Cassation court quashes lower court ruling on 20-year adverse possession due to improper admission of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment granting adverse possession to an individual against the Municipality of Sarzana. The municipality argued that the trial court erred by admitting new documentary evidence regarding the land's status as municipal property, which was not available during the initial proceedings. The court held that the lower judge's discretionary power to admit new evidence was exercised arbitrarily without sufficient justification, violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345, comma 3, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The judge's power to admit new evidence is not arbitrary and requires a specific, motivated finding of indispensability for the final decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente CC. 25;03/2021 ORDINANZA sul ricorso 9460-2016 proposto da: COMUNE di SARZANA, in persona del sindaco pro tempore Alessio Cavarra, rappresentato e difeso dag:, Avvoca:: SEBASTIANO BRIGANTI e FABIO COZZANI, ed elettivamente domiciliato (nello studio dell'Avv. Marcello Greco) in ROMA, VI 3, PAOLO EMILIO 57 - ricorrente - contro BERNARDINI GIORGIO, rappresentato e difeso dagli Avvoca:, GUASTINI ANDREA e SIMONETTA BERNARDINI, ed elettivamente domociliato (presso lo studio dell'Avv. Ludovica Caruso), in ROMA, VIA ODERISI da GUBBIO 245 - controricorrente avverso la sentenza n. 978/2014 della TRIBUNALE della SPEZIL, pubblicata il 11/11/2014; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio de 25/03/2021, dal Consigliere Dott.
UBALDO BELLINI. u*- FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 978/2014, depositata in data 11.11.201z., il Tribunale della Spezia dichiarava che GIORGIO BERNARDIN I fosse proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, del terreno agricolo con annesso fabbricato rurale sito nel Comune di Sarzana loc. Falaschi, iscritto é..2 Catasto Terreni al Foglio 29, mappali 129 e 130; condannava i COMUNE di SARZANA al pagamento delle spese processuali. In pEirticolare, il Tribunale riteneva che i testi escussi avessero comprovato che. almeno dal 1985 l'attore, e prima il di lui padre, avessero sempre utilizzato in via esclusiva sia il terreno sia il fabbricato rurale esistente, provvedendo alla manutenzione e pulizia de terreno, alla sua coltivazione a orto, vigneto e frutteto, alla semina (1 mais e grano, alla costruzione dei pozzi ancora esistenti, al taglio del legname, al ricovero di attrezzi nel fabbricato rurale.
Precisava il Tribunale che nessun altro era stato mai visto occuparsi del terreno in questione, né vi era prova che il Comune lo avesse concesso in uso al Bernardini a fronte del pagamento li canoni, tesi contrastante con quanto documentalmente emerso dagli atti di causa, essendo comprovato che i Comune (I; Sarzana nel 2013 (quindi oltre il termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c.) aveva iniziato un procedimento pei- l'adozione di ordinanza di sgombero del terreno occupato senza legittimo titolo. Né vi era prova che il terreno facesse parte cel patrimonio indisponibile del Comune, come tale insuscettibile c u.sucapione.
Quanto all'animus possidendi, lo stesso era charamente evincibile dalle modalità della relazione di fatto, :nstaurata dall'attore e prima di lui dal padre, con il terreno oggetto (L causa e talmente prolungata da non poter ritenere sussisten alcun consenso all'uso ovvero alcun atto di tolleranza da parte del Comune, la cui prova deve essere fornita da chi ne allega l'esistenza. Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune Sarzana, al quale resisteva l'appellato. Con ordinanza n. 199/2016, la Corte d'Appello di Genova dichiarava, ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello Avverso la sentenza n. 978/2014 del Tribunale dela Spezia propone ricorso per cassazione il Comune di Sarzana sulla base di quattro motivi.
Resiste Giorgio Bernardini con cortroricorso e memoria illustrativa. Il ricorso è procedibile in quanto proposto entro 60 giorri: dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte d'appello :I: Genova sopra citata (Cass., sez. un., n. 25513 del 2016; Cass. sez. un , n. 11850 del 2018; Cass. n. 17020 del 2018). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, il Comune ricorrente lamenta la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. su un punto decisivo della controversia e in particolare violazione dell'art. 1199 c.c. (valore proba:orio del:a quietanza di pagamento)», giacché il Giudice di primo graCc aveva affermato la genericità degli ordini provvisori i incasso prodotti dal Comune ricorrente, onde provare il pagamento di ur, canone per la tenuta del fondo da parte del Bernardin e/o suoi genitori. 1.1. - Il motivo è fondato. 1.2. - Il Comune, in primo luogo, evidenzia che nessuna ricevuta di pagamento prevedeva la controfirma della parte e che, nonostante la mancata indicazione del mappale, era indicato come oggetto l'«affitto di terreno località Bradiola Falaschi> unico terreno di cui il Comune era proprietario e che era affittato ai coniugi Bernardini, genitori del resistente.
Il ricorrente rilevava rr-T1r6! che la possibilità di chiamare a testimoniare i'econorra comunale e depositare gli ulteriori atti contabili riferiti versamenti del Bernardini, ma, avendo depositato già quietanze di pagamento sottoscritte dal funzionario (aventi fece fino a querela di falso), mai avrebbe immaginato che i Giudice potesse considerare tali documenti non probatori. 1.3. - A sua volta, il controricorrente Bernardint contesta che il Comune resistente tentasse di indurre controparte az, ammettere istanze istruttorie mai avanzate nei term:ri di legce nei giudizi di merito.
Il Tribunale spezzino ha rilevato come nessun ce-tratto (1 affitto fosse stato mai prodotto dal ricorrente e nessuna prova fornita in tal senso. In particolare il Tribunale ha ritenuto che no- vi fosse prova che il Comune avesse concesso in uso I terreno i Bernardini a fronte del pagamento di canoni, presentando questa come «tesi decisamente contrastante con quanto documentalmente emerso dagli atti di causa, essendo comprovato che il Comune di Sarzana nel 2013 (quinci oltre i- termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c.) aveva r-liziato procedimento per l'adozione di ordinanza di sgombero terreno "occupato senza legittimo titolo"», mentre «gli ordin: provvisori di incasso prodotti in copia dal Comune di Sarzana erano peraltro del tutto generici, intestati a persona diversa dall'attore, privi di specifico riferimento al terrer o ocgetto causa, non sottoscritti dall'attore né da altri, se non ch responsabile del servizio comunale (e quindi -neri at:unilaterali)».
Il Tribunale ha ritenuto inoltre che non v'era prova che il terreno facesse «parte del patrimonio indisponibile dei Comune, come tale insuscettibile di usucapione» essendo priva di alcun valore probatorio la documentazione prodotta da convenuto» (sentenza impugnata, pag. 2). 1.4. - Va, in primo luogo, rilevato come il Tribunale sia caduto in errore nell'affermare che gli ordini pro‘,visori (ir incasso, prodotti dal Comune a riprova del rapporto ecntrattua.e inter partes, non fossero idonei a dimostrare l'es.stenza de menzionato contratto di affitto del terreno da parte del Comune ed in favore del Bernardini; inoltre, non ha tenuto conto della operatività della quietanza quale atto contenente una dichiarazione unilaterale (Cass. n. 5417 del 2014;
Cass. n. 668E: del 2009; Cass, n. 6109 del 2006) attestante il ricorioscimentc; dell'intervenuto pagamento integrante, tra le parti, la confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta a: debitore (Cass. n. 3921 del 2006; Cass. 2813 del 2000'. Infatti, il creditore che, rilasciando quietanza ai debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende :onfessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatwia, ai seri ; degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendc, insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione. 1.5. - Il Tribunale ha errato altresì, nel liquidare, in termin' affrettati quanto acritici, il problema della individuazione dell'autore del pagamento, resosi necessario in ragione del fattp che il Comune aveva prodotto in atti e depositato la quietanza a firma della madre dell'attore: spettava a quest.',..itimo dimostrare i fatti secondo le regole della distribuzone dell'onere probatorio (ex art. 2697, comma 2, c.c.) e cioè che la quietanza si riferisse ad altro terreno.
Il Tribunale spezzino, inoltre, ha rilevato che il terrenc faceva parte del patrimonio del Comune, come tale fosse insuscettibile di usucapione; che i genitori del controncorrente potevano avere in affitto un altro terreno in zona e che !e quietanze si riferivano ad altro terreno concesso dal CDmune predetti [circostanza questa sempre negata]; che la domanda d rilascio per occupazione senza legittimo titolo, del 2313, apparb, a "decisamente contrastante" con quanto documel:almentE emerso dagli atti di causa, ovvero con la tesi difensiva dei Comune, circa l'interruzione dei pagamenti avvenuta due arid prima, nel 2011.
Il Tribunale dava infine atto della relazione di Fatto cd terreno avuta precedentemente dal padre e quindi doveva por ; il problema di individuare gli intestatari della quietanza una volta eccepito che si trattava dei genitori dell'attore. Ed ove fosse emerso un rapporto di locazione, avrebbe dovuto applicare ia regola per cui i familiari non possono usucapire in mancanza d atti di interversione (cfr. Cass. n. 12080 del 201;E..-.; Cass.11374 del 2010, in tema di comodato; e in tema ci locazione, Cass. n. 1658 del 1996; Cass. n. 24456 del 2011). Ve, peraltro, rilevato che l'art. 345, terzo comrna, coc, proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, r 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prime per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un'influenza causale pi:; incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilità da aoprezzar3; necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acqtxsite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, rie contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario.
Tale facoltà deve esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indisdensabiliÚ., positivo o negativo, deve essere comunque espresso in ur provvedimento motivato (Cass. n. 12080 del 201; Cass. r 15488 del 2018; Cass. n. 11374 del 2010; conf. Cass. n. 26025 del 2011). Si rende pertanto necessario un nuovo esame; e sentenza va cassata in relazione a tale motivo. 2. - Con il secondo motivo, il Comune ricorrente deduce ,a «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. su un punto decisivo della controversia (elementi essenziali dell'usucapione)». 3. - Con ii terzo motivo, il ricorrente censura a «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, cornma 1, r.3 c.p.c. su un punto decisivo della controversia e in particolare violazione dell'art. 1158 c.c. (elementi essenzial dell'usucapione)». 4. - Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. su un punto decisivo della controversia e particolare violazione dell'art. 822 c.c. (bene c.e.maniae patrimonio indisponibile del Comune)». 5. - In conclusione, va accolto il primo motivo, per quanto di cui in motivazione, con assorbimento dei restanti motivi.
Va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa ala Corte (I - Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giucizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello dr Genova, in diversa composizione, che provvederà anche ala liquidazione delle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella