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Sentenza — n. 21625/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as untimely due to failure to meet one-year appeal deadline under CPC Art. 327.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21625/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because it was filed late, missing the one-year deadline established by Article 327 of the Code of Civil Procedure. The appellant failed to submit the appeal by April 26, 2016, despite the underlying judgment being dated March 2015. The court rejected the argument that the pending status of the case justified a later filing, ruling that the statutory time limit is strict and non-extendable.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; The appeal must be lodged within the statutory time limit, and failure to do so renders the remedy inadmissible regardless of the case's procedural status.

Parole chiave

Generato dall'IA
untimely appeal statute of limitations Code of Civil Procedure one year deadline inadmissibility ruling divisione della proprietà contratto di amministrazione d'immobili trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
327 c.p.c., ratione temporis ancora pari ad un anno (trattandosi di giudizio introdotto in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009), l'impugnazione andava proposta entro la data del 26 aprile 2016 (avuto riguardo alla riduzione del periodo di sospensione feriale di cui di cui all'art. 16, comma 1, del d.l.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
327 c.p.c., ratione temporis ancora pari ad un anno (trattandosi di giudizio introdotto in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009), l'impugnazione andava proposta entro la data del 26 aprile 2016 (avuto riguardo alla riduzione del periodo di sospensione feriale di cui di cui all'art. 16, comma 1, del d.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 327 c.p
art. 334 c.p
04-11-2020 -4- Ai sensi dell'art. 334 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21674/2017
Cass. n. 20866/2017
Cass. n. 20866/2017; Cass.
Cass. n. 11758/2017
20866/2017; Cass. n. 11758/2017).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 11648-2016 proposto da: FADDA GIOMMARIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato GINO BAZZANI che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro FADDA PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OLINDO MALAGODI, 5, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA FERRISE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1942/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale; Lette le memorie depositate dalle parti; RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Fadda Piero convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il fratello Fadda Giommaria al fine di accertare l'esclusiva proprietà dell'appartamento sito in Roma alla via Diano Marina n. 130-134 int. 13, con la conseguente cancellazione della trascrizione nei registri immobiliari in favore del convenuto.

Deduceva che il bene era in origine appartenente al padre Fadda Piero Luigi che, deceduto nel 1981, aveva istituito erede universale la moglie Demontis Maria la quale, a sua volta deceduta nel 1993, con testamento olografo aveva istituto l'attore erede universale, diseredando il convenuto. Aggiungeva altresì che il Tribunale di Roma con sentenza passata in cosa giudicata n. 18175/2004 aveva riconosciuto l'attore quale unico debitore degli oneri condominiali, in quanto esclusivo proprietario. Si costituiva il convenuto che contestava la fondatezza della domanda.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 6602/2008 rigettava la domanda, ritenendo che poiché con transazione del 1984 la Demontis aveva rinunciato all'eredità del marito, per l'effetto l'immobile oggetto di causa era stato assegnato a Fadda Ric. 2016 n. 11648 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -2- Giommaria, come peraltro accertato anche con sentenza di divisione del Tribunale di Roma n. 16385/1993, sostanzialmente ricognitiva delle pattuizioni di cui alla transazione. Avverso tale sentenza propose appello Fadda Piero e la Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 1942 del 25 marzo 2015, accolse il gravame rilevando che la sentenza del Tribunale di Roma n. 18175/2004, nell'individuare il soggetto obbligato al versamento degli oneri condominiali, aveva statuito con efficacia di giudicato circa la proprietà del bene, escludendo che la stessa fosse in capo al convenuto, essendo invece condomino il solo attore.

La verifica della titolarità del bene era un elemento fondante dell'accertamento compiuto dal Tribunale ed era quindi suscettibile di acquisire efficacia di giudicato, destinato quindi a prevalere, in quanto di data successiva rispetto a quello di cui alla sentenza del medesimo Tribunale n. 16385/1993. Occorreva altresì disporre la cancellazione della trascrizione in favore del convenuto, senza però riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, affermato dall'attore in termini astratti ed apodittici e senza avere fornito alcun riscontro probatorio.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Fadda Giommaria sulla base di un motivo. Resiste con controricorso Fadda Piero, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. Fadda Giomaria ha a sua volta resistito al ricorso incidentale con controricorso. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, Ric. 2016 n. 11648 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -3- secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, di. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso principale è inammissibile in quanto tardivamente proposto. E' stata impugnata una sentenza pubblicata in data 25 marzo 2015, e tenuto conto, in mancanza di notificazione, del termine di cui all'art. 327 c.p.c., ratione temporis ancora pari ad un anno (trattandosi di giudizio introdotto in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009), l'impugnazione andava proposta entro la data del 26 aprile 2016 (avuto riguardo alla riduzione del periodo di sospensione feriale di cui di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. in I. n. 162 del 2014, che, sostituendo l'art. 1 della I. n. 742 del 1969, da 46 giorni a 31 giorni, destinata a trovare applicazione già per l'anno 2015).

Il ricorso principale è stato invece notificato in data 2 maggio 2016, il che ne palesa la tardività e la conseguente inammissibilità. In tal senso occorre altresì rilevare che non incide sulla correttezza di tale soluzione la circostanza che il giudizio fosse già pendente alla data in cui è intervenuta la modifica del periodo di sospensione feriale, avendo questa Corte costantemente ribadito che la stessa è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, senza che possa invocarsi una rìmessione in termini, atteso che l'applicazione di una novella non può mai integrare un errore scusabile da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (Cass. n. 21674/2017;

Cass. n. 20866/2017; Cass. n. 11758/2017). Ric. 2016 n. 11648 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -4- Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. ultimo comma, va rilevata l'inefficacia del ricorso incidentale, evidentemente tardivo, proposto da Fadda Piero. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi C 2.500,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale del contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se d