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Ordinanza — n. 21072/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for possession regarding a vineyard, citing procedural defects and lack of specific fact allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21072/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Nicola Di Lorenzo against the Second Civil Section of the Court of Appeal of L'Aquila. The appellant argued that the lower court erred in law regarding the admissibility of the appeal and the existence of a confession by the respondent. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact procedural acts where the alleged confession was made, violating the principle of specificity required for cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: In cassation appeals concerning facts, the applicant must specify the exact procedural act where the issue was raised to avoid inadmissibility for novelty.

Parole chiave

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possessory action cassation admissibility principle of specificity procedural defect confession in litigation asserzione difendibile titolo di rigetto dell'opposizione proprietà esclusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art.
articolo 2909 c.c
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex articolo 2909 c.c.
articolo 112 c.p
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento per violazione dell'articolo 112 c.p.c.
articolo 1140 c.p
15 e 91 e 115 c.p.c., dell'articolo 1140 c.p.c.
articolo 15 c.p
Nell'addebitare le spese di entrambi i gradi la corte d'appello avrebbe adottato uno scaglione superiore a quello risultante dal valore del fondo pari ad euro 3412 (reddito domenicale 17,06 x 200) determinato ai sensi dell'articolo 15 c.p.c.
articoli 324 c.p
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione di norme di diritto in relazione agli articoli 324 c.p.c.
articolo 329 c.p
Tale sentenza sarebbe passato in giudicato per acquiescenza ex articolo 329 c.p.c.
articolo 295 c.p
Il nono motivo è così rubricato: violazione dell'articolo 295 c.p.c.
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014
(Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n.
n. 26965 del 2007
13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007).
Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018
17/03/2021 di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez.
Ord n. 15430 del 2018
6-1, Ord n. 15430 del 2018).
Cass. 02/04/2004, n. 6542
Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass.
Cass. 10/05/2005, n. 9765
6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass.
Cass. 12/07/2005, n. 14599
9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass.
Cass. 11/01/2006, n. 230
14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass.
Cass. 20/10/2006, n. 22540
230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass.
Cass. 27/05/2010, n. 12992
22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass.25/05/2011, n.
Cass. 25/05/2011, n. 11471
Cass. 11/05/2012, n. 7295
11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass.
Cass. 05/06/2012, n. 8992
7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass.
Cass. 22/01/2013, n. 1435
8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass.
Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138
1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17986-2016 proposto da: DI LORENZO NICOLA, elettivamente domiciliato in Teramo, via G. Milli n.15, presso lo studio dell'avv.to GIUSEPPE LANCIAPRIMA che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DI LORENZO AMELIA, elettivamente domiciliata in Teramo, via Flaviano Bucci n.15 presso lo studio dell'avv.to LUIGI DI LIBERATORE che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 794/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 17/06/2015; Ric. 2016 n. 17986 sez. S2 - ud. 17/03/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda di Amalia Di Lorenzo proposta nei confronti di Nicola Di Lorenzo di reintegra nel possesso di una vigna sita in Cervignano, insistente sul foglio 8 particella 76, C.T. con revoca dell'ordinanza cautelare di reintegra.

2. Amalia Di Lorenzo proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. Nicola di Lorenzo si costituiva in appello, eccependo la tardività dello stesso e contestando nel merito la domanda.

4. La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione e in riforma dell'impugnata sentenza accoglieva il ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c. nei termini disposti dall'ordinanza interdittale del 25 gennaio 2002. Preliminarmente la Corte d'Appello respingeva l'eccezione di tardività dell'appello, evidenziando come il termine di sospensione feriale dovesse applicarsi nella fattispecie. La Corte d'Appello evidenziava, poi, che nel giudizio possessorio non poteva assumere rilevanza lo status relativo alla proprietà del bene oggetto di possesso. Pertanto, nel caso di specie Amalia Di Lorenzo aveva chiesto la tutela della situazione di fatto, dando prova attraverso l'istruttoria espletata di possedere l'appezzamento di terreno coltivato a vigna e ciò indipendentemente dalle vicende afferenti la sua qualità di unico erede.

Dall'istruttoria era emerso infatti che la vigna era coltivata esclusivamente dall'appellante che provvedeva alla potatura ed alla raccolta dell'uva. In ogni caso, anche volendo ritenere una situazione di compossesso della vigna, la tutela invocata doveva trovare ugualmente accoglimento. Infatti, ai fini della tutela possessoria non occorreva che il possesso avesse i requisiti per l'usucapione o che si esplicasse in continui atti di utilizzo del bene Ric. 2016 n. 17986 sez. 52 - ud. 17/03/2021 purché il possessore potesse ad libitum ripristinarne l'esercizio ed essendo Vanimus possidendi normalmente manifesto nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, spettando a colui che contesti tale possesso l'onere di provare l'esistenza di atti di tolleranza o di titoli tali da escluderlo.

Pertanto, a prescindere dalla qualità delle culture praticate nella vigna, risultava provato che l'attrice provvedeva alla loro potatura. Pertanto, l'obiettiva situazione di fatto consentiva di ritenere ricorrente nella fattispecie la situazione di compossesso che non escludeva affatto la tutela possessoria allorquando l'atto compiuto dal compossessore avesse travalicato i limiti di compossesso con mutamento in possesso esclusivo. Non poteva trovare ingresso nella fattispecie la tesi della controparte secondo cui era stata accertata con altra sentenza passata in giudicato che Amalia Di Lorenzo non aveva mai di fatto esercitato i propri diritti di compossesso.

Infatti, la sentenza citata da Nicola di Lorenzo non era passata in giudicato ed era riferita solo al profilo ereditario.

5. Nicola di Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 16 motivi di ricorso.

6. Amelia di Lorenzo ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per mancanza di motivazione idonea a sorreggere il dispositivo ex articolo 132, 161 156, comma 2, c.p.c. La censura ha ad oggetto l'intrinseca contraddizione della motivazione della sentenza che non scioglie il nodo tra compossesso e possesso esclusivo. 1.2 n motivo primo è infondato. La Corte d'Appello afferma che dalla rilettura del materiale informativo e testimoniale emerge che la vigna era coltivata solo da Amalia Di Lorenzo che provvedeva alla raccolta e alla potatura dell'uva.

Ric. 2016 n.17986 sez.52 - ud.17/03/2021 In tal senso vengono richiamate le dichiarazioni di Eugenio Di Lorenzo, Renzo Misantone, Massimo Giancroce, Luigi Cardarelli, Enrico D'Angelo e Bruno di Lorenzo. La Corte d'Appello, dopo questa premessa, afferma che in ogni caso qualora dalle dichiarazioni dei testi si ritenesse provata solo una situazione di compossesso in ogni caso la tutela possessoria invocata dovrebbe trovare accoglimento, in quanto l'atto compiuto da Nicola Di Lorenzo (compossessore) ha travalicato i limiti del compossesso con apprensione esclusiva del bene e con conseguente mutamento in possesso esclusivo.

La motivazione ora riportata è ampia ed esauriente pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte e senza alcuna contraddizione tra possesso e compossesso, sicché il motivo risulta manifestamente infondato. Si richiama sul punto il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: «In una situazione di compossesso - come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione - è ravvisabile una lesione possessoria quando uno dei condividenti abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione del bene oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sul bene medesimo mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo animo domini su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui» (Sez. 2 Ord. n. 4844 del 2019).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex articolo 2909 c.c. Secondo il ricorrente il dispositivo della sentenza impugnata richiama l'ordinanza interdittiva che impone a Nicola di Lorenzo Ric. 2016 n. 17986 sez. S2 - ud. 17/03/2021 obblighi verso tutti i compossessori dunque anche nei confronti di coloro che non hanno partecipato al giudizio. 2.1 n secondo motivo è inammissibile. La censura è del tutto generica e priva di elementi di specificità, nel motivo non si riporta il contenuto dell'ordinanza interdittiva e non risultano indicati neanche gli altri compossessori.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento per violazione dell'articolo 112 c.p.c. La sentenza d'appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di Amelia Di Lorenzo di reintegra nel possesso esclusivo con disconoscimento di un compossesso e, dunque, sarebbe ultrapetita, in quanto concederebbe qualcosa che la stessa non aveva mai chiesto ovvero la reintegra nel compossesso. Sotto altro profilo nullità della sentenza per omessa motivazione ex articolo 132, 161 156, comma 2, c.p.c. 3.1 II motivo è infondato. La censura è sostanzialmente ripetitiva di quella svolta con il primo motivo ed è pertanto manifestamente infondata per le medesime ragioni esposte al punto 1.1.

In relazione al presente motivo deve solo aggiungersi che non vi è alcuna violazione del principio tra chiesto e pronunciato nell'aver riconosciuto i presupposti dell'azione di spoglio in una situazione di compossesso invece che di possesso esclusivo, tanto più quando, come nel caso in esame, lo spoglio è stato posto in essere da un compossessore. Ad ogni modo nella domanda svolta a tutela del possesso deve ritenersi compresa anche quella di tutela della situazione compossesso ove nel corso del giudizio si accerti tale situazione. Infatti, il vizio di extra o ultrapetizione si verifica solo se il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello Ric. 2016 n.17986 sez.

S2 - ud. 17/03/2021 richiesto, mentre non è ipotizzabile se il giudice accoglie una domanda, ancorché non espressamente formulata, la quale sia implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio (Sez. 2, Sent. n. 635 del 1972).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex articolo 91, 112, 113 c.p.c. Nessuna delle conclusioni formate da Amelia di Lorenzo è stata accolta e dunque le spese non potevano essergli riconosciute. Sotto altro profilo la censura è posta anche per nullità della sentenza per contrasto insanabile nel dispositivo ex articolo 132, 161 156, comma 2, c.p.c.. Il contrasto sarebbe tra il rigetto delle domande di Amelia di Lorenzo e la rifusione delle spese in suo favore. Inoltre, il ricorrente lamenta anche la mancanza di motivazione sul punto. 4.1 n quarto motivo è inammissibile. La domanda della Di Lorenzo è stata accolta dal giudice dell'appello quindi non si comprende il senso della censura avendo il giudice applicato la regola secondo la quale le spese seguono la soccombenza.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento in relazione agli articoli 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014 degli artt. 15 e 91 e 115 c.p.c., dell'articolo 1140 c.p.c. nonché degli articoli 3 e 24 della Costituzione e 12 delle preleggi. Nell'addebitare le spese di entrambi i gradi la corte d'appello avrebbe adottato uno scaglione superiore a quello risultante dal valore del fondo pari ad euro 3412 (reddito domenicale 17,06 x 200) determinato ai sensi dell'articolo 15 c.p.c. Lo scaglione applicabile dunque era quello da euro 1100 fino a 5200 e le medie dunque portavano del primo grado ad un totale di euro 2775 oltre accessori di legge.

Ric. 2016 n. 17986 sez. 52 - ud. 17/03/2021 Sotto altro profilo la censura è posta anche per nullità della sentenza, per omissione di motivazione in relazione agli articoli 132, 161, 156, comma 2, c.p.c. per mancanza di motivazione del superamento delle medie di legge relative al valore della causa. 5.1 D quinto motivo di ricorso è inammissibile. In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3 Ord. n. 89 del 2021).

Nella specie il giudice non ha superato i valori massimi dello scaglione di riferimento (per il primo grado deve tenersi conto anche degli esborsi ed eventualmente del procedimento interdittivo) e dunque le censure sono infondate.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione di norme di diritto in relazione agli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c. La censura attiene alla violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo del 2 giugno 2013 la quale in un giudizio petitorio intentato dal ricorrente nei confronti di Amalia Di Lorenzo aveva escluso il suo compossesso, affermando che la stessa non aveva mai esercitato i propri poteri di compossessore se non mediante la proposizione dell'azione per reintegra nel possesso. Tale sentenza sarebbe passato in giudicato per acquiescenza ex articolo 329 c.p.c. in quanto appellata da Lorenzo Amelia solamente in relazione alle spese di lite. Ric. 2016 n. 17986 sez. S2 - ud. 17/03/2021 Il ricorrente richiama le sezioni unite n. 13916 del 2006 e produce l'appello parziale avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Teramo avente ad oggetto le sole spese di lite.

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex articolo 112, 115, 116, comma 2, 183, 324, 327 e 329, comma 2, c.p.c. nonché articoli 2697, 2730, 2733, 2909 c.c. Il ricorrente evidenzia che la sentenza del Tribunale di Teramo è stata prodotta in giudizio dalla controparte senza specificare che la stessa era stata appellata e, dunque, ciò costituirebbe confessione giudiziale del contenuto. Peraltro, non avendo evidenziato che la stessa era stata appellata la Corte d'Appello non poteva affermare che la stessa non era definitiva e in tal modo avrebbe violato l'articolo 112 c.p.c. Sotto altro profilo la stessa circostanza rileverebbe come nullità della sentenza per omissione di motivazione.

8. L'ottavo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex articolo 183, 101 c.p.c. articolo 12 disposizioni di attuazione codice civile, art. 24 e 111 Costituzione. La censura attiene al fatto che solo nella replica dell'appello era stata menzionato per la prima volta il fatto che la sentenza del Tribunale di Teramo fosse stata appellata. Tale affermazione non sarebbe supportata da alcuna prova. Sotto altro profilo la circostanza rileverebbe come nullità della sentenza per omissione di motivazione.

9. Il nono motivo è così rubricato: violazione dell'articolo 295 c.p.c. per aver ritenuto pendente un giudizio di appello senza sospendere il giudizio in corso per attenderne l'esito e per non aver dato alcuna motivazione della mancata sospensione. 9.1 I motivi dal sesto al nono sono inammissibili. In primo luogo, deve evidenziarsi che non costituisce giudicato esterno quello prospettato dal ricorrente in quanto il giudizio richiamato Ric. 2016 n. 17986 sez. S2 - ud. 17/03/2021 aveva ad oggetto una domanda petitoria, fondata su tutt'altro titolo (petitio hereditatis) che non presuppone alcun accertamento in fatto della sussistenza del possesso o compossesso esercitato dalla Di Nicola, soccombente in quel giudizio.

Il ricorrente ricava la sussistenza di un giudicato esterno dalla frase contenuta nella sentenza (peraltro solo richiamata e non allegata al ricorso) secondo cui la Di Lorenzo "non avrebbe esercitato i poteri di compossessore se non a parole mediante la proposizione dell'azione di reintegra del possesso". Risulta evidente che tale stralcio della motivazione non possa costituire alcun accertamento in fatto dell'assenza del compossesso in capo ad Amalia Di Lorenzo. Peraltro deve evidenziarsi che nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di specificità del ricorso; ne consegue che la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 17310 del 2020, Sez. 1, Ord. n. 13988 del 2018;

Sez. 2, Sent. n. 15737 del 2017). Inoltre, quanto alla omessa sospensione del giudizio non vi era alcuna pregiudizialità tra i due giudizi. Infatti, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., presuppone una pregiudizialità necessaria, che sussiste solo laddove nel giudizio che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, sicché la decisione del processo pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione.

Nella specie, come si è detto, da quanto emerge dal ricorso, il giudizio che si assume pregiudicante aveva ad oggetto una domanda petitoria, mentre nel Ric. 2016 n.17986 sez. S2 - ud. 17/03/2021 giudizio in esame la Di Lorenzo aveva invocato una tutela possessoria, sicché non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria. L'irrilevanza della sentenza richiamata dal ricorrente rende inammissibili tutte le ulteriori censure prospettate con i motivi in esame.

10. Il decimo motivo è così rubricato: nullità del procedimento in relazione agli articoli 115, 116, 251 c.p.c. La Corte d'Appello non avrebbe dovuto porre a base della decisione le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria i quali non avevano prestato l'impegno ex articolo 251 c.p.c. e non potevano essere ritenuti come testimoni. Tali sarebbero tutti quelli citati a fondamento della sentenza. Sotto altro profilo la circostanza rileverebbe ai fini della nullità della sentenza per omissione di motivazione in relazione agli articoli 115, 116, 251, 156, 161 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La scelta di considerarli come testimoni non sarebbe stata motivata e ciò determinerebbe la nullità della sentenza.

11. l'undicesimo motivo è così rubricato: nullità del procedimento in relazione agli articoli 115, 116, 247, 251, 256 c.p.c.. La Corte d'Appello avrebbe posto a base della sentenza unicamente le dichiarazioni rese dai parenti di Amelia di Lorenzo, tali dichiarazioni sarebbero inattendibili, avendo gli stessi fornito una versione dei fatti opposta a quella dei testi indifferenti rispetto alla confessione di Amelia di Lorenzo quella stessa dichiarava il possesso materiale del 15 febbraio 2002 come risultante nel rogito notarile del 15 luglio 2002.

Sotto altro profilo la circostanza rileverebbe come nullità della sentenza per assenza di motivazione in relazione agli articoli 115, 116, 247, 251, 256, 156, 161 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. non essendoci alcuna motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità dei testimoni. Inoltre, nel dispositivo è richiamata l'ordinanza del 25 gennaio 2002 che aveva dichiarato inattendibili tutti Ric. 2016 n.17986 sez. S2 - ud. 17/03/2021 i parenti sentiti nella fase sommaria. Ciò determinerebbe una insanabile contrasto del dispositivo privandolo di fatto di motivazione.

12. Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento in relazione agli articoli 115, 116, 246, 247, 251, 256 c.p.c. La sentenza non avrebbe dato credito ai testi indifferenti che avevano testimoniato in maniera identica parlando di un vigneto incolto, inaccessibile, invaso dai rovi e di non aver mai visto Amelia sul posto. Sotto altro profilo, la medesima circostanza rileverebbe per mancanza di motivazione sul punto.

13. Il tredicesimo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 2730, 2699, 2700 c.c. e 115 e 116 c.p.c. 14 La Corte d'Appello non avrebbe minimamente menzionato la confessione resa dall'odierna resistente all'articolo 6 del rogito notarile del 15 luglio 2002 avente ad oggetto la compravendita di quote di proprietà di altri chiamati su tutti i terreni ereditari e anche delle particelle in esame.

14. Il quattordicesimo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 2730, 2733 c.c. e 115 e 116 c.p.c. La censura ha ad oggetto anche in questo caso la violazione delle norme che disciplinano il valore della confessione stragiudiziale in quanto la di Lorenzo in una lettera del 27 luglio 1999 non faceva riferimento ad un possesso suo esclusivo ma si poneva al pari degli altri fratelli.

15. Il quindicesimo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 2730 c.c. 115 e 116, 247, 251 c.p.c. Ric. 2016 n.17986 sez.S2 - ud.17/03/2021 La censura attiene alle testimonianze dei testi indifferenti che sarebbero state ignorate dalla corte d'appello.

16. Il sedicesimo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 115, 116 c.p.c. La Corte d'Appello non avrebbe considerato le foto ritraenti lo stato del vigneto prodotte da Nicola di Lorenzo e confermate dai testi indifferenti. 16.1 I motivi dal decimo al sedicesimo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte d'Appello evidenzia che la decisione è presa sulla base del complessivo esame del materiale informativo e testimoniale.

A tal proposito cita le dichiarazioni dei testi Eugenio Di Lorenzo, Renzo, Misantone, Massimo Giancroce Luigi Cardelli Enrico D'Angelo e Bruno di Lorenzoe poi afferma che le stesse dichiarazioni sono state acquisite anche in sede di tutela possessoria. In ogni caso, deve darsi continuità al principio di diritto consolidato secondo cui: «Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice» (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 12089 del 2019).

Nello stesso senso anche la seguente pronuncia così massimata: «nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da Ric. 2016 n.17986 sez.S2 - ud. 17/03/2021 veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669 sexies comma secondo cod. proc. civ., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"». (Sez. 2, Sent. n. 24705 del 2006).

Per il resto le censure si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie. Infatti, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla Ric. 2016 n.17986 sez.

S2 - ud. 17/03/2021 "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016). ( Cass. S.U. n. 16598/2016). La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007). Infine, quanto alla presunta confessione della Di Lorenzo, in disparte i plurimi motivi di inammissibilità per difetto di specificità e di decisività della circostanza che si assume ammessa, deve osservarsi che di tale questione non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata. Pertanto deve darsi continuità al seguente principio di diritto:

«In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio Ric. 2016 n. 17986 sez. S2 - ud. 17/03/2021 di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito:

Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass.25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138).

17. Il ricorso è rigettato.

18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800 più 200 per esborsi; Ric. 2016 n.17986 sez.S2 - ud. 17/03/2021 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei pre