Cassation court dismisses appeal regarding fingerprint evidence failure to prove identity between prior and current proceedings parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of a claim for equitable compensation due to excessive trial duration. The appellant argued that fingerprint records proved his identity, but the lower court found discrepancies in birth dates, places, and tax codes between the original plaintiff and the current appellant. The court held that while fingerprints confirm the identity of the person tested, they cannot directly establish the identity of the original plaintiff who was not tested, thus upholding the dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, commi 2-bis e 4-bis, 6, comma 4 del d.lgs. 286/1998; Art. 603/2013 UE: Fingerprint records alone cannot establish the identity of a party in a prior proceeding if discrepancies exist in biographical data and the original party was not subjected to such testing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18335-2019 proposto da: FOFANA HASSAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; 2020 - intimato - 2304 avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4938/2018 della er— CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
46. R.G. 18335/2019 PREMESSO CHE Hassan Fofana ricorre in cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Roma 12 dicembre 2018, n. 4938, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto della medesima Corte che aveva respinto il ricorso da egli proposto per ottenere l'equa riparazione del danno causato dall'irragionevole durata del processo volto ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall'illecito trattenimento in un centro di permanenza temporanea. L'intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e mancata applicazione degli artt. 5, commi 2-bis e 4-bis, 6, comma 4 del d.lgs. 286/1998, nonché del regolamento UE n. 603/2013, in merito all'obbligo di procedere all'assunzione dei rilievi foto- dattiloscopicì": la Corte d'appello di Roma ha ritenuto di non potere accogliere la domanda di equa riparazione proposta da Fofana Hassan in quanto persisterebbe "il dubbio sulla corrispondenza fra la persona la quale è stata parte del giudizio presupposto e l'odierno opponente, onerato della prova della identità", così omettendo di valutare la "reale portata dell'oggettivo valore probatorio dei rilievi dattiloscopicí in atti".
Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello rileva come l'attore del giudizio presupposto abbia dichiarato nell'atto di citazione, con dichiarazione mai rettificata nel corso del procedimento, di chiamarsi Hassana Fafona, nato a Ba (Ghana) il 25 ottobre 1982, con un certo codice fiscale; il ricorrente del presente giudizio si è invece identificato come Hassan Fofana, nato a Drobo (Ghana), il 4 agosto 1982, con un differente codice fiscale.A fronte non di una semplice traslitterazione del nome e del cognome, ma di diversi luoghi, date di nascita e codici fiscali, la Corte d'appello ha osservato, in relazione ai rilievi dattiloscopici prodotti in causa, che questi possono comprovare l'identità della persona che ad essi si è sottoposta, ma non, in via diretta o con almeno un buon grado di probabilità, l'identità dell'attore del giudizio presupposto, non sottoposto a rilievi dattiloscopici in quel giudizio, e ha così correttamente concluso per il mancato accoglimento dell'opposizione.
Il ricorso va quindi rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 22 ottobre