Italian asylum appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense and failure to address prior court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal filed by Miah Masuk inadmissible without substantive review. The applicant argued for a hearing and proper assessment of Bangladesh conditions, but the lower court had already addressed these points and the Ministry of Interior offered no defense. The court rejected the claims because the applicant failed to engage with the existing legal reasoning or provide new arguments to overturn the established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 375, ult. co. c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the ratio decidendi of the lower court's decision or to adduce new legal arguments sufficient to overcome the established jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 26275-2019 proposto da: MIAH MASUK, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALIA BENNATO, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; _ - imatc>7 - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6679/2019 del 2020 TRIBUNALE di MILANO, depositato il 20/08/2019; 2913 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO; RILEVATO che : è stata impugnata da Miah Masuk, cittadino del Bangladesh, il decreto n.6679/2019 del Tribunale di Milano.
Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso ad opera della parte intimata che ha depositato solo mero atto di costituzione. Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico c 46394,--- La Commissione rigettava l'istanza. L'odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.
Quest'ultimo respingeva il l'impugnazione con il provvedimento oggetto del ricorso in esame. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l'ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. CONSIDERATO che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l'impugnato decreto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. In particolare viene dedotto che il Tribunale di Milano non avrebbe proceduto alla fissazione di udienza per l'audizione del ricorrente, audizione di cui si prospetta l'obbligatorietà.
Il motivo non può essere accolto. (Z5st- La questione della audizione sollevata col motivo qui in esame già affrontata dal Tribunale di Milano (v. p 2). In particolare, sulla scorta del principio sancito da Cass. n. 17717/20181 è stato ritenuto che, stante "l'espressa indicazione dell'assenza di necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori" dopo l'espletamento dell'apposita l'udienza ex art. 35-bis, co. 11 D.L.vo n. 25/2008, non vi era necessità, né obbligo di reiterazione della già svolta audizione. Parte ricorrente non si confronta con l'esposta ratio del provvedimento, né dice dove e quando ha -nella precedente fase del giudizio- sollevato questione dopo la detta indicazione e neppure adduce idonee argomentazioni, in diritto, al fine di superare e far ritenere errato il principio giurisprudenziale, l quale -in punto- la decisione gravata faceva rinvio.
Il motivo è, pertanto, inammissibile. 2.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria ex art. 14 D.L.vo n. 251/2007, la violazione di legge e l'omesso esame di fatto decisivo. Secondo parte ricorrente il Tribunale avrebbe basato propria decisione in proposito su "generiche informazioni" su situazione Bangladesh.Parte ricorrente, come risulta dalla decisione (a pp. 5 ss.) gravata, ha in sostanza .10 posto "fondamento del ricorso la vicenda personale del suo assistito". Nell'odierno ricorso, in violazione del noto principio di autosufficienza, la medesima parte nulla dice al riguardo, allegando una precedente specifica doglianza sulle fonti informative utilizzate.
Peraltro il provvedimento gravato, dopo aver congruamente valutato con proprio apprezzamento fattuale, la predetta situazione personale, ha fatto (v. pp. 7 ss.) debito ricorso ad idonee fonti informative (fra cui il rapporto EASO) sul paese di provenienza del richiedente protezione. Parte ricorrente non si confronta neppure con tali ragioni irt base alle quali è stata adottata la decisione di cui al provvedimento gravato. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 3.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.- Nulla va statuito in relazione alle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata. 5.- 9ussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto -1°M" nsultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del £Ìfù1trocinio a spese dello Stato. antot-ri—délla delibera di ammissione al gratuito patrocinio depositata in Jdata 9 gennaio 2020.i
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 dicembre 2020. Il Pr 'dente Il Funzio