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Ordinanza — n. 21107/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to lack of new arguments and failure to address prior court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21107/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible without substantive review. The applicant argued for a hearing and questioned the source of information regarding Bangladesh, but the lower court had already addressed these points and relied on official reports like EASO. The Supreme Court rejected the appeal because the applicant failed to provide new legal arguments or demonstrate why the lower court's reasoning was erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 375, ult. co. c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate the alleged violation of law with new arguments or by demonstrating the error of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility lack of new arguments failure to address prior rulings autonomy of appeal Cassazione ordinanza protezione internazionale statuto di rifugiato richiedente l'asilo mongolo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l'impugnato decreto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c..
Art. 375, ult. co. c.p.c.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult.
Art. 14 D.L.vo n. 251/2007
2.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria ex art. 14 D.L.vo n. 251/2007, la violazione di legge e l'omesso esame di fatto decisivo.
Art. 35-bis, co. 11 D.L.vo n. 25/2008
delegato per l'udienza ex art. 35-bis, co. 11 D.L.vo n. 25/2008 dal giudice designato per la trattazione), non vi era necessità, né obbligo di reiterazione della già svolta audizione.
comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
5.- n ussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, C,u, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17717/2018
In particolare, sulla scorta del principio sancito da Cass. n. 17717/2018 è stato t ritenuto che, stante "l'espressa indicazione dell'assenza di necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori" (indicazione del G.O.P.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 27012-2019 proposto da: AHMED MOHAMMED UZZAL, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALIA BENNATO, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - 2020 avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6682/2019 del 2912 TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere ANTONIO RILEVATO che : è stata impugnata da Ahmed Mohammed Uzzal , cittadino del Bangladesh, il decreto n. 6682/2019 del Tribunale di Milano.

Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso. Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico :2s ---4"»t:u+, O PflA,U,-1t1LAL--... La Commissione rigettava l'istanza. L'odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest'ultimo respingeva l'impugnazione con il provvedimento oggetto del ricorso in esame. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l'ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. CONSIDERATO che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l'impugnato decreto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. In particolare viene dedotto che il Tribunale di Milano non avrebbe proceduto alla fissazione di udienza per l'audizione del ricorrente, audizione di cui si prospetta l'obbligatorietà Il motivo non può essere accolto. , La questione della audizione sollevata col motivo qui in esame già affrontata dal Tribunale di Milano (v. p 2).

In particolare, sulla scorta del principio sancito da Cass. n. 17717/2018 è stato t ritenuto che, stante "l'espressa indicazione dell'assenza di necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori" (indicazione del G.O.P. delegato per l'udienza ex art. 35-bis, co. 11 D.L.vo n. 25/2008 dal giudice designato per la trattazione), non vi era necessità, né obbligo di reiterazione della già svolta audizione. Parte ricorrente non si confronta con l'esposta ratio del provvedimento, né dice dove e quando ha -nella precedente fase del giudizio- sollevato questione cfpo la detta indicazione e neppure adduce idonee argomentazioni, in diritto, al fine di superare e far ritenere errato il principio giurisprudenziale, al quale -in punto- la decisione gravata faceva rinvio.

Il motivo è, pertanto, inammissibile. 2.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria ex art. 14 D.L.vo n. 251/2007, la violazione di legge e l'omesso esame di fatto decisivo. Secondo parte ricorrente il Tribunale avrebbe basato propria decisione in proposito su "generiche informazioni" sAtuazione frgangladesh. Parte ricorrente, come risulta dalla decisione (a pp. 5 ss.) gravata, ha in sostanza posto "fondamento del ricorso la vicenda personale del suo assistito". Nell'odierno ricorso, in violazione del noto principio di autosufficienza, la medesima parte nulla dice al riguardo, allegando una precedente specifica doglianza sulle fonti informative utilizzate.

Peraltro il provvedimento gravato, dopo aver congruamente valutato con proprio apprezzamento fattuale, la predetta situazione personale, ha fatto (v. pp. 7 ss.) debito ricorso ad idonee fonti informative (fra cui il rapporto EASO) sul paese di provenienza del richiedente protezione. Parte ricorrente non si confronta neppure con tali ragioni in base alle quali è stata adottata la decisione di cui al provvedimento gravato. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 3.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.- Nulla va statuito in relazione alle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata. 5.- n ussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, C,u, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto isu1tnWrcorrente ammesso íri via definitiva a Gratuito patrocinio a spese dello Stat. i anto in virtù de Fa—dé i era di ammissione al gratuito patrocinio depositata in d ta 9 gennaio 2020.)

P.Q.M.

La Corte Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 dicembre 2020. -,