Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to submit complete copy of lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible ex officio because the applicants failed to submit a complete, authenticated copy of the contested judgment. Although the lower court's decision consisted of nine pages, only pages 1, 3, 5, 7, and 9 were provided, omitting the critical pages 2, 4, 6, and 8. The court ruled that this omission prevented the determination of the controversy's subject and the grounds of the ruling, rendering the appeal procedurally impossible to evaluate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 2, n. 2 c.p.c.; The failure to produce a complete copy of the contested judgment renders the cassation appeal inadmissible when the missing portions prevent the determination of the controversy's subject and the grounds of the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 11178-2016 proposto da: ROSAVINI ANNA GIULIA, ROSAVINI GUSTAVO, IACOBELLI GINA, rappresentati e difesi dagli avv.ti ALESSANDRO SAVI, CRISTINA MI GLI O RELLI ; - ricorrenti - contro ROSAVINI MARIO; - intimato- avverso la sentenza n. 5951/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: -Iacobelli Gina, Rosavini Gustavo e Rosavini Anna Giulia hanno proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Corte d'appello di Roma nella causa di divisione intrapresa dagli attuali ricorrenti nei confronti di Rosavini Mario; -il ricorso è proposto sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria; -Rosavini Mario è rimasto intimato.
Considerato che: -il ricorso deve essere dichiarato improcedibile d'ufficio per la mancata produzione - prescritta, sotto espressa comminatoria di tale sanzione processuale, dall'art. 360, comma 2, n. 2, c.p.c. - della "copia autentica della sentenza... impugnata"; -ribadito, in ordine a tale disposizione, il principio secondo cui "la produzione di copia incompleta, della sentenza Impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per Cassazione solo quando ... non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a base della pronuncia" (Cass. n. 3254/2005), nel caso va evidenziato che della sentenza impugnata, composta di nove pagine, risultano esibite le pagine 1, 3, 5, 7, 9, mancando le pagine 2, 4, 6, e 8; -la prima pagina contiene l'intestazione e l'ultima parte del dispositivo; -tale carenza non consente assolutamente di determinare "l'oggetto della controversia e le ragioni poste a base della pronuncia" e, di conseguenza, di valutare il fondamento delle censure opposte dai ricorrenti; -si ritiene di sottolineare che recenti precedenti di questa Corte, in applicazione del medesimo principio, hanno considerato superabili omissioni circoscritte, riguardanti la produzione di una singola pagina del provvedimento impugnato (Cass. n. 14347/2020) ovvero del solo svolgimento del processo (Cass. n. 14426/2018); -nel caso di specie, invece, la carenza è di ben altra gravità, riguardando non solo una (presumibile) ampia parte dello svolgimento del processo, ma anche oltre la metà della motivazione; -il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; -nulla sulle spese; -ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Rtc. 2016 n. 11178 sez. 52 - ud. 23-03-2021 -2- da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 23 mar io 2021. Il P kt/ F77750 COWTE DI ri\SSPCLIONE l'.11.)ne il C- \TO iN CANutn_LERt