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Ordinanza — n. 21609/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes appeal for unitary inheritance division lacking explicit written consent from all heirs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21609/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's decision rejecting a brother's appeal against an inheritance division. The brother argued that a unitary division of two distinct inheritance masses required only general consent, but the lower court failed to verify an explicit written agreement. The Court reaffirmed that unitary division of separate estates is permissible only with a specific written contract signed by all parties, rejecting the sufficiency of mere procedural conduct or attorney actions.

Regesto Legislator

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Art. 713, 1111 c.c.; Art. 360, n. 3, c.p.c.: Unitary division of distinct inheritance masses requires an explicit written agreement signed by all co-heirs, not merely general consent or attorney conduct.

Parole chiave

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unitary division of estates distinct inheritance masses written consent requirement co-heir agreement cassation of appeal inheritance partition procedural conduct ripartizione della rendita per coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 713 c.c.
Art. 1111 c.c.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
713 e 1111 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009
650835; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5798 del 15/05/1992
606113; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5798 del 15/05/1992, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18910 del 11/09/2020
Va dato atto dell'esistenza di un recente precedente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18910 del 11/09/2020, Rv.
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Testo completo

e Cc .C3r,- ORDINANZA sul ricorso 11029-2016 proposto da: BUSSOLATI CARLO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 36-B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro BUSSOLATI EMANUELA MARIA, BUSSOLATI MARIA GABRIELLA e BUSSOLATI LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO n. 8, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MURATORI - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 4628/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/12/2015; d udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 7.10.2009 Bussolati / Emanuela Maria evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Milano il fratello Bussolati Carlo Maria e le sorelle Bussolati Maura Maria e Maria Gabriella, invocando lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione della madre Rizzi Federica, da disporsi in quote uguali tra i coeredi, nella misura di 1/4 cadauno. Si costituivano i convenuti aderendo alla domanda di divisione. Con sentenza n. 8556/2012, all'esito di C.T.U., il Tribunale scioglieva la comunione, formando le quote e ponendo a carico di Bussolati Carlo Maria un conguaglio di € 156.047,50 a favore delle tre sorelle, le quali avevano dichiarato di voler proseguire la comunione tra loro.

Interponeva appello avverso detta decisione Bussolati Carlo Maria e si costituivano in seconde cure le sorelle, resistendo al gravame. Con la sentenza oggi impugnata, n. 4628/2015, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Bussolati Carlo Maria, affidandosi a undici motivi. Resistono con controricorso Bussolati Emanuela Maria, Maria Gabriella e Laura. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 713 e 1111 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la sentenza della Corte di Ric. 2016 n. 11029 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -2- Appello non avrebbe considerato che, in presenza di masse plurime, la divisione unitaria può farsi nel solo caso in cui vi sia l'espresso accordo delle parti.

La censura è fondata. La causa ha ad oggetto due distinte divisioni, derivanti da altrettante vicende successorie. In particolare, la prima divisione trae origine dal decesso prima del padre dei quattro fratelli Bussolati, Vittorio, e poi della madre, Rizzi Federica; in relazione a detta successione, i condividenti vantano pari diritti e quindi le quote vanno formate nella misura di 1/4 per ciascuno di essi. La seconda divisione, invece, trae origine dal decesso di Rizzi Teresa, sorella di Rizzi Federica, e comproprietaria in ragione del 50% del totale di alcuni beni in comunione con la sorella.

Rizzi Teresa ha istituito erede soltanto Bussolati Carlo Maria. Dalla lettura della sentenza impugnata, con la quale la Corte di Appello ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Milano, si comprende che la C.T.U. esperita in prime cure non aveva esaminato il profilo della diversità delle due masse, ma innanzitutto le esigenze agricole manifestate da Carlo Maria Bussolati, che aveva chiesto di avere tutti i fondi agricoli e le due cascine, Lazzaretto e Baroni, incluse nella comunione, e il desiderio, manifestato dalle tre sorelle, di ricevere, oltre agli immobili urbani, anche un terreno distinto da quello del fratello.

Sulla base di dette esigenze, l'ausiliario aveva proposto una soluzione, poi condivisa dai due giudici di merito, che prevede l'attribuzione alle sorelle anche un terreno e una cascina, fissando un conguaglio di € 156.047,50 a carico di Carlo Maria Bussolati. Quest'ultimo aveva proposto specifico motivo di gravame contestando l'esistenza di due distinte masse divisionali (cfr. in particolare il terzo motivo di appello; Ric. 2016 n. 11029 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -3- pag. 8 della sentenza impugnata). Detta censura è stata rigettata dalla Corte distrettuale perché Carlo Maria Bussolati "a) ... non si è opposto ed anzi ha formalmente aderito alla domanda di divisione, che necessariamente comprendeva anche una quota di particelle della cui restante superficie egli era già proprietario esclusivo per effetto della successione della sia Rizzi Teresa;

b) nella memoria dep. il 26 marzo 2010 la difesa di Carlo Maria Bussola ti ha espressamente dichiarato di non aver mai inteso opporsi allo scioglimento di comunioni forzose (al plurale, il che lascia intendere che si riferisse a tutte e due le comunioni e non solo a quella ereditaria materna, NDE) neppure ad esso ormai gradite;

c) nella lettera 8 giugno 2011 la difesa di Carlo Maria Bussola ti ha formalizzato le sue osservazioni di tipo legale rispetto alla relazione del CTU Salva dori del Prato, e, dichiarando di agire in nome e per conto del cliente, ha effettivamente evidenziato il problema dell'esistenza di masse plurime e della necessità del consenso del suo assistito, ma ha tuttavia contestualmente ammesso che la determinazione del valore delle quote ereditate dalla madre era gravata dalla "con titolarità che inevitabilmente ne causava il deprezzamento", così finendo egli stesse per assumere una posizione analoga a quella del CTU che, come già prima riportato, aveva ritenuto di escludere -nell'interesse di tutti- il frazionamento a mosaico delle particelle, a maggior ragione di quelle originariamente già in comunione fra le due sorelle Rizzi".

Il passaggio della decisione impugnata appena riportato è erroneo, perché valorizza il comportamento processuale dell'avvocato del ricorrente, attribuendogli una sorta di effetto concludente; nel far ciò, dimostra, indirettamente, che non vi era assenso della parte alla divisione unitaria delle due masse. Ric. 2016 n. 11029 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -4- Sul punto, il Collegio ritiene di dover dare continuità a quanto affermato da questa Corte, secondo cui è richiesto uno specifico negozio che, quando ha ad oggetto immobili, deve risultare da atto scritto ad substantiam (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018, Rv. 650835; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009, Rv. 606113; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5798 del 15/05/1992, Rv. 477236). Va dato atto dell'esistenza di un recente precedente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18910 del 11/09/2020, Rv. 659124), la cui massima -"In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale"- si pone in apparente contrasto con l'orientamento consolidato dianzi richiamato.

La motivazione di tale ultima sentenza, tuttavia, non contiene l'affermazione della sufficienza di un consenso, comunque manifestato, alla divisione unitaria delle due masse, ma soltanto della necessità che il condividente che si opponga alla divisione unitaria debba essere portatore di un interesse concreto all'opposizione. Va quindi confermato l'orientamento consolidato, secondo cui la divisione unitaria di masse distinte è possibile soltanto in presenza di accordo tra le parti. Trattandosi di manifestazione di volontà necessariamente proveniente dalla parte, essa non può comunque essere sostituita da quella dell'avvocato, a meno che quest'ultimo non sia stato nominato procuratore speciale, il che -nel caso di specie- non risulta dalla sentenza impugnata.

Men che meno appare possibile valorizzare, come Ric. 2016 n. 11029 sez. 52 - ud. 18-03-2021 -5- \/ ha invece fatto la Corte distrettuale, la semplice condotta processuale del procuratore L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento di tutti gli altri, con i quali il ricorrente contesta, rispettivamente, la determinazione del conguaglio (secondo motivo), la stima di alcuni beni (terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo), la mancata considerazione delle osservazioni mosse dal ricorrente alla C.T.U. (ottavo motivo), l'omessa considerazione del fatto che il ricorrente è in possesso della qualifica di coltivatore diretto (nono motivo), l'erronea valutazione dell'immobile sito in Milano e compreso nella massa ereditaria di Rizzi Federica (decimo motivo), ed infine la mancata redazione del progetto divisionale (undicesimo motivo).

La sentenza va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data