Italian court cassates appeal for violating external res judicata on damages and omitting key facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision regarding a property dispute between the Zerbini/Andreoli family and the Buttura family. The court found the lower court erred in rejecting the defendants' claim of external res judicata on damages based on a prior agrarian judgment and failed to properly assess the burden of proof regarding the well and gate. Consequently, the appeal was partially allowed, the lower judgment was annulled, and the case was remanded to the Court of Appeal in Venice for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 2043 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 2729 c.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 324 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 2729 c.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 324 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The court must verify external res judicata when damages were claimed separately from the main request; failure to examine decisive facts or apply burden of proof rules warrants cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente CC. 25/03/2021 ORDINANZA sul ricorso 22515-2016 proposto da: ZERBINI BRUNO e ANDREOLI MIRELLA, rappresentati e dife3i dagli Avvocati LUCA MIGNOLLI e DANIELA JOUVENAL LONG ect elettivamente dorniciliati presso io studio della seconda, ROMA, P.zza di PIETRA 26 - ricorrenti - contro BUTTURA DA PRATO MARIA LUISA, BERZACOUà, GIOVANNI„ BUTTURA DA PRATO VITTORIO, BUTTURA DA PRATO ANGELIIW,, BUTTURA DA PRATO PAOLA MARIA, BUTTURA DA PRATO PAOLt MARIA, BUTTURA GEROLAMO, BUTTURA GEROLAMO e BU1TUR8 MICHELE MARIA - intimati - avverso la sentenza n. 1499/2016 della CORTE di APPELLO VENEZIA, pubblicata il 29/06/2016; udita la relazione della causa svolta, nella camera di colsigiio de, 25/03/2021, dal Consigliere Dott.
UBALDO BELLINI. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, VITTORIO BUTTURA DA PRATO, MARIA LUISA BUTTURA D. PRATO e MARIA TERESA BUTTURA convenivano in giudizio BRUNO ZERBINI e MIRELLA ANDREOLI, chiedendo la demolizione, ex art. 890 c.c., della stalla e del paddock, del bcx di lamiera e vicina tettoia, per violazione delle distanze legali; !a restituzione della superficie sottratta con la modifica del percorso della capezzagna e l'invasione sul lato est della proprietà attorea; la condanna dei convenuti, ex art. 894 c.c., a installare la porta dell'edificio rurale, il cancello divelto, a rimuovere materiale abbandonato, a sistemare il pozzo; la condanna de convenuti a liquidare i danni nella misura di € 51.000„OiD, Si costituivano in giudizio i convenuti Zerbiri/Andrecl contestando la fondatezza delle domande attoree, eccepence anche di avere usucapito le eventuali porzioni di terreni o fabbricati che dovessero eventualmente insistere (cata.stalmente sui mappali degli attori; affermavano l'infondatezza del e ulterio -, domande risarcitorie, anche perché già rigettate nela sentenza n. 5/2001 relativa all'accertamento della scadenza dell'affittc agrario con conseguente ne bis in idem.
All'udienza del 19.9.2005 intervenivano nel giudizi:, Gerolamo Buttura e Michela Maria Buttura, quali eredi di Maria Teresa Buttura, i quali, nell'udienza del 25.10.2007, c -fiedevanc e ottenevano la rinuncia agli atti di causa, con conseguente estinzione del procedimento limitatamente alla loro pos,zione. Con separato procedimento [R.G. 792/20101, Paola Maria Buttura da Prato, Angelina Buttura da Prato; Gerolarno Buttura e Michela Maria Buttura convenivano in giudizio Bruno Zerbini c: Mirella Andreoli chiedendo la restituzione dell'appezzarnento (1. mq 740 come accertato nella causa di cui sopra e l'abbattimento della recinzione; nonché il risarcimento dei danni per 60.000,00.
Si costituivano in giudizio Bruno Zerbini e Mirella Andrecl contestando, preliminarmente, la correttezza di Gerolamo Buttura e Michela Maria Buttura, i quali, prima avevano chiesto e ottenuto dai convenuti di uscire dalla causa e, successivamente, ne avevano promossa una uguale, in spregio ai pr ncipio d; buona fede processuale previsto dall'art. 88 c.p.c.. Ne: merito, convenuti formulavano domanda riconvenzionale di usucapione dell'area oggetto di causa, chiedendo la chiamata H causa de, litisconsorti necessari. Si costituivano in giudizio i terzi chiamati Maria Luisa Buttura da Prato e Vittorio Buttura da Prato.
Riuniti i due procedimenti, con sentenza n. 1623/2012, i Tribunale di Verona accertava la corretta linea di con': ne tra e proprietà Buttura Da Prato (mappali 336 e 542 - ex 225) e ia proprietà Bruno Zerbini e Mirella Andreoli (mappa!' 314, 519 e 521) come risultante dalle mappe catastali e individuata dal CTU Gronich nelle tavole numero 3 e 4 allegate alla perizié; dichiarava l'infondatezza della domanda di usucapione ; condannava Bruno Zerbini e Mirella Andreoli a riconsegnare neha piena e libera disponibilità di Vittorio e Maria Luisa Buttura Da Prato le porzioni di terreno occupate abusivamente; accertata, l'illegittimità delle opere e delle costruzioni realizzate da convenuti e la violazione delle distanze, condannava i nnedesini: a eseguire le demolizioni indicate dal CTU nella relazione e nelia tavola numero 5; condannava i convenuti a rimuovere a proprle spese la recinzione apposta nella capezzagna a nord est mappale 542 (ex 225) in modo da ripristinare il collegamentc diretto della capezzagna alla strada comunale Sardolinz ; condannava i convenuti a ripristinare e installare a proprie spese il cancello di accesso alla proprietà Buttura Da Prato, oltre alta porta di accesso al fabbricato e a rimettere in efficienza il pozzc ; condannava i convenuti a risarcire a Michela Maria, Angeliní,, Paola Maria, Vittorio e Maria Luisa Buttura Da Prato i dann provocati dalle violazioni accertate; dichiarava la carenza (P legittimazione attiva in capo a Gerolamo Buttura; condannava convenuti a rifondere agli attori Vittorio e Maria Luisa Euttura DE Prato le spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponevano appello Brunc Zerbini e Mirella Andreoli; resistevano Vittorio e Maria Luisa Buttura Da Prato; a seguito del decesso di Vittorio Buttura Da Prato si costituiva l'erede Giovanna Berzacola che insisteva per ia reiezione dell'appello. Con sentenza n. 1499/2016, del 29.6.2016, .a Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello, annullava il capo di sentenza 1620/2012 relativo alla rimozione della recinzione per ripristinare il collegamento della capezzagnz ., in difetto della relativa domanda; condannava gli appellanti, a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite del grad:, Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione Bruno Zerbini e Mirella Andreoli sulla scorta di setile-. motiv .
Nessuno per gli intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, «Ex ar 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 132, 156 e 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. nullità del procedimento per violazione degli artt. 161, 162 e 354 c.p.c.», lamentandone il difetto di motivazione, in ordine alla censura con cui si segnalava che la sentenza del giudica di primo grado sarebbe stata motivata riportando ampi passi del ;a comparsa di parte controricorrente. Secondo la Corte d appello a censura andava respinta perché, in ogni caso, dalla 'ettJra dete sentenza si evincevano le ragioni che avevano aircicimentat: sifatta decisione.
Si era, in particolare dedotto che, 'n diver;, passaggi motivazionali, sussisteva una insanabile contraddizione tra il contenuto della motivazione e quello del dispositivo. A fronte della censura sul contenuto della sentenza d' primo grado (consistente nella pedissequa riproduzione delie comparsa conclusionale della parte appellante) la Corte distrettuale si sarebbe limitata ad affermare cie, neLe motivazioni, si evincevano, in ogni caso, tutte le .-agioni che effettivamente fondavano la pronuncia del dispositivo, mentre più, la contraddizione si poteva rinvenire tra va-i passi deI'a motivazione.
Sicchè la Corte d'Appello riteneva assorbita 'E questione della nullità della sentenza di primo grado da una nuova valutazione, in secondo grado, fondata sui appello e non a cognizione piena (sentenza pag.9-10). '3hm..tor, Come affermato dalle sezioni unite (Cass. n. 642 del 201E ') nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la ci motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudizia -i), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decision e siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino modo chiaro, chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, i , nase al e disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che validità degli atti processuali si pone su un piano div'ersc rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del mag strato (cf -. anche Cass. n. 22562 del 2016).
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado era composta dalla pedissequa riproduzione della comparsa conclusionale, che non appariva né chiara, né univoca, né esaustiva, presentando gravi contraddizioni in più parti; laddove avrebbe richiesto una rinnovata ed esauriente disarnina da parte della Corte di merito la fine di fare la necessaria chiarezza SL. tutte le questioni poste dalle parti e (soprattutto) sulle posizion. ;V o dei singoli soggetti che il primo giudice aveva iass_into in moco A estremamente confuso. 1.1. - Il motivo è, pertanto, fondato. 2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deduconc, «Ex ar:. 360 n. 4 c.p.c,. per violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c.> giacché la Corte di appello aveva erroneamente rigettato a domanda ed eccezione di usucapione degli odierni ricorrent sull'erronea convinzione della sussistenza del giudica:o interno su alcune questioni. 2.1. - Dal motivo d'appello (riportato a pag. 40 de • ricorsc ) risulta proposta impugnazione anche sul rigetto della eccezione di usucapione.
Occorre infatti considerare il principio secondo ci ««Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato cl,) decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, ccn. modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del,a sentenza impugnata e, con essi, delle relatiNde Joglianzu, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giud -ce. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura (I . revisio prioris instantiae del giudizio di appello, I quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali che debba contenere la redazione di un progetto alternativo (-1‹ decisione da contrapporre a quella di primo grado» (Cass. r, 27199 del 2017; cfr.
Cass. n. 11999 del 1917; Cbss--- n. 1091E. del 2017). La Corte distrettuale ha, pertanto, errato nel rilevare i, giudicato interno; e quindi la sentenza va cassata anche con riferimento a tale profilo. 3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono «Ex art. 36:: n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112, 342 e 132 c.p.c.; 11E disp. att. c.p.c.; ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame fatto decisivo del giudizio», poiché la Corte di appe io avrebbe completamente omesso di esaminare il vizio cenunciatc riguardante la contraddizione, per la domanda di alcw comproprietari, t-a quanto statuito nella moti a;:icne del'e sentenza di primo grado (infondatezza della domanda e compensazione delle spese di lite) e il dispositivo (condanna d, Bruno Zerbini e Mirella Andreoli).
Si eccepisce, ancne per a sentenza di secondo grado, la palese contraddittorietà tra motivazione e dispositivo o, in subordine, il vizio d: rnDtivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.. 4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano «Ex ar:. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 122 e 1:39 :.p.c.», dove la Corte ci merito aveva erroneamente rigeCato il motiv d'appello relativo all'ultrapetizione, tra quanto chieste Jalle par:' in sede di precisazione delle conclusioni e quanto pronunciate nella sentenza di primo grado. Trattandosi di opere già rimosse, il Giudice non poteva condannare i convenuti a lmuovere manufatti del tutto diversi, non richiesti nelle conclusioni 5. - Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano, «Ex ar --. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.; ex ar: 360 n. 3 per violazione dell'art. 1158 c.c. e 115 c.p.c.; ex ar: 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per giudizio discusso :ra le parti»; poiché La Corte d'Appello aveva erroneamente rilevato un giudicato interno e non rla esaminate circostanze di fatto decisive ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, non ammettendo rilevant e specifi':, mezzi di prova finalizzati a dimostrarle. 6. - Con il sesto motivo,i ricorrenti lamentane «Ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.; ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 871, 1226, 2043 e 2056 c.c. e 115 c.p.c.; ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa Ln fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti».
La Corte distrettuale ha erroneamente rilevato un giudicato rterno, ha omesso di verificare il presupposto della colpevolezza previste dall'art. 2043 c.c., oltre ad altre circostanze di fatte decisive i fini della decisione. 7. - Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono, «Ex ar:. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione degli artt. 324 c.p.c., 290W, 2697, 2729 c.c. e 115 c.p.c.; ex art. 360 n. 5 c.p.c per omess,r:esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusse tra le parti> avendo la Corte d'Appello erroneamente rigettato 'eccezione cl giudicato esterno delle domande di risarcimento danni in base alla sentenza n. 5/2001 del Tribunale di Verona - Sezione Agraria». 7.1. - Il motivo è fondato. 7.2. - Secondo la Corte d'Appello, all'epoca della nmozione del cancello, il fondo era nella disponibilità degli appellan: , (odierni ricorrenti), che avevano oneri di custodia; e, non avenee all'epoca denunciato il fatto, appariva verosimile che ,a rimozions andasse loro ascritta.
Osservano i ricorrenti che tale rnotivazioE-iE fosse contraria alle norme sull'onere della prova di cui all'ar: 2697 c.c., sulle presunzioni ex art. 2729 c.c. e sul prudente apprezzamento ex art. 115 c.p.c. Quanto al pozzo, parte éT ante deduce che la richiestE-, di ripristino fosse già stata rigettata dalla sentenza dei TribunaiE di Verona - sezione specializzata agraria n. 5/2001; contestF: quindi l'affermazione della Corte d'appello (v. pag.
17) per :a quale la doglianza va respinta giacché la domanda in questiore era stata svolta solo in via subordinata e nen 2ra stata, esaminata dal Tribunale che aveva accolto la domane:. principale. Orbene, sull'asserito intervenuto giudicate esterno, ricorrenti hanno eccepito la violazione degli artt. 324 e 2909 c.(: essendo di documentale evidenza che le domande d+ risarcimento dei danni formulate nella causa definita dalla citata sentenza 5/2011 non erano state proposte in via subordinata al, domanda principale di rilascio per scadenza del contratto d affitto.
Le stesse infatti erano state chiaramente formulate con ;a dicitura "in ogni Caso", svincolandole in tal modo dalla domanda subordinata di risoluzione del contratto per grave inadempimento, Infatti, !a stessa motivazione cella citata sentenza specificava esser stata accolta solo la domanda (L risarcimento danni per tardivo rilascio e non le altre E' dunque necessario che il giudice del rinvio proceda ad L:n nuovo esame onde verificare se vi sia stato un rigeti:o implicito. ; e1/4L Pt-1-2, I C r "'"?— XX- ",trejr'4 C.),PitArlj1/4-3 inA-/1/9•4 AU. c39(2,, Z,4n;_?, ) 8. - Vanno accolti il primo, Wtecondo e il se':timo rnòtivc ; assorbiti gli altri, cassata !a sentenza impugnata e rinviata 3 causa alla Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il se:t:mo moti, con assorbimento di tutti gli altri, dal terzo al sest: rnotivc; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al a Corte. d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. Così