Italian Court dismisses asylum appeal for Pakistan citizen regarding insufficient evidence of political persecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the asylum appeal filed by Sikandar Imran inadmissible in its entirety. The applicant argued that the lower court relied on a fear different from his own and failed to update information regarding the situation in Pakistan. The court rejected these claims because the applicant did not adequately specify the alleged discrepancy in fear nor provide new evidence or arguments to support his assertions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 3 D.L.vo n. 251/2007; Art. 8 D.L.vo n. 25/2008; The Court of Cassation holds that an appeal regarding the admissibility of asylum claims is inadmissible if the applicant fails to explicitly specify the alleged discrepancy between the feared harm and the court's findings or to present new, specific arguments supporting the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso 26730-2019 proposto da: SIKANDAR IMRAN, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MORETTI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2020 che lo rappresenta e difende ope legis; 2910 - resistente - avverso la sentenza n. 780/2019 della CORTE D'APPELLO dì MILANO, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO; (7) RILEVATO che :
è stata impugnata da Sikandar Imran alias Imran Sikandar , cittadino del Pakistan , la sentenza n. 780/2019 della Corte di Appello dì Milano. Il ricorso è fondato su tre motivi e non è resistito con controricorso dall'Amministrazione intimata (che ha svolto solo atto di mera costituzione). Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico, AL La Commissione rigettava l'istanza.
L'odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano. Quest'ultimo respingeva il ricorso. Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l'odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l'ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. CONSIDERATO che : 1.- Con il primo motivo del ricorso viene dedotta , ai sensi dell'art. 360, n.3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3 D.L.vo n. 251/2007.
Parte ricorrente sostiene col motivo la tesi per cui la Corte territoriale avrebbe, in particolare, "posto alla base della decisione un timore divers3 da quello riferito dal ricorrente". Tuttavia non viene adeguatamente esplicitato di qual timore si trattava nella fattispecie, né viene allegato come e quando -in precedenza- detto elemento fu oggetto di apposite deduzioni difensive. Il motivo è, quindi, inammissibile. 2.- Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di legge ( art. 3 cit. e 8 D.L.vo n. 25/2008) Con il motivo si deduce, in sostanza, una omessa acquisizione di informazioni precise e aggiornate sulla situazione nel Pakistan, paese di origine del richiedente protezione.
La sentenza impugnata (p.
2) ha evidenziato che "il richiedente non abbia fatto alcun accenno a scopi terroristici" sottesi all'azione di organizzazione (Jamatt), peraltro risultante attiva per azioni legate all'indipendentismo e non al terrorismo.La stessa sentenza ha, poi, fatto esplicito riferimento alle più recenti fonti COI (Country of Origin Information). Parte ricorrente non si raffronta neppure con tale ratio decidendi. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 3.- Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si lamenta la violazione di legge "per aver la Corte di appello posto alla base della decisione un timore diverso da quello riferito dal ricorrente" Il motivo, in assenza di ogni altra adeguata prospettazione e dell'indicazione dei parametri normativi processuali e sostanziali, ripete doglianza analoga a quella in precedenza già esaminata sub 1. .
Pertanto (e per lo stesso ordine di ragioni) anche il motivo qui esaminato va ritenuto inammissibile. 4.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato -nel suo complesso- inammissibile. 5.- Nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio atteso il mancato svolgimento di rituali difese, con controricorso, ad opera della parte intimata.. 6.- Sussistono í presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto, non risultando -allo stato- il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 dice