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Ordinanza — n. 21603/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes lower court ruling for missing prefectural decree reference in speed fine notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21603/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the lower court's decision that had upheld a traffic fine issued via automatic speed detection. The appellant argued the fine was invalid because the official notice lacked the specific prefectural decree identifying the road section where the device was authorized. The court agreed, ruling that without this reference, the notice failed to justify why immediate contestation was impossible, thereby violating the defendant's right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 2, Art. 200, Art. 4 d.l. n. 121/2002, Art. 383 Reg. Attuazione Codice Strada: The absence of the prefectural decree identifying the road section in a speed violation notice constitutes a defect in reasoning that prejudices the right of defense and cannot be cured in the opposition phase.

Parole chiave

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speeding violation notice automatic speed detection prefectural decree reference right of defense administrative penalty validity immediate contestation requirement Supreme Court cassation velocità eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2 Codice della Strada
Art. 200 Codice della Strada
Art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con I. n. 168 del 2002
f), del codice della strada, e che, in tale ipotesi, non è necessario, in quanto non richiesto da alcuna norma, che il verbale di accertamento contenga l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio che, a norma dell'art. 4 del d.l.
Art. 383 Reg. Attuazione Codice della Strada
168 del 2002 e all'art. 383 del regolamento di attuazione del codice della strada, in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
383 del regolamento di attuazione del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, Ric.
Art. 360 n. 5 c.d.c.
2, CC del 2 marzo 2021 in relazione all'art. 360 n. 5 c.d.c., il difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell'art.
Art. 384, comma 2°, c.p.c.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p.c., decide nel merito ed, in particolare, accoglie l'opposizione proposta da Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2243 del 2008
Cass. n. 2243 del 2008; Cass.
Cass. n. 331 del 2015
2243 del 2008; Cass. n. 331 del 2015; Cass.
Cass. n. 24214 del 2018
331 del 2015; Cass. n. 24214 del 2018; Cass.n.
Cass. n. 23551 del 2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA CC-OLL , k Co3 sul ricorso 12214-2017 proposto da: MANCA MARIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ROSSELLA OPPO per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI ARBOREA, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIOVANNA MARIA URRU per procura speciale in calce al controricorso; - con troricorrente — avverso la sentenza n. 174/2017 del TRIBUNALE DI ORISTANO, depositata il 2/3/2017; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO FATTI DI CAUSA Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Arborea e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza emessa dal giudice di pace n. 37 del 19/11/2013, ha rigettato l'opposizione che Mario Manca aveva proposto nei confronti del verbale di accertamento n. 1980C/2008/V pr. 2198/2008, con il quale in data 8/7/2008 gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada per aver viaggiatoga _—\reI__oIn ad un velocità --- superiore di 10 km/h a quella massima consentita.

Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la violazione non era stata contestata immediatamente al trasgressore, ha ritenuto che il verbale di contestazione impugnato fosse valido sul rilievo, tra l'altro, che la violazione era stata accertata con apparecchiatura per rilevamento automatico della velocità senza la presenza di accertatori sul luogo ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. f), del codice della strada, e che, in tale ipotesi, non è necessario, in quanto non richiesto da alcuna norma, che il verbale di accertamento contenga l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio che, a norma dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in I. n. 168 del 2002, individua le strade o singoli tratti di esse in cui possano essere utilizzati o installati tali dispositivi.

Mario Manca, con ricorso notificato il 29/4/2017, ha chiesto la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata in data 2/3/2017. Il Comune di Alborea ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 200 del codice della strada, in relazione all'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. con I. 168 del 2002 e all'art. 383 del regolamento di attuazione del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, Ric. 2017 n. 12214 Sez. 2, CC del 2 marzo 2021 in relazione all'art. 360 n. 5 c.d.c., il difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2 del codice della strada e per omesso esame di documento decisive per il giudizio, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha erroneamente ritenuto che ai fini della legittimità del verbale di cointestazione impugnato non avesse rilevanza la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state individuate le strade in cui può essere effettuato il rilevamento con i dispositivi di cui all'art. 4 del d.l. n. 121 cit. senza obbligo di contestazione immediata.

2. Il motivo è fondato. Costituisce principio anche recentemente ribadito che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l'allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (cfr. Cass. n. 2243 del 2008; Cass. n. 331 del 2015; Cass. n. 24214 del 2018; Cass.n. 23551 del 2020). Nel caso di specie, poiché il verbale di accertamento non contiene la predetta indicazione, la censura dev'essere, per l'effetto, accolta.

3. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti e la cassazione della sentenza impugnata.

4. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p.c., decide nel merito ed, in particolare, accoglie l'opposizione proposta da Ric. 2017 n. 12214 Sez. 2, CC del 2 marzo 2021 Mario Manca avverso il verbale di accertamento n. 1980C/2008/V pr. 2198/200 dell'8/7/2008.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della causa, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Mario Manca avverso il verbale di accertamento n. 1980C/2008/V pr. 2198/200 dell'8/7/2008; condanna il Comune di Arborea a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di primo grado, che liquida in C. 410,00, di cui C. 50,00 per esborsi, le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in C. 570,00, di cui C. 129,50 per esborsi, e le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C. 700,00 per compensi, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 marzo 2021. Il Presid