Cassation court allows claim for unreasonable bankruptcy duration despite pending closure proceedings due to unconstitutional statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first ground of appeal, overturning the lower court's dismissal of a claim for unreasonable bankruptcy duration. The appellants argued that the statute of limitations should not apply while the bankruptcy closure proceedings were still pending, whereas the lower court had rejected the claim based on the expiration of the time limit. The court ruled that the relevant provision was unconstitutional because it prevented filing such claims during ongoing proceedings, thereby ordering the case to be remitted to the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 l. 89/2001; Art. 327 c.p.c.: The provision preventing the filing of a claim for unreasonable duration of proceedings while the underlying procedure is pending is unconstitutional; such a claim may be filed once the delay has matured, regardless of the pending status of the presupposed procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29738-2018 proposto da: UNICALCESTRUZZI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, BEGHINI COSTRUZIONI IN ACCIAIO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, BUZZI UNICEM S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che li rappresenta e 2020 difende unitamente all'avvocato MASSIMO TRIBOLO, giusta 2281 procura in calce al ricorso; - ricorrenti e controrícorrenti all'incidentale - contro O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - 0--- (LL " avverso il decreto di accoglimento n. cronol. 1410/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 15/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
RAGIONI IN FATI-o E IN DIRITTO DELL\ DECISI( )N1', Rilevato: che le società UNICALCESTRUZZI S.P.A., BEGI-IINI COSTRUZIONI IN \CCI:\10 hi 1/i UNI(TIM S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ricorrono, col medesimo atto, per la cassazione del decreto n. 1410/2018 con cui la Corte di appello di Roma — adita dal Ministero della Giustizia con l'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della 1. 89/2001 — ha revocato il decreto del consigliere delegato che a\ eva condannato il Ministero della Giustizia a rifondere a ciascuna di loro, oltre alle spese giudizio ed accessori, la somma di 9.000,00 a titolo di equo indennizzo puì l'irragionevole durata del fallimento di MESTA S.p.A, dichiarato con sentenza del 18.07.1992 e chiuso con decreto del 19.05.2016; che la Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per violazione dell'art. 4 1. 89/2001, sul rilievo che essa era stata proposta (in data 18.12.2016) quando era ancora pendente il termine lungo per reclamare il decreto di chiusura del fallimento ex art 26 R.D. 267/1942 (legge fallimentare); che la Corte d'Appello ha reputato che, trattandosi di fallimento aperto nel 1992, lei-mine lungo per reclamare il decreto di chiusura non fosse quelli) di gg. 90 int-i-0(1)w dall' art. 26 1. fall., nel testo modificato dall'art. 3 d.lgs. 169/2007 (testo applicabile, )ttolinea nell'impugnato decreto, soltanto alle procedure concorsuali aperte successivamente alla entrata in vigore del medesimo digs. 169/2007), bensì il termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c.; che la stessa Corte di Appello ha inoltre ritenuto (sempre in ragione della data di apertura del fallimento) che il testo dell'articolo 327 c.p.c. applicabile nella specie fosse quello anteriore, e non quello posteriore, alla novella recata dalla legge n, 69 del 200() Facendo quindi riferimento al termine annuale e non a quello semestrale; che il ricorso si articola in due motivi; che con il primo motivo si censura il decreto impugnato invocando lo jus supervenle//. recata' dalla sentenza C.
Cost. 26.4.2018 n. 88 (successiva al decreto impugnato, depositato il 15.3.2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere avanzata in pendenza del procedimento presupposto; che con il secondo motivo, riferito all'art. 360 co. 1 n.
3) c.p.c., il decreto è censurato per violazione o falsa dell'art. 5-ter 1. 89/2001 in combinato disposto con l'art. 645 c.p.c poiché -- affermano i ricorrenti — il giudizio di opposizione al decreto del giudie:• delegato ha effetto devolutivo pieno, con la conseguenza che, poiché il termine hnu annuale per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento era spirato (in (lata 10.06.17) prima dell'udienza dell'opposizione tenutasi davanti alla Corte d'Appello data 0(.11.17), quest'ultima non avrebbe comunque potuto sancire l'inammissibilità della domanda di equa riparazione; che i ricorrenti, per l'ipotesi di cassazione con decisione nel merito ex art. 384, co. 2, c.p.c., chiedono venga confermato il decreto del giudice delegato e contestano l'argomento speso dal Ministero della Giustizia in sede di opposizione ex art. 5 ft 89/2001 (e ritenuto assorbito nel decreto qui impugnato) secondo cui l'indennizzo n confronti di BucCi UNICENT S.p.A. andrebbe ridimensionato per essere stata tale SO )el- parzialmente soddisfatta in sede di riparto dell'attivo fallimentare; che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo altresì r corso incidentale; che con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all'art. 360 co. 1 n.
3) c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 bis 1. 89/2001 per avere i! decreto del consigliere delegato liquidato in favore di BUCCI UNICENI S.P.A. una somma maggiore di quanto dalla stessa percepito in sede di riparto dell'attivo fallimentare; che con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione 1.11'tt rt co. 1 n. -1) c.p.c., l'omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia per il( ,t avere ti decreto del consigliere delegato preso in considerazione, ai fitti della quantificazione della durata irragionevole della procedura fallimentare, la stesura ob quattro) piani di riparto parziale, in cui fu liquidato un attivo in favore di oltre vai in )cento creditori;che con il terzo) motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all'art. 360 I n.
3) c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 1. 89/2001 per avere il doserei( ) del consigliere delegato considerato come dies a quo per il calcolo della durala irragionevole del processo la data di deposito della sentenza che pronunciò il fallimenu, C non la data in cui i ricorrenti si insinuarono al passivo; che i ricorrenti hanno resistono con controricorso al ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia; che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 22 ottobre 2020. per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria; ritenuto: che il primo motivo del ricorso principale è fondato; che con la sentenza n. 88/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegitumita costituzionale dell'art. 4 1. 89/2001 (nel testo sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera del n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012' per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, co. 2, e 117, co. 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere presentata pendenza del procedimento presupposto; che questa Corte ha già precisato, nella sentenza n. 26162 del 2018, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la definitività del provvedimento chc ha definito il procedimento presupposto non costituisce condizione di proponib (lena domanda, potendo quest'ultima essere presentata, qualora sia già maturato ritardo, in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata; che, per l'effetto, il primo motivo di ricorso va accolto; che il secondo motivo di ricorso principale è assorbito dall'accoglimento del prinv riguardo va evidenziato, con riferimento all'argomento che si legge nel terzo) rigo , penultimo capoverso di pag. 7 del ricorso, che nessun interesse può riconoscersi ariz_ ricorrenti alla pronuncia su tale motivo, nemmeno ai fini delle regolazione delle spese giudizio, dovendo tale regolazione essere operata dal giudice del rinvio, per tutte le Fasi del giudizio, alla luce dell'esito complessivo della lite;
Clic il ricorso incidentale è inammissibile, perché tutti i motivi in cui esso si articola risultano privi di pertinenza alla ratio decidendi del decreto impugnato (il quale, iìc reveicare il decreto del consigliere delegato, ha giudicato la domanda di equa riparazione inammissibile, perché tardiva, senza pronunciarsi sotto alcun profilo sulla Sua fondatezza); detti motivi toccano infatti questioni (relative alle pronuncia del decreto del consigliere delegato revocata con il decreto qui impugnato) che eventualmente potTalim formare oggetto del giudizio di rinvio; che quindi il ricorso principale va accolto in relazione al primo motivo, c on assorbimento del secondo, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e il deci impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, anche per le spese del yiudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte: - accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, assorbito il se:concio: dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in altra composizione, a