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Ordinanza — n. 21062/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with mandatory notification renewal to the State Attorney's Office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21062/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to renew the notification to the State Attorney's Office as ordered by an interlocutory ruling. The appellant had previously lost an appeal before the Court of First Instance and attempted to challenge the lower court's dismissal of the Interior Ministry's incidental appeal. The court ruled that the mandatory renewal of notification, required under Article 291 of the Code of Civil Procedure, is a nullity-inducing defect that renders the appeal inadmissible if not cured before the declaration of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; The failure to timely renew notification of a cassation appeal to the State Attorney's Office, as ordered by the court, constitutes a nullity that renders the appeal inadmissible, with no further time granted for compliance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification renewal requirement State Attorney's Office nullity of notification Code of Civil Procedure motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ., Sez.VI., 29.5.2019 n.147422
Cass. 14/01/2008, n. 625
Civ., Sez.VI., 29.5.2019 n.147422; Cass. 14/01/2008, n. 625; Cass.
Cass. 18/01/2013, n. 1226
625; Cass. 18/01/2013, n. 1226).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19330-2017 proposto da: BECHINI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BECHINI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO U.T.G. PREFETTURA DI PISTOIA; 2020 - intimato - 2877 avverso la sentenza n. 100/2017 del TRIBUNALE di PISTOIA, iU depositata il 31/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di ‘ consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

FATTI DI CAUSA Con sentenza del 31.1.2017, il Tribunale di Pistoia rigettò l'appello proposto da Bechini Daniele avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monsummano Terme e dichiarò inammissibile l'appello incidentale del Ministero dell'Interno. Bechini Daniele ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi ed ha depositato memorie in prossimità dell'adunanza camerale dell'8.11.2019. Il Ministero dell'interno è rimasto intimato. Con ordinanza interlocutoria dell'8.11.2019, il collegio ha disposto la rinnovazione della notifica all'Avvocatura Generale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che, non avendo il ricorrente provveduto alla rinotifica del ricorso nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato, come disposto l'ordinanza interlocutoria dell'8.11.2019, ritualmente comunicata al procuratore costituito ed al suo domiciliatario, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso" ( Cass.

Civ., Sez.VI., 29.5.2019 n.147422; Cass. 14/01/2008, n. 625; Cass. 18/01/2013, n. 1226). H ricorso è pertanto inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese/ non avendo il Ministero svolto attività difensiva. R.G. 19330/2017 pag. 1 Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 dicembre 2020. Il Presidente Pasquale D'Ascola F o eiludizi.- NERI DEPOSITA