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Ordinanza — n. 21749/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows equitable indemnity claim by correcting appeal court's procedural deadline calculation error regarding peremption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21749/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the first cassation ground, finding the lower court erred in calculating the deadline for an equitable indemnity claim. The appellant argued the deadline should start from the formal judgment date, not publication, and that the lower court's dismissal of the claim due to lack of interest was baseless. The court agreed, ruling that the procedural defect was invalid and remanding the case for a new calculation of the indemnity period.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, L. 89/2001; Art. 85 c.p.a.: The deadline for filing an equitable indemnity claim commences upon the formal judgment date of the peremption decree, not its publication, as the legal relationship remains pending during the appeal period.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable indemnity procedural deadline peremption decree judicial delay administrative litigation formal judgment date lack of interest calcolo dell'indennità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 1, L. 89/2001
Ritenuto: che il primo motivo è fondato; che la corte distrettuale ha erroneamente stabilito che la domanda era tardiva ex art. 4 i.
Art. 85 c.p.a.
Art. 25 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 6 par. 1 CEDU
Art. 13 CEDU
art. 124 disp. att. c.p
i CEDU; art. 124 disp. att. c.p.c.; arti.
art. 82 c.p
89/2001; dell'art. 82 c.p.a.; degli arti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14076/2015
Cass. Sez. Un. n. 3840/2007
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10027-2019 proposto da: IOVANE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO FIORENTINO (STUDIO LEGALE CARLINI), rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO PAOLINO, giusta mandato in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - Intimato - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 7055/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che l()v:\N1 Giuseppe ricorre per la cassazione del decreto n. 7055/2018 emesso dalla Corte di Appello di Salerno — da lui adita con l'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della l. 89/2001 avverso il decreto del giudice delegato — che fieri-ha confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio amministrativo definito per perenzione in grado di appello; che la Corte territoriale ha reputato tardiva la domanda per essere stata proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 4 1. 89/2001, calcolati a partire "dalla data del decreto di avvenuta menr,•one an.tiché dalla vana scaden.za del termine previsto per l'impugnazione dello stesso ex art. 85 .tante l'evidente difetto di interesse delle parti a proporre detta imptrgnaione"; che la Corte salernitana ha precisato che, ove la domanda fosse stata reputata tempestiva, ai fini dell'indennizzo avrebbe potuto essere preso in considerazione soltanto il termine successivo alla presentazione dell'istanza di prelievo (e non anche della previa istanza di fissazione di udienza) avvenuta nel primo ma non nel secondo grado dei giudizio presupposto; e che, per il restante periodo (restante periodo consistente su neill durata del processo di primo grado antecedente all'istanza di prelievo in primo grado; sia nella durata di tutto il processo d'appello) la parte avrebbe dovuto superare la presunzione prevista dall'art. 2, co. 2-sexies lett. d) 1. n. 89/2001; ciò che, ad avviso del collegio non era avvenuto, non essendosi la parte attivata, onde prolungare a proprio favore il giudizio di merito presupposto e, così, continuare a godere degli effetti favorevoli del provvedimento cautelare che aveva ottenuto; che il ricorso si articola in quattro motivi; che col primo motivo si denuncia violazione c/o falsa applicazione dell'art. 89/2001; art. 35 par. i CEDU; art. 124 disp. att. c.p.c.; arti. 54 e 85 c.p.a.; violazione e falsa applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza nonché del giusto processo ex art. 25 e 111 Cost per non avere la Corte d'Appello di Salerno considerato Come dies a qao quello della data del passaggio in giudicato formale del decreto di perenzic me; che con lo stesso motivo si censura il decreto anche con riguardo al giudizio di carenza di interesse impugnare il decreto di perenzione e si sottolinea come la pronuncia di legittimità richiamata nell' impugnato decreto concernesse la diversa ipotesi di presentazione di un'istanza congiunta di rinuncia agli atti ad opera di tutte le parti processuali; che col secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 co. el.l. 112/2008, come modificato dall'art. 3, co. 23 dell'allegato 4 al d.lgs. l04/2010, sia perché la Corte d'Appello non avrebbe considerato che l' istanza di prelevo, una volta presentata, assolve alla propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, rendendo computabile, ai fini della determinazione della durata del processo, anche il periodo anteriore alla sua presentazione; sia perché, in ogni caso, la sem. 34/2019 C.

Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione; che col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 2-quinquies e co. 2-sexies lett. d) 1. 89/2001; dell'art. 82 c.p.a.; degli arti. 111 co. e 117 co. 1 Cost; arti. 6 par. 1 e 13 CEDU per avere la Corte d'Appello affermato che, ai tini del calcolo del tetmine di irragionevole durata del processo questi avrebbe dovuto dare la prova di essersi attivato anche nel grado di appello del giudizio presupposto. Tale statuizione è impugnata poiché, nel grado d'appello del giudizio presupposto, l'onere di proporre istanza di prelievo ex art. 82 c.p.a. sarebbe gravato sull'appellante, mentre l'attuale ricorrente era parte appellata; che in tale motivo il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 co. 2-sexies 1. 89/2001, in relazione agli artt. 111 co. 2 Cosi., 117 co. 1 Cost., arti. 6 par. 1 e art. 13 CEDU, nell'ipotesi in cui questo Collegio reputasse gravare anche sulla parte appellata nel giudizio presupposto (e cioè sull'attuale ricorrente stesso) l'onere di presentare istanza di prelievo, a pena dell'insussistenza del diritto all'equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti; che in tale motivo il ricorrente censura il decreto della Corte d'Appello per non avet riconosciuto l'equo indennizzo almeno per la durata irragionevole del processo di primo grado;

Che col quarto motivo vengono riprodotti i motivi dedotti nella domanda di equo indennizzo, nell'ipotesi in cui questo collegio reputasse la causa matura per una pronuncia nel merito; che il Minister() dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato; che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per la quale non sono state depositate memorie. Ritenuto: che il primo motivo è fondato; che la corte distrettuale ha erroneamente stabilito che la domanda era tardiva ex art. 4 i. 89/2001; che il dies a gno di decorrenza del termine per proporre domanda di equo indennizzo coincide con la data di passaggio in giudicato formale del decreto di pe•enzione c non con la sua pubblicazione atteso che, nelle more del termine di impugnazione, esso non pué) ancora definirsi definitivo, permanendo in esistenza il rapporto giuridico processuale instaurato (in termini, seppur pronunciata in riferimento ad un giudizio presupposto di natura civile, Cass. 14076/2015); che d'altra parte l'argomento della corte territoriale relativo "evidente difetto di interesse delle parti a proporre detta impnna.zione" è palesemente inconsistente, risolvendosi in un'affermazione apodittica e - almeno per quanto riguarda l'Amministrazione che aveva appellato) la sentenza di primo grado davanti al Consiglio di Stato - incomprensibile; che gli altri motivi, che possono essere riuniti dal momento che attingono al medesimo capo di sentenza, sono inammissibili; che, a tal riguardo, il ricorrente non ha interesse ad impugnare tale capo di sentenza poiché esso è privo di decisorietà, atteso che, giudicata tardiva la domanda, la Colle d'Appello si era spogliata della potestas decidendi e non avrebbe potuto statuire nel merito, con la conseguenza che ogni ulteriore statuizione è tampom non e.uel ,Cass.

Sei. n. .3840/2007); P.Q.N La Corte accoglie il primo motivo cli ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazi