI GIOVANNI, BARTOLETTI ALESSANDRA, BERNARDINI MARIA TERESA, rappresentati e difesi dagli avv.ti GIOVANNI BARTOLETTI e BRUNO FORTE; tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUGLIELMO SERAFINO 20, presso lo studio dell'avv. MARIA CUOZZO; - ricorrenti - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente avverso il decreto n. cronol. 3090/2018 della CORTE U1 D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 31/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
47. R.G. 9110/2019 PREMESSO CHE I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono in cassazìone avverso il decreto della Corte d'appello dí Perugia 31 luglio 2018, n. 3090, che ha pronunciato in relazione alle domande di equa riparazione per la durata non ragionevole del processo proposto nei confronti della Regione Lazio, per ottenere l'annullamento della delibera con cui erano stati stabiliti í criteri per il riequilibrio tra l'anzianità giuridica e l'anzianità economica di cui alla legge regionale n. 6/1985, processo che si era svolto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e al Consiglio Stato, seguito da giudizi di ottemperanza.
La Corte d'appello, per quanto interessa nel presente giudizio, ha valutato i rìcorsi alla luce dell'autonomia funzionale, in via di principio, tra il giudizio di cognizione e quello di ottemperanza, con la conseguenza della possibilità della valutazione unitaria dei procedimenti solo qualora il procedimento di ottemperanza fosse stato attivato entro il termine di sei mesi dalla definizione del processo di cognizione, il che l'ha portata ad escludere la tempestività della proposizione della domanda di equa riparazione con riguardo al processo di cognizione e a limitare l'accertamento del superamento della durata ragionevole ai giudizi di ottemperanza.
Il Ministero dell'economia e delle finanze resiste con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in sei motivi.
1) Per motivi di priorità logica, va anzitutto esaminato il secondo motivo, che contesta "violazione, falsa, errata e mancata applicazione degli artt. 4 e 2 I. 89/2001 in relazione agli artt. 25, 35, 6 e 13 CEDU; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; contestuale violazione di legge con riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla individuazione del termine di durata a quo e ad quem e del concetto di processo/procedimento cui riferire la durata irragionevole e le violazioni della convenzione".
Il motivo è fondato. Come hanno affermato le sezioni unite con la sentenza n. 19883/2019, "ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva; nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo".
2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri cinque, che rispettivamente denunciano: -il primo motivo "omesso esame di un fatto decisivo ai fini controversia oggetto di discussione tra le parti" (la Corte d'appello nell'affermare che i ricorrenti De Nicolais, di Veroli, Fiorucci e Troisi non figuravano tra gli attori del giudizio di ottemperanza davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, non ha considerato che i medesimi furono parte di un altro e diverso giudizio di ottemperanza);-il terzo motivo "violazione dell'art. 1, n. 8 del trattato di Lisbona, omessa applicazione diretta della convenzione europea dei diritti dell'uomo, violazione dell'art. 24 Cost., effettività della tutela giurisdizionale, obbligo degli stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria"; -il quarto motivo "violazione del trattato di Nizza"; -il quinto motivo "violazione degli artt. 117 e 111 Cost."; -il sesto motivo chiede, ove non si ritenga di dare diretta applicazione alla norme e principi CEDU, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 I. 89/2001 nella parte in cui non prevede che per decisione interna definitiva debba intendersi il momento in cui il diritto del ricorrente abbia avuto effettiva esecuzione e realizzazione.
II. Il provvedimento impugnato va quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Perugia, che deciderà la causa attenendosi al principio delle sezioni unite sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 22 ottobre 202