Cassation court allows appeal by separating necessary joinder claims from others to fix lack of contradiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower appellate court's error in failing to separate distinct claims regarding property division from those requiring full joinder. While the parties argued that the first instance judge erred by not integrating the missing spouse into all proceedings, the court found no logical connection between the nullity claims and the division requests. Consequently, the court allowed the appeal to proceed separately for the division claim, remitting only the necessary joinder issue to the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.c.; Art. 356 c.p.c.: When multiple claims are joined but only some require necessary joinder of all co-owners, the second instance court must separate the causes, remitting only those subject to necessary joinder to the first instance while examining the rest.
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guente .;2 ORDINANZA sul ricorso 28256-2016 proposto da: SALVATORE LUCIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUPINIA n. 35, presso lo studio dell'avvocato FLAVIA DI LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GIORGETTI - ricorrente - contro MACCARONE ROSA e MARTINELLI OTTAVIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BETTOLO n. 17, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RUFINI, rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO CICCARELLI - controricorrenti - nonché GRAZIANO CLAUDIO e SIVITILLI PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS, 100, presso lo studio dell'avvocato PALOZZI STUDIO, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI ANGELO MASSARI COLAVECCHI - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1113/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, deírlitlf33 il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Salvatore Lucia evocava in giudizio Martinelli Ottavio, Graziano Claudio, Sivitilli Patrizia e Ranieri Donato innanzi il Tribunale di Pescara, per sentir dichiarare la nullità di alcuni frazionamenti eseguiti dai convenuti in assenza dei necessari titoli, ordinare la cessazione delle molestie e disporre lo scioglimento della comunione esistente tra le parti del giudizio, con relativa divisione dei beni in essa compresi secondo le quote di rispettiva spettanza di ciascuna parte.
Invocava infine la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dalla limitazione dei suoi diritti sui beni in comunione, conseguente ai comportamenti illeciti posti in essere dai predetti. Si costituivano in giudizio Martinelli Ottavio, da un lato, e Sivitelli Patrizia e Graziano Claudio, dall'altro lato, aderendo alla domanda di divisione, ma resistendo a tutte le altre spiegate dall'attrice. Restava invece contumace Ranieri Donato. Con sentenza n. 507/2010 il Tribunale accoglieva la domanda di nullità dei frazionamenti, ordinava la cessazione delle turbative al libero esercizio dei diritti di godimento dell'attrice, disponeva lo scioglimento della comunione, respingeva la domanda risarcitoria e compensava in parte le Ric. 2016 n. 28256 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -2- \ spese del grado, ponendone la restante parte a carico dei convenuti costituiti.
Interponevano separati appelli avverso detta decisione Martinelli Ottavio e Maccarone Rosa, lamentando entrambi, innanzitutto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della seconda, coniuge in regime di comunione legale del primo. La Sivitilli ed il Graziano si costituivano invece nel gravame proposto dal Martinelli, contestando solo il governo delle spese di cui alla sentenza di prime cure. Le impugnazioni venivano riunite e si costituiva, in seconde cure, la Salvatore, resistendo ai gravami spiegati dalle altre parti e spiegando a sua volta appello incidentale in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta in prime cure ed alla compensazione parziale delle spese, disposta dal Tribunale di Pescara.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 1113/2016, la Corte di Appello di L'Aquila, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio in prime cure nei confronti di Maccarone Rosa, dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale e del relativo procedimento, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi il giudice di primo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Salvatore Rosa, affidandosi a due motivi. Resistono, con separati controricorsi, da un lato Graziano Claudio e Sivitelli Patrizia, e dall'altro lato Martinelli Ottavio e Maccarone Rosa.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 331, 332, 353, 354, 274, 348, 102, 103, 104 c.p.c. Ric. 2016 n. 28256 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -3- e del principio di ragionevole durata del processo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che la causa aveva ad oggetto diverse domande, soltanto alcune delle quali richiedevano il contraddittorio necessario del coniuge estromesso in prime cure.
Ad avviso della ricorrente, quindi, la Corte distrettuale avrebbe dovuto procedere alla separazione delle varie domande, rimettendo al giudice di primo grado solo quella di scioglimento della comunione, per la quale sussisteva il contraddittorio necessario della parte non citata. Con il secondo motivo, trattato unitariamente al primo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulla parte dell'impugnazione principale che riguardava le domande non soggette a contraddittorio necessario, nonché sull'appello incidentale relativo al risarcimento del danno.
Le due censure, che in ragione della loro intima connessione meritano un esame congiunto, sono fondate. Questa Corte ha affermato il principio -al quale il collegio ritiene di dare continuità- per cui "In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio" (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19210 del 28/09/2016, Rv. 641562). Nel caso di specie, la Salvatori aveva proposto, in prime cure, due domande distinte ad autonome: la prima, avente ad oggetto la dichiarazione della nullità dei frazionamenti eseguiti dai convenuti senza titolo, la cessazione delle molestie dagli Ric. 2016 n. 28256 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -4- stessi realizzate in suo danno e la loro condanna al conseguente risarcimento del danno; la seconda, invece, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti del giudizio e la divisione dei beni in essa compresi, secondo le quote di rispettiva spettanza di ciascuno dei condividenti.
Né sussisteva alcun rapporto di necessaria pregiudizialità, o anche soltanto di collegamento logico, tra le predette istanze: la richiesta di scioglimento della comunione e di divisione non presentava infatti alcuna relazione rispetto a quella di accertamento della nullità, alla quale invece erano connesse quella di cessazione delle turbative e di risarcimento del danno. Delle predette domande, solo quella di scioglimento della comunione e di divisione era soggetta al litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti alla comunione stessa. Le altre, invece, ben potevano essere esaminate anche nei soli confronti dei soggetti che erano stati convenuti in prime cure, ritenuti dall'attrice responsabili dei comportamenti illeciti dalla medesima denunziati e dei conseguenti danni dei quali la stessa invocava il risarcimento.
La Corte di Appello ha dunque errato nel non aver disposto la separazione delle domande proposte dalla Salvatori, ed oggetto degli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente formulati in seconda istanza, rinviando al giudice di primo grado soltanto quelle assoggettate alla regola del litisconsorzio necessario tra tutti i condividenti, e quindi soltanto quella di scioglimento della comunione e di divisione secondo le quote di rispettiva spettanza. Le restanti domande, infatti, avrebbero dovuto essere esaminate dalla Corte distrettuale, ovviamente nei limiti in cui, in relazione alle stesse, le parti avevano, rispettivamente, proposto appello, principale ed incidentale.
Ric. 2016 n. 28256 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -5- Da quanto precede deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio causa alla Corte di Appello di L'Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio avrà cura di conformarsi ai principi di cui in motivazione, alla luce dei quali, in presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette a litisconsorzio necessario, ed altre invece no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado si giustifica soltanto in relazione alle domande soggette a tale regime.
In tale evenienza, dunque, il giudice di secondo grado è tenuto a separare le cause, rimettendo al giudice di prime cure soltanto le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande, in relazione alle quali non si configura alcun litisconsorzio necessario e, quindi, alcuna violazione della regola del contraddittorio. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L'Aquila, in differente composizione.
Così deciso in Roma,