Italian Supreme Court quashes appeal decree for excessive length of proceedings due to procedural error regarding parties' status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Perugia Court of Appeal's decree ordering compensation for excessive litigation duration. The Court found the lower court erred by stating the heirs only participated in the appeal phase, despite their initial appearance in the first instance. Consequently, the first ground of appeal was accepted, absorbing the others, and the case was remanded for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35, 6 CEDU; Art. 112, 132 c.p.c.: When a lower court incorrectly characterizes a party's procedural history by omitting their initial appearance in the first instance, the resulting error regarding the length of proceedings justifies the cassation of the judgment and remand.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2001-2019 proposto da: BARONI FABIO, BARONI GABRIELLA, BARONI MIRIAM, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 2020 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 2301 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. cronol. 2644/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 06/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
43. R.G. 2001/2019 PREMESSO CHE Miriam, Gabriella e Fabio Baroni, in proprio e nella qualità di eredi di Enrico Baroni e di Sbraccia Gina, ricorrono in cassazione avverso il decreto 6 giugno 2018 n. 2644, con cui la Corte d'appello di Perugia ha condannato il Ministero della giustizia a pagare in favore dei ricorrenti euro 5.375 pro quota ereditaria ed euro 2.210 in proprio a ciascuno, quale equa riparazione per l'irragionevole durata della causa che ha visto quale parte il de cuius Erminio Baroni. Il Ministero della giustizia si è costituito decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c., "al fine di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio e ai fini della partecipazione della discussione in pubblica udienza".
CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, 2, 3 e 6 della legge n. 89/2001, 112 e 132 c.p.c.": la Corte d'appello, dopo avere indicato che i ricorrenti si erano costituiti nel giudizio presupposto di primo grado, ha poi nello stesso decreto affermato che le parti ricorrenti hanno affrontato il solo giudizio di appello. Il motivo è fondato. La Corte d'appello dopo avere premesso (v. p. 5 del decreto impugnato) che, a seguito del decesso di Enrico Baroni, i suoi eredi si costituivano nel giudizio di primo grado, all'udienza del 25 maggio 1992 (il giudizio di primo grado, iniziato nel gennaio 1976, si chiudeva con l'emissione della sentenza n. 15896 del 2004), ha poi affermato che "le parti ricorrenti hanno affrontato il solo giudizio di appello dal 13 gennaio 2005 fino alla sentenza emessa il 7 giugno 2011".2.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo (che contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, 2, 3 e 6 della legge n. 89/2001, 112 e 132 c.p.c." in ordine al quantum liquidato) e del terzo motivo (che fa valere "violazione o falsa applicazione degli artt.1123, 1226, 1227 e 2056 c.c., 11 della legge n. 370/1999 e d.lgs. 257/1991, 112 e 132 c.p.c." per il riconoscimento dei soli interessi moratori e non di quelli compensativi).
3. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile,