Cassation court dismisses asylum appeal as inadmissible due to late raising of procedural and evidentiary issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible without examining its merits. The appellant argued that the lower court failed to schedule an interrogation and ignored decisive facts regarding the situation in Bangladesh. The court rejected these claims because the issues were raised for the first time in this appeal, violating the principle of autosufficiency and contradicting prior procedural records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: Appeals are inadmissible if the grounds concern issues not raised during the proceedings or violate the principle of autosufficiency.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 26205-2019 proposto da: UDDIN MD SHARIF, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALIA BENNATO, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro • MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso il decreto dì rigetto n. cronol. 6527/2019 del 2020 TRIBUNALE di MILANO, depositato il 10/08/2019; 2914 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO; RILEVATO che : è stata impugnata da Uddin Md Sharif, cittadino del Bangladesh, il decreto n.652/2019 del Tribunale di Milano.
Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso. Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politicop La Commissione rigettava l'istanza. L'odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano. Quest'ultimo respingeva il ricorso con il provvedimento oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ut. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l'ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. CONSIDERATO che : 1. - Con il primo motivo del ricorso si censura l'impugnato decreto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. In particolare viene dedotto che il Tribunale di Milano non avrebbe proceduto alla fissazione di udienza per l'audizione del ricorrente, audizione di cui si prospetta l'obbligatorietà.
Il motivo non può essere accolto. La questione della audizione risulta sollevata solo oggi col motivo qui in esame. Peraltro nella decisione impugnata del Tribunale di Milano (v. p 2) è dato atto che "all'udienza del 6.11.2018 è comparso il ricorrente, il quale ha confermato quanto dichiarato dinanzi la Commissione territoriale". In particolare, poi, nel provvedimento impugnato si evidenzia che la difesa del ricorrente non provvedeva a depositare "nota/difesa integrativa autorizzata nel termine previsito dal co. 12 dell'ad 35" cit. e che già il 4.7.2018 "il Giudice istruttore non riteneva necessario procedere a nuova audizione", poi -come detto- comunque svolta.
Parte ricorrente non si confronta con l'esposta ratio del provvedimento, né dice dove e quando ha -nella precedente fase del giudizio- sollevato la questione solo oggi accennata. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria ex art. 14 D.L.vo n. 251/2007, la violazione di legge el'omesso esame di fatto decisivo. Secondo parte ricorrente il Tribunale avrebbe basato la propria decisione in proposito su "generiche informazioni" sUuazionelangladesh. ) Parte ricorrente, come risulta dalla decisione (a pp. 2 ss.) gravata, ha in sostanza posto a "fondamento del ricorso la vicenda personale del suo assistito".
Nell'odierno ricorso, in violazione del noto principio di autosufficienza, la medesima parte nulla dice al riguardo, allegando una precedente specifica doglianza sulle fonti informative utilizzate. Peraltro il provvedimento gravato, dopo aver congruamente valutato con proprio apprezzamento fattuale, la predetta situazione personale, ha fatto (v. pp. 6 ss.) debito ricorso ad idonee fonti informative (fra cui il rapporto Human Rights) sul paese di provenienza del richiedente protezione, concludendo che "non sussiste attualmente alcun conflitto armato" nel paese di provenienza del richiedente e che consenta di "poter pervenire al riconoscimento della richiesta protezione".
Parte ricorrente non si confronta neppure con tali ragioni in base alle quali è stata adottata la decisione di cui al provvedimento gravato. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 3.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.- Nulla va statuito in relazione alle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata. 5.- )151 ssistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto, (1 nori il ricorrente ammesso in via definitiva arbeneficio crèt - gratuito patrocinio a spese dello Stato./ anto in virtù della delibera di ammissione algratuito patrocinio depositata_101, data 9 ennaio 202 1 J
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di C