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Ordinanza — n. 21109/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to lack of contested facts and procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21109/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible without substantive review. The applicant argued that the lower court failed to hold a mandatory hearing and relied on generic information regarding Bangladesh. The court rejected these claims, noting the hearing was waived due to available administrative records and that the lower court properly assessed specific, updated sources on violence in Bangladesh.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 35 bis D.L.vo n. 25/2008; Art. 14 D.L.vo n. 251/2007: An appeal is inadmissible if the applicant fails to contest the lower court's reliance on existing administrative records for mandatory hearings or if they do not specify decisive factual elements omitted from the decision.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility mandatory hearing waiver substitute protection status procedural default rule Cassation review scope protezione internazionale procedura civile internazionale domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l'impugnato decreto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 35 bis D.L.vo n. 25/2008
17717/2018) nello specifico tema dell'obbligatorietà dell'audizione ai sensi dell'art. 35 bis D.L.vo n. 25/2008, deve osservarsi quanto segue.
Art. 14 D.L.vo n. 251/2007
- Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria ex art. 14 D.L.vo n. 251/2007, la violazione di legge e l'omesso esame di fatto decisivo.
Art. 375 ult. co. c.p.c.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult.
Art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002
5.- *4 ussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., Sez. Prima, Sent. n. 17717/2018
Orbene, ai sensi di nota pronuncia (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. n. 17717/2018) nello specifico tema dell'obbligatorietà dell'audizione ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26204-2019 proposto da: SOHIDUL ISLAM, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALIA BENNATO, giusta procura in calce al ricorso; v) - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6504/2019 del 2020 TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/08/2019; 2916 udita la relazione della causa svolta nella camera di è)(2...., consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO; RILEVATO che : è stata impugnata da Sohidul Islam , cittadino del Bangladesh, il decreto n. 6504/2019 del Tribunale di Milano.

Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso. Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.; k>p La Commissione rigettava l'istanza. L'odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano. Quest'ultimo respingeva l'impugnazione con il provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l'ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. CONSIDERATO che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l'impugnato decreto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. In particolare viene dedotto che il Tribunale di Milano non avrebbe proceduto alla fissazione di udienza per l'audizione del ricorrente, audizione di cui si prospetta l'obbligatorietà.

Orbene, ai sensi di nota pronuncia (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. n. 17717/2018) nello specifico tema dell'obbligatorietà dell'audizione ai sensi dell'art. 35 bis D.L.vo n. 25/2008, deve osservarsi quanto segue. L'audizione, ove non disponibile la videoregistrazione o altro strumento, è sempre obbligatoria. Non lo è, viceversa, quando -come in ipotesi- risulti, per di più incontestata At l'acquisizione di altra idonea fonte. Nella fattispecie, in concreto, il Tribunale di prima istanza ha dato atto della "messa a disposizione di quanto utilizzato nella fase ammnistrativa" (art. 35 bis cit.).

Parte odierna ricorrente nulla risulta aver, in allora innanzi al medesimo Tribunale, contestato, né oggi svolge altra congrua allegazione idonea a non far ritenere come nuova la doglianza prospettata innanzi a questa Corte. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria ex art. 14 D.L.vo n. 251/2007, la violazione di legge e l'omesso esame di fatto decisivo. Il Tribunale -secondo la prospettazione di parte ricorrente- avrebbe basato la propria decisione, in proposito, su "generiche informazioni" circa la situazione del Bangladesh.

Senonchè il provvedimento impugnato (v.: pp. 10 ss.) è pervenuto all'accertamento del fatto che nel paese di origine del richiedente non vi è "una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata di particolare intensità" sulla scorta di adeguate ed aggiornate fonti informative (fra cui il rapporto 2018 Bangladesch-Human Rigths). Quanto alla pretesa omessa valutazione parte ricorrente non indica quale specifico e decisivo fatto o elemento sia stato non valutato con la decisione gravata. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 3.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.- Nulla va statuito in relazione alle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata. 5.- *4 ussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto,pon rUSUltando irritorrente ammesso-h-via-definitiva al_ beneficio dl túratuito patrocinio a spese dello Stato.

VI sione a gratuito _patrocinio deposi data 20 gennaio 2020.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di