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Ordinanza — n. 21608/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on possession claim due to statute of limitations and insufficient evidence of possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21608/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by the Patulli heirs against the lower court's dismissal of a possessory action. The Patulli argued that the lower court failed to properly assess the succession of Dino Patulli and ignored specific facts regarding the alleged spoliation of their land and buildings. The court held that the appeal lacked merit because the lower court correctly applied the statute of limitations and found the evidence of possession insufficient, noting that the opposing party did not contest these specific findings.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 101, 102, 110, 111 c.p.c.; Art. 536 c.c.: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the lower court's decision is based on a correct application of the statute of limitations and a proper evaluation of evidence, even if the appellant claims the court overlooked specific heirs or facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
possessory action statute of limitations spoliation claim succession law evidence of possession cassation appeal lower court review protezione del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 536 cod. civ.
Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del disposto ex art. 536 cod. civ. ed artt.
Artt. 101, 102, 110 e 111 cod. proc. civ.
ed artt. 101, 102, 110 e 111 cod. proc. civ. con conseguente nullità, ex art 360 n° 4 cod.
Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
Con la quarta doglianza i consorti Patulli rilevano errata applicazione di norme di diritto - non indicate - ex art. 360 n° 3 e 5 cod.
Art. 348 ter cod. proc. civ.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Con la quarta doglianza i consorti Patulli rilevano errata applicazione di norme di diritto - non indicate - ex art. 360 n° 3 e 5 cod.
Art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.
Con la quarta doglianza i consorti Patulli rilevano errata applicazione di norme di diritto - non indicate - ex art. 360 n° 3 e 5 cod.
Art. 843 cod. civ.
art. 536 cod. civ
Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del disposto ex art. 536 cod. civ.
art. 1168 cod. civ
Con la seconda ragione di doglianza i consorti Patulli lamentano violazione della norma ex art. 1168 cod.
art 348 ter cod. proc. civ
Anzitutto, va rilevato come a sensi dell'art 348 ter cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata emessa dopo l'introduzione di detta norma, non sia possibile la denunzia in cassazione del vizio ex art 360 n° 5 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16285-2016 proposto da: PATULLI ENZO QUALE EREDE DI PATULLI FRANCESCO E QUALE PROCURATORE DI PATULLI ARGEO, PATULLI EMMA QUALE EREDE DI PATULLI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALVATORE LORIZZO N 140, presso lo studio dell'avvocato ENZO PATULLI, rappresentati e difesi dall'avvocato VITTORIO D'ANGELO; - ricorrenti - contro CIAMPINI GRAZIETTA; - intimata - avverso la sentenza n. 402/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere e Presidente Dott.

SERGIO GORJAN; Fatti di causa Con ricorso per la tutela del possesso depositato il 6.2.1988 i germani Francesco e Filippo Patulli ebbero ad evocare in causa il fratello Dino Patulli affermando che questi, mediante l'erezione di recinzione - qualche giorno prima la proposizione del ricorso -, li aveva spogliati dell'accesso a terreno da loro goduto a fianco della casa d'abitazione e di tre locali da loro utilizzati. Resistette Dino Patulli osservando come i beni contesi erano in effetti compendio ereditario, relativamente al quale era in corso giudizio divisorio e come l'azione svolta era tardiva poiché scorso l'anno dallo spoglio.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, ad esito della trattazione istruttoria della lite possessoria, ebbe a rigettare la domanda, dando atto che a Patuelli Filippo era succeduto Argeo Patuelli, rappresentato dal procuratore Enzo Patulli, mentre, morto Dino Patulli, era subentrata la vedova Grazietta Ciampini. I germani Patulli proposero gravame avanti al Corte d'Appello di Ancona, che rigettò l'impugnazione, osservando come l'azione di spoglio s'era maturata con condotte progressive, sicché il termine decadenziale correva dal primo atto inequivocamente diretto allo spoglio e, non già, dall'ultimo e come le prove circa il possesso vantato erano equivoche.

Enzo Patulli, quale erede di Francesco Patulli e procuratore di Argeo Patulli, e Emma Patulli, quale erede di Francesco Patulli, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte dorica fondato su quattro motivi, illustrato anche con memoria. Grazietta Ciampini, benché regolarmente citata, non s'è costituita. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti Patulli s'appalesa infondato e va rigettato. Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del disposto ex art. 536 cod. civ. ed artt. 101, 102, 110 e 111 cod. proc. civ. con conseguente nullità, ex art 360 n° 4 cod. proc. civ., poiché la Corte dorica non I ha rilevato che la Ciampini non era l'unica erede del defunto resistente Dino Patulli, in quanto risultavano esservi ed il figlio Oreste - non ammesso quale testimone proprio per detta sua qualità - ed i suoi germani eredi legittimari del padre.

La censura proposta s'appalesa priva di fondamento giuridico posto che gli stessi ricorrenti ricordano come Dino Patulli dispose delle sue sostanze con testamento che costituiva unica erede la moglie Grazietta Ciampini - parte in causa -. E' ben vero che i fogli pretermessi, in quanto legittimari, possono rivendicare la qualità d'erede e superare le disposizioni testamentarie, ma - Cass. sez. 2 n° 2914/20 - sino a che il legittimario pretermesso non agisce per rivendicare il suo diritto ereditario non assume la qualità d'erede accettante e, quindi, non diviene parte processuale in successione del genitore, come avvenuto nella specie.

Difatti i ricorrenti deducono l'esistenza, bensì di eredi legittimari pretermessi in forza del testamento, ma non anche dimostrano che l'atto di disposizione delle ultime volontà, che istituiva erede unica la moglie - parte in causa -, sia stato impugnato dagli eredi legittimari pretermessi. Con la seconda ragione di doglianza i consorti Patulli lamentano violazione della norma ex art. 1168 cod. civ., posto che il Collegio dorico aveva errato a ritenere chiesta la reintegra anche del terreno circostante l'edificio, bensì solo dei tre vani l'acceso ai quali era stato impedito dalla recinzione apposta da Dino Patulli ed, inoltre, erroneamente aveva ritenuto provata un'azione programmatica dello spogliante - relativamente alla quale in atti non risultava versata prova - travisando le dichiarazioni dell' - allora - teste Enzo Patulli e non rilevando che diversi erano i beni, il cui godimento era stato loro impedito dalle azioni iniziali di spoglio messo in essere dal congiunto.

La censura mossa appare compendiarsi nella proposizione di opzione valutativa degli elementi probatori utilizzati dai Giudici del merito per ritenere sussistente in concreto una continuità tra le azioni iniziali di spoglio e l'ultima condotta che precluse del tutto l'accesso ai tre vani, del cui possesso si chiedeva d'esser reintegrati, alternativa rispetto a quanto ritenuto dal Collegio dorico. Difatti la Corte anconetana ha esaminato il compendio probatorio acquisito in atti e ritenuto che, in effetti, l'azione di spoglio ebbe inizio nel 1981/1982 per concludersi, attraverso varie azioni progressive tutte però legate da unico scopo teleologico evidente sin dall'inizio, con la chiusura dell'accesso al terreno ed ai vani, siti sul fianco e retro della casa, agli originari ricorrenti in possessoria.

I Giudici marchigiani hanno puntualmente motivato detto loro accertamento con specifico richiamo alla testimonianza resa da Enzo Patulli - all'epoca non ancora parte del procedimento -, alle contestazioni, sfociate anche con l'intervento dei Carabinieri, ed alla proposizione di denunzie circa la reazione degli asseriti spogliati sin dalle prime condotte, messe in esser da Dino Patulli, tese a collocare la recinzione per chiudere totalmente il terreno ritenuto di sua proprietà. La Corte dorica, per altro, sulla scorta di detto accertamento ha operato richiamo all'insegnamento di questa Suprema Corte in tema di spoglio avvenuto mediante più azioni collocate, bensì, nel tempo ma avvinte dal medesimo disegno teleologico - Cass. sez. 2 n° 16259/03, Cass. sez. 2 n° 13116/07, Cass. sez. 2 n° 20134/17 -, sicché non assume rilievo a tal fine la singola condotta spogliativa che si deduce abbia privato del possesso di una determinata situazione, quando inserita inequivocabilmente in un'azione tesa a scopo unitario.

L'argomentazione critica svolta si limita ad una rilettura e delle dichiarazioni rese dai testi, in specie dell' - allora - teste Enzo Patulli, per elaborare opzione interpretativa meramente alternativa a quella elaborata dalla Corte di merito. Con il terzo motivo di impugnazione parte ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., individuato nel mancato rilievo, da parte della Corte dorica, che le condotte di spoglio furono due: una diretta ad impossessarsi dei terreni coltivabili e l'altra dei tre vani, con conseguente confusione circa i tempi utili alla reazione in sede possessoria.Detto motivo appare privo di pregio per due autonome ragioni.

Anzitutto, va rilevato come a sensi dell'art 348 ter cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata emessa dopo l'introduzione di detta norma, non sia possibile la denunzia in cassazione del vizio ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. in presenza, come nella specie, di due decisioni conformi di merito. In secondo luogo, l'argomentazione critica sviluppa in effetti una contestazione di merito rispetto alla motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale e, non già, indica un fatto, la cui valutazione risulta omessa. Difatti la Corte dorica ha esaminato la questione dell'asserito spoglio del possesso afferente i tre vani e ritenuto che, oltre che tardiva l'azione, comunque le prove addotte in causa non dimostravano adeguatamente l'esistenza dell'asserito possesso di detti vani - anzi due erano indicati dagli stessi ricorrenti siccome già in godimento dei Dino Patulli prima della posa dell'ultimo tratto di recinzione - e detta autonoma ratio decidendi non risulta attinta da specifica contestazione.

Con la quarta doglianza i consorti Patulli rilevano errata applicazione di norme di diritto - non indicate - ex art. 360 n° 3 e 5 cod. proc. civ., in quanto la Corte dorica ha ritenuto insussistente l'azione di spoglio denunziata con relazione alla condotta fognaria, poiché i lavori di risanamento della medesima ben potevano compiersi anche se collocata su sedime altrui, ex art 843 cod. civ. Ma ad opinione dei ricorrenti lo spoglio era eclatante, posto che la condotta era posta in fondo di loro proprietà e, non già, su fondo altrui, sicché evidente era la fondatezza della loro domanda sul punto.

La censura appare inammissibile poiché apodittica, in quanto non svolto alcun argomento critico a sostegno della censura mossa, poiché solo dedotta l'evidenza del patito spoglio al riguardo, mentre la Corte dorica ha posto in evidenza come la chiusura del fondo, nel quale risulta interrata la condotta, era avvenuta oltre ,7 un anno prima della proposizione dell'azione di tutela possessoria e come, comunque, i ricorrenti nemmeno avessero dedotto d'aver chiesto a controparte di potere ultimare i lavori di risanamento della citata condotta, ottenendone rifiuto.

Al rigetto del ricorso non segue statuizione sulle spese di lite stante la mancata costituzione della parte resistente. I ricorrenti sono tenuti al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in