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Ordinanza Interlocutoria — n. 21465/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if six-month or one-year limit applies to challenging bankruptcy closure decrees.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21465/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to public hearing to resolve a conflict regarding the applicable time limit for challenging bankruptcy closure decrees. The appellant argued for a one-year period based on the Civil Procedure Code, while the lower court had applied a six-month limit under the Pinto Law. The Court identified a legal dilemma concerning whether the modified statute should apply to procedures initiated before or after the 2009 amendment, necessitating further analysis.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 4 L. Pinto 1997; The Court must determine whether the six-month or one-year limitation period for challenging bankruptcy closure decrees applies based on the procedural history and legislative amendments.

Parole chiave

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bankruptcy closure decree equa riparazione Pinto Law limitation Civil Procedure Code statutory interpretation time limit applicability remessa a pubblica udienza istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
89/2001 andasse individuato nella data di esaurimento del termine annuale - previsto dall'art. 327 c.p.c., ante riforma della I.
Art. 4 della legge Pinto
3 c.p.c., dell'art. 4, legge n.
Art. 119 I.f.
111 e 117 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 119, comma secondo, e dell'art.
Art. 58 comma 1 legge n. 69 del 2009
Art. 375 ult. co. c.p.c.
6/7); che, per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 ult.
art. 327 c.p
89/2001 andasse individuato nella data di esaurimento del termine annuale - previsto dall'art. 327 c.p.c., ante riforma della I.
art. 2193 c.c
17, comma prima, legge fallimentare; dell'art. 2193 c.c.; dell'art.
articolo 327 c.p
per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento debba individuarsi in un anno, come previsto dal testo dell'articolo 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4020/20
Cass. n. 3824/19
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29952-2018 proposto da: UNICREDIT LEASING S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO GUARALDI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 19/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 22/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE UNICREDIT LEASING S.p.A., già ISEFI S.p.A., ha proposto ricorso, nei confronti del Ministero della Giustizia, per la cassazione del decreto del 21 febbraio 2018 della Corte d'Appello di Torino, emesso nel procedimento di cui al R.G. n. 20 del 2018, n. 19/2018, pubblicato il 22 febbraio 2018 e non notificato. Si è costituito il Ministero della Giustizia, depositando controricorso e chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza del ricorso. Con il decreto impugnato, la Corte d'Appello di Torino respingeva l'opposizione della Unicredit s.p.a. nei confronti del decreto emesso dalla medesima Corte in composizione monocratica il 28 dicembre del 2017.

Con tale decreto il consigliere delegato aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l'equa riparazione da irragionevole durata del procedimento che la società Unicredit aveva proposto in riferimento ad un procedimento fallimentare durato diciannove anni. Il procedimento riguardava il fallimento della società Campari sistemi industriali s.r.i., dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria il 10 ottobre del 1997 (fall. n. 421997, Tribunale di Alessandria). Tra i creditori chirografari ammessi all'insinuazione nel passivo della società vi era anche la società ISEFI.

Alla società ISEFI era subentrata la Unicredit s.p.a. Nel 2016, il 4 aprile, il Tribunale di Alessandria aveva decretato la chiusura del fallimento, senza soddisfazione per i creditori chirografari (tra cui l'ISEFI, dante causa di Unicredit). Il decreto di chiusura del fallimento non era stato comunicato ai creditori ma il relativo deposito era stato annotato nel registro delle imprese. Il 5 dicembre del 2017, la Unicredit domandava alla Corte d'Appello di Torino l'equa riparazione, chiedendo la corresponsione dei danni derivanti dai dodici anni di eccesso della durata del procedimento.

La Corte d'Appello di Torino, in composizione monocratica, respingeva il ricorso, dichiarandolo inammissibile, per mancato rispetto dei termini processuali. Sosteneva infatti che, ai sensi dell'art. 119, comma secondo, legge fallimentare, il dies a quo da cui calcolare il termine semestrale per proporre il ricorso ex legge Pinto fosse il quindicesimo giorno dalla data dell'annotazione del deposito del decreto di chiusura del fallimento nel registro delle imprese; annotazione avvenuta il 9 aprile del 2016. Il termine semestrale per proporre ricorso per ottenere l'equa riparazione doveva quindi ritenersi scaduto il 21 novembre del 2016, mentre il ricorso era stato depositato il 5 dicembre del 2017.Avverso tale decreto l'Unicredit s.p.a. proponeva opposizione, ex art. 5 ter I. n. 89 del 2001, sostenendo che il dies a quo da cui computare il decorso del termine semestrale per proporre la domanda ex I. n. 89/2001 andasse individuato nella data di esaurimento del termine annuale - previsto dall'art. 327 c.p.c., ante riforma della I. n. 69/2009 - per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento.

Con il decreto qui impugnato per cassazione la Corte subalpina ha respinto l'opposizione ex art. 5 ter I. n. 89 del 2001, sostanzialmente confermando quanto statuito dal Consigliere delegato. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 ottobre 2020. Parte ricorrente ha depositato una memoria. Con il primo ed unico motivo di ricorso, la società Unicredit deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 4, legge n. 89/2001, in relazione all'art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 119, comma secondo, e dell'art. 17, comma prima, legge fallimentare; dell'art. 2193 c.c.; dell'art. 30, comma terzo, I. n. 87/1953.

L'Unicredit s.p.a. sostiene che la semplice annotazione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento non è da considerarsi equipollente ad una comunicazione del decreto alle parti e che quindi non vada applicata, per tale ragione, la disciplina del termine breve di quindici giorni prevista dall'art. 119, comma secondo, per le impugnazioni nei procedimenti fallimentari (quale risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 2010). Difatti, argomenta la ricorrente, considerare l'iscrizione del decreto di chiusura di fallimento nei registri della camera di commercio, che pur sono accessibili al pubblico, alla stregua di una comunicazione regolarmente notificata, non soddisfa il principio processuale di certezza e stabilità dei rapporti che sussiste nella disciplina delle impugnazioni.

Ciò posto, la ricorrente denuncia l'errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa individuando la data in cui il decreto di chiusura del fallimento è diventato definitivo (dies a quo del termine di cui all'articolo 4 della legge Pinto) in quella di esaurimento del termine di quindici giorni dalla relativa iscrizione nei registri della camera di commercio, invece che in quella di esaurimento dell'anno dal relativo deposito, ex art. 327 c.p.c.. Il Collegio ritiene opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza. Infatti - in disparte l'eccezione della contro ricorrente di tardività del ricorso per cassazione, che sarà esaminata in sentenza - va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 4020/20, ha recentemente affermato che i creditori concorrenti, in quanto "parti" e non "terzi", non sono esposti, ai fini del decorso del termine di reclamabilità del decreto di chiusura del fallimento, all'operatività della presunzione assoluta di conoscenza di cui all'art. 2193 c.c., comma 2.

Ove si ritenga di dare seguito al suddetto orientamento - e, conseguentemente, si ritenga applicabile, per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento da parte dei creditori - il termine "lungo" di cui all'articolo 327 c.p.c., residuerebbe, tuttavia, la questione se il detto termine lungo debba identificarsi in quello semestrale o in quello annuale (nel primo caso, infatti, la domanda di equa riparazione dell'odierna ricorrente risulterebbe comunque tardiva, in quanto posteriore all'esaurimento del termine di cui all'articolo 4 della legge Pinto).

E' dunque opportuno approfondire la questione se il termine "lungo" ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento debba individuarsi in un anno, come previsto dal testo dell'articolo 327 c.p.c. anteriore alla modifica recata dall'articolo 46 della legge n. 69 del 2009, o in sei mesi, come previsto dai testo dell'articolo 327 c.p.c. successivo a detta modifica. Tale questione postula la soluzione del dilemma se, agli effetti dell' articolo 58, primo comma, della legge n. 69 del 2009 («le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile ... si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore») debba aversi riguardo alla data di instaurazione della procedura fallimentare - ossia, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, alla data, nella specie anteriore al 2009, della sentenza di apertura del fallimento (o, in ulteriore ipotesi, alla data di insinuazione del creditore nel fallimento) - oppure alla data di instaurazione del sub procedimento camerale di chiusura del fallimento ex art. 119 I.f. , ossia alla data, nella specie posteriore al 2009, della istanza di chiusura del fallimento avanzata dai curatore o dal debitore o dell'atto di impulso ufficioso del tribunale (in quest'ultimo senso, Cass. 3824/19, pagg. 6/7); che, per quanto sopra, si palesa, opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 ult. co . c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo perché la causa possa essere discussa nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile. Cosi deciso in