Court allows appeal against administrative delay compensation, ruling filing requests no longer bar equitable repair claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the appeal against a lower court's decision limiting non-pecuniary damage compensation for administrative delay. The plaintiffs argued that the appellate court incorrectly ignored a period of delay after 2011 because they had filed three requests for case withdrawal. The court held that such filings no longer prevent a claim for equitable repair following the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality of the relevant provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54, comma 2, d.l. 112/2008; Art. 2, l. 89/2001: The filing of requests for withdrawal in the underlying administrative proceeding no longer constitutes a condition for admissibility of a claim for equitable repair of delay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30789-2018 proposto da: ECUBA GENNARO, ROSSI MASSIMO , MAllENGA ENZO , MAIMONE RICCARDO , ALIMENTI MASSIMILIANO , MELCHIONDA CARMINE , SANTINI SERGIO, MANCINI CLAUDIO elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO N 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, giusta procura in calce al 2020 ricorso; 2278 - ricorrenti - orc__ contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - intimato - avverso il decreto n. 990/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 29/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DI ',C1S1ON I sigg. Sergio Santini, Gennaro Ecuba, Riccardo Maimone, Massimo Rossi, Claudio Mancini, Carmine Melchionda, Enzo Mazzenga, Massimiliano Alimenti hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto della corte d'appello di Perugia che -- in parziale accoglimento dei ricorsi dagli stessi separatamente formulati, e successivamente riuniti - ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di C 4.375,00 a titolo di indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per il danno non patrimoniale da questi patito in conseguenz.i della durata non ragionevole di un giudizio amministrativo.
I I giudizio presupposto - volto all'accertamento del diritto dei ricorrenti all'indennità di impiego operativo per i reparti di campagna in qualità di ufficiali e/o sottoufficiali dell'aeronautica - era iniziato il 9.06.1999 ed stato definito con decreto di perenzione n. 3675/2014. Con il primo motivo di ricorso - riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2 della legge n. 89/2001 e del d.lgs. n. 104/2010 - i ricorrenti lamentano che il decreto impugnato abbia valutato, ai fini dell'equa riparazione, soltanto il periodo compreso tra il 15.6.1999, data di deposito innanzi al TAR Lazio dell'istanza di fissazione dell'udienza, e il 16.3.2011, data di scadenza dei sei mesi dall'entrata in vg)i't del d.lgs. n. 104/2010, entro la quale le parti avrebbero dovuto presentare una nuova istanza di fissazione dell'udienza, non computando, invece, il periodo successivo ai 163.2011, sino al decreto di perenzione del marzo 2014.
La corte d'appello, si argomenta nel ricorso, avrebbe erroneamente trascurato il fatto che i ricorrenti avevano presentato, nel corso dello stesso procedimento, tre istanze di prelievo (nell'ottobre 2003, nel dicembre 2004 e nel marzo 2006), idonee a far cadere la presunzione di disinteresse delle parti, dovendosi dunque valutare ai fini dell'equa riparazione l'intera durata del giudizio presupposto. Con il secondo motivo dì ricorso - riferito alla violazione e/ falsa applicazione (ledi articoli 91 c.p.c. e 2233, secondo comma, c.c., oltre che del d.m. n. 55/2014 - i ricorrenti si dolgono della misura, ingiustificatamente inferiore al minimo di tariffa, delle spese processuali liquidate a loro favore nel decreto impugnato. il Ministero dell'Economia e delle Finanza non ha espletato attività difensive.
I ai causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per quale i ricorrenti hanno depositato una memoria. Il primo motivo di ricorso va giudicato fondato, in conseguenza declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 2, del decreto legge 112/08 di cui alla sentenza n. 34/2019 della Corte Costituzionale. Per effetto di tale declaratoria di ttitriità costituzionale, infatti, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, potendo semmai costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, astrattamente rilevante ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo (Cass.21709/19).
Il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali, resta assorbito dalla cassazione del decreto impugnato conseguente all'accoglimento del primo motivo. Il ricorso va pertanto accolto e l'impugnato decreto va cassato con rinvio alla corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà a liquidare l'indennizzo tenendo conto anche del periodo compreso tra il marzo 2011 e il marzo 2014 e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. PQM 1..à Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia alla corte d'appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il