Ordinanza — n. 21638/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ì L ORDINANZA sul ricorso 25103-2019 proposto da: BALDE BARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO CAINARCA, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6221/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10, comma 3 della Costituzione, art. 360 c.p; Ordinanza — n. 21638/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è, perciò, inammissibile. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 14 D.L.vo n. 251/2007 in relazione all'art. 360, comma 1, n.ri 3 e 5 c.p.c.. La doglianza è inammissibile sotto il profilo del n.5 dell'art. 360 c.p.c. per le stesse ragioni e con riguardo alla stessa giurisprudenza già citate sub 1.. La lamentata violazione di legge, proposta ai sensi dell'ad, 360, n. 3 c.p.c. ricalca -in sostanza- la medesima doglianza di cui al primo motivo, ma con specifico riferimento alla pretesa necessità di una egZétsariz "personalizzazione" della valutazione, anche nell'ipotesi e dando per ammesso lo svolgimento della suddetta valutazione comparativq.
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la seguente ì L ORDINANZA sul ricorso 25103-2019 proposto da: BALDE BARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO CAINARCA, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6221/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
RILEVATO che : è stata impugnat@ da Balde Baro, cittadino della Guinea Bissau , il decreto n.6221/2019 del Tribunale di Milano. Il ricorso è fondato su due motivi ed è resistito con controricorso. Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.- "-» ,-)•L'''-‘ L 2-2-"` (y La Commissione rigettava l'istanza.
L'odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano. Quest'ultimo respingeva l'impugnazione con il decreto oggetto del ricorso in esame. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l'ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. CONSIDERATO che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 5 del D.L.vo n. 286/1998 e dell'art. 10, comma 3 della Costituzione.
La doglianza è inammissibile sotto il profilo del n.5 dell'art. 360 c.p.c., che permette la censura dell'omessa valutazione di uno specifico e determinante in 'g=lfatto o atto o documento e non di altro ( al riguardo non può che richiamarsi il dictum di cui alla nota pronuncia Cass. S.U. , Sent. 7 Aprile 2014, n. 8053). Il motivo, poi, segnala un preteso errore commesso dal giudice del merito e relativo alla mancata applicazione del c.d. "diritto vivente" , il tutto con riferimento a Cass. 4455/2018. Tuttavia, nella concreta ipotesi per cui è giudizio, vi è stata la valutazione della concreta situazione dericorrente, pure sotto l'aspetto (rea comparativo.
Il motivo è, perciò, inammissibile. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 14 D.L.vo n. 251/2007 in relazione all'art. 360, comma 1, n.ri 3 e 5 c.p.c.. La doglianza è inammissibile sotto il profilo del n.5 dell'art. 360 c.p.c. per le stesse ragioni e con riguardo alla stessa giurisprudenza già citate sub 1.. La lamentata violazione di legge, proposta ai sensi dell'ad, 360, n. 3 c.p.c. ricalca -in sostanza- la medesima doglianza di cui al primo motivo, ma con specifico riferimento alla pretesa necessità di una egZétsariz "personalizzazione" della valutazione, anche nell'ipotesi e dando per ammesso lo svolgimento della suddetta valutazione comparativq.
La doglianza, pur suggestiva, esula del tutto dai normali parametri normativi previsti dalla legge ed osservatt nella concreta fattispecie. Il motivo è, perciò, inammissibile. 3.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. A- 4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo. 5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto, non risultando -allo stato- il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'Amministrazione controricorrente determinate in C 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Sup