Court allows appeal against dismissal of equitable compensation claim due to Constitutional Court ruling invalidating pre-extraction request requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the appeal against the Court of Appeal's dismissal of an equitable compensation claim for unreasonable administrative delay. The appellant argued the lower court erred by deeming the claim inadmissible due to a missing pre-extraction request, citing a Constitutional Court decision that rendered such a request no longer mandatory for admissibility. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's ruling and remanded the case to the Court of Appeal in Perugia for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 comma 2 d.l. 112/2008; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality of the pre-extraction request requirement renders the claim for equitable compensation admissible without such a prerequisite, transforming it into a discretionary factor for compensation quantification.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29164-2018 proposto da: RUSSO FLAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE DONATO 10 presso il SIG. COMITO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA PARILLO, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE; 2020 - intimato - 2279 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, (2,1_ depositate il 05/07/2018; tA 9 (7,1 // udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITID DELLA DECISIONE Il sig.
Flavio Russo ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazionc del decreto della corte d'appello di Perugia, che ha dichiarato improponibile la domanda dallo stesso formulata nei confronti del Ministero dell'Economia e delle l'inanze di condanna al pagamento di un equo indennizzo ex art. 2 della legge n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo istaurato nel 2004 innanzi al Tar Lazio (n. 88/2004). La corte di appello ha giudicato improponibile la domanda di equa riparazione ai sensi dell'art. 54 d.l. n. 112/08, nel testo novellato dal d.lgs. n. 104/2010 (applicabile miione tempoi73- al procedimento in esame, introdotto in data 24.11.2011) sull'assunto che nel giudizio non fosse stata depositata l'istanza di prelievo.
Con il primo motivo di ricorso — riferito alla violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 54 d.l. 112/08, nel testo novellato dal d.lgs. n. 1(14/2010, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. — il ricorrente deduce che la corte territoriale, nell'affermare che "Non risulta depositata l'istanza dì prelievo" (pg. 1 decreto impugnato), avrebbe stravolto il significato delle risultanze probatorie, risultando agli atti l'avvenuto deposito tanto dell'istanza di fissazione dell'udienza in data 8.01.04 quanto di quella di prelievo in data 11.11.09.
Con il secondo motivo di ricorso — riferito all'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 c.p.c. — il ricorrente deduce, in via subordinata rispetto alla prima doglianza, che la corte d'appello, nel dichiarare improponibile il ricorso sull'assunto dell'omesso deposito dell'istanza di prelievo, avrebbe trascurato un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, ossia l'avvenuta presentazione, nell'ambito del giudizio presupposto, di formale istanza di prelievo ai sensi dell'art. 51 R.D. n. 642/1907; ciò risulterebbe, si argomenta nel mezzo di impugnazione, dalla scheda denominata "Dettaglio del ricorso" relativa al giudizio iscritto al n. 88/2004 pendente innanzi al Tar Lazio, dalla copia dell'istanza risultante agli atti e dalla nota prot. 1138 del 29.01.18 a furia del Dirigente della Prima Sezione del Cn Lazio.
Con il terzo motivo — riferito alla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 5, della I. n. 89/2001 e dell'art. 738 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. — si rileva che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, il ricorrente ha l'onere di allegare gli elementi fanuali relativi al giudizio presupposto, quali la data di inizio, quella di chiusura e l'oggetto del contendere, e gli altri dati relativi alla sua posizione nel processo, essendo invece rimesso al potere d'iniziativa del giudice acquisire gli atti relativi al giudizio presupposto allo scopo di verificare la detta violazione.
La corte territoriale avrebbe dunque errato. argomenta il ricorrente, nel rigettare la domanda sul rilievo di carenze probatorie supera con l'esercizio del suddetto potere. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, cotnma 2, di n. 112/08, convertito con modificazioni dalla 1. n. 133/08, come novellato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104/2010 e dall'art. 1, .3, lett. a), n. 6), del d.lgs. correttivo n. 195/2011, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cosi., in relazione agli artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1, della CEDIJ, nella parte in cui, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 e per la loro intera durata, subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata dei giudizi amministrativi alla previa presentazione dell'istanza di prelievo.
Il ricorrente richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte EDIJ, che ha ritenuto che l'inammissibilita automatica dei ricorsi per equa riparazione, basata unicamente sull'omessa presentazione dell'istanza di prelievo, privi il cittadino della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente, ostacolando l'effettività della tutela giurisdizionale (caso Olivierí c/ Italia 22.02.2016). TI Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha spiegato difese in questa sede. la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per 12 quale non sono state depositate memorie. primi tre motivi di ricorso contestano l'accertamento della corte d'appello in ordine all'inesistenza dell'istanza di prelievo ed il quarto solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54 del decreto legge 112/08, che, per i giudizi promossi dal 16 settembre 2010, sancisce l'improponibilità integrale della domanda in conseguenza della mancata presentazione dell'istanza di prelievo.
Nel senso dell'accoglimento del ricorso, con assorbimento di tutti i motivi, risulta dirimente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 34/2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. 1gs. n. 104 del 2010, rendendo non necessaria, ai fini della proponibilità della domanda eli equa riparazione, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto. Si veda in tal senso Ca.ss. sent. n. 21709/2019: "In rela,zione all'irragionevole durata dei roce,07 amministrativi giù pendenti alla data del 16 settembre 2010 e non soggetti all'ad. 2, (ottima 1, della / n. 89 del 2001, nella formula.zione derivante dalle modifiche introdotte dalla 1.
IL 208 del 2015, à senito delb sentelqa n. 34 del 2019 della corte Costitu:zionale, dichiarativa ,,..ostrim-,ionale dell'art. .54, comma 2, del d.1 n. 112 del 2008, come novellato dal d. n. 104 i' 2010. la presenta;-„ione dell'istanza di prelievo nel giudkio presupposto non rappresenta pii? una ronliione di proponibilità della domanda di equa ripara.zione„ ma può costituire elemento incliiante tatà sopravvenuta carena o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo as~re rilievo ai fini della quantifica.zione deltindennk.zo". 11 ricorso va pertanto accolto e l'impugnato decreto va cassato con rinvio alla corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio eli cassazione.
PQM 1.a Orte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato) decreto e rinvia alla corte d'appello di Peru,gia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassa