Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to untimely objection regarding witness incapacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Arm.Edil's appeal against the lower court's decision awarding damages to the contractor. The appellant argued that the trial court erred by admitting testimony from an incapacitated witness, but the court found this objection untimely. Since the exception must be raised immediately after the evidence is taken, the failure to do so resulted in the automatic curing of the alleged defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, second comma, cod. proc. civ.; Art. 366, first comma, n. 6, cod. proc. civ.: The nullity of testimony given by an incapacitated person must be objected to immediately after the evidence is taken; failure to raise the objection promptly results in the curing of the defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 5065-2016 proposto da: ARM.EDIL SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, V.YSER 8, presso lo studio dell'avvocato PIER FRANCESCO NUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CORTI; \ - ricorrente - contro AZIENDA AGRICOLA MANUELA TRAVERSA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONARDO ZANOTTI, NICOLO' ZANOTTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott.
ELISA PICARONI; .\ , FATTI DI CAUSA 1. Con citazione del 3 marzo 2000 Manuela Traversa, titolare dell'omonima azienda agricola, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa Arm.Edil s.r.l. perché fosse accertato l'inadempimento della società nell'esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione di fondazioni in un terreno di proprietà dell'attrice, e la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di lire 3.512.000, all'esito della compensazione della somma spettante all'attrice a titolo risarcitorio, pari a lire 18.512.000, con la somma costituente il residuo corrispettivo dell'appalto, pari a lire 15.000.000. 1.1.
La società convenuta contestò la domanda, eccepì la decadenza dell'attrice dall'azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ., e, in via riconvenzionale, chiese la condanna della Traversa al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto. 1.2. Il Tribunale, con la sentenza n. 1075 del 2008, accolse la domanda riconvenzionale e condannò l'attrice al pagamento della somma di lire 15.000.000, previo accoglimento dell'eccezione di decadenza dell'attrice dall'azione di garanzia.
2. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 46 del 2015, pubblicata il 14 gennaio 2015, ha riformato la decisione accogliendo la domanda dell'attrice. 2.1. Secondo la Corte territoriale il difetto dell'opera non poteva considerarsi riconoscibile, e comunque l'appaltatore lo aveva riconosciuto, sicché non era necessaria la denunzia della committente; il danno derivante dall'inadempimento dell'appaltatore era accertato e quantificato in lire 17.200,00; compensati i crediti reciproci, residuava in favore della Traversa l'importo di euro 1.135,95. La Corte d'appello ha quindi condannato la società Arm.Edil. al pagamento della predetta somma oltre interessi, ed alla restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Arm.Edil srl sulla base di tre motivi, ai quali resiste Manuela Traversa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, formulata dalla parte controricorrente. L'eccezione è destituita di fondamento. La modifica del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. attuata dall'art. 46, comma 17, I. n. 69 del 2009, che ha abbreviato il cd. termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, è applicabile ai giudizi instaurati dopo H 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della I. n. 69 del 2009 - come previsto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 58, comma 1, legge cit.
Con l'espressione «giudizi instaurati» il legislatore intende fare riferimento al momento di introduzione della causa, non a quello di proposizione dell'impugnazione (per tutte, Cass. 04/05/2012, n. 6784). Nella fattispecie in oggetto, in cui la causa è stata introdotta in epoca anteriore al 4 luglio 2009, il termine per impugnare la sentenza di secondo grado era annuale, e pertanto il ricorso proposto dalla società Arm.Edil. è tempestivo.
2. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per carenza di legittimazione attiva dell'Azienda agricola Manuela Traversa. La società ricorrente evidenzia che l'Azienda era stata cancellata dal registro delle imprese della CCIAA di n. 5065 del 2016 Picaroni est. Pisa in data 11 febbraio 2005, e quindi non avrebbe potuto introdurre il giudizio di appello. L'appellante Traversa, titolare dell'Azienda agricola, avrebbe potuto agire con il proprio nome e codice fiscale, mentre aveva scelto di agire in nome e per conto di un'impresa cancellata, con l'indicazione di una partita IVA anch'essa cancellata, e ciò comportava la nullità della citazione in appello, ai sensi dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., per mancanza o assoluta incertezza sull'identificazione del soggetto agente. 2.1.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito da tempo che all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare sotto l'aspetto sostanziale e processuale (ex plurimis, Cass. 15/12/2020, n. 28658; Cass. 19/09/2014, n. 19735; Cass. 20/08/2012, n. 14571; Cass. 09/12/2008, n. 2888; Cass. 17/01/2007, n. 977). Non è configurabile, pertanto, una questione di nullità dell'atto di citazione in appello per indeterminatezza del soggetto proponente nel caso in cui, come avvenuto nella fattispecie concreta, l'imprenditore individuale abbia agito, tra l'altro conferendo nuovo mandato al difensore, quale titolare dell'impresa individuale già cancellata dal registro delle imprese.
Né rileva la mancata indicazione, nell'atto di citazione in appello, del codice fiscale dell'imprenditore Traversa persona fisica, in quanto la previsione della obbligatorietà di tale indicazione è stata introdotta dall'art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv, con modif. dalla I. n. 24 del 2010, e quindi in epoca successiva alla data di notifica dell'atto di citazione in appello (23 settembre 2009).n. 5065 del 2016 Picaroni est.
3. Con il secondo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1667, commi primo e terzo, cod. civ., in relazione all'art. 1665, commi terzo e quinto, cod. civ., e con riferimento alla documentazione afferente il rapporto di appalto. Si lamenta che il "grave inadempimento" in cui sarebbe incorsa la società appaltatrice non risultava in alcun modo documentato. La committente non aveva dato corso alla verifica dell'opera, nonostante l'impegno assunto nel verbale di collaudo provvisorio, sottoscritto in data 12 giugno 1998 dal marito della Traversa, e soltanto dopo i solleciti di pagamento e una lettera di diffida aveva contestato l'obbligazione con fax del 16 dicembre 1999, avendo peraltro già dato incarico ad un'altra impresa (Sbrana Serramenti s.n.c., di cui era socio e legale rappresentante il marito dell'attrice) di eseguire i lavori ritenuti necessari per rimediare ai vizi riscontrati.
In definitiva, non solo mancava la prova che la committente avesse denunciato tempestivamente i pretesi vizi, ma doveva ritenersi che avesse accettato tutte le opere eseguite, con eventuali difformità e/o vizi conosciuti o comunque facilmente riconoscibili. 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello ha ritenuto che l'azione di garanzia esercitata dalla Traversa fosse ammissibile perché i vizi dell'opera - non riconoscibili in sede di collaudo provvisorio - erano stati riconosciuti dal titolare dell'impresa, sicché doveva farsi applicazione dell'art. 1667, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui prevede che la denuncia dei vizi da parte del committente non è necessaria quando l'appaltatore li abbia riconosciuti.n. 5065 del 2016 Picaroni est.
Questa affermazione non è censurata, e il motivo si risolve nella riproposizione della tesi dell'avvenuta accettazione dell'opera, senza peraltro misurarsi con l'argomento con cui la Corte d'appello ha disatteso tale linea difensiva, vale a dire con il rilievo che i vizi riscontrati, come accertato dal CTU, non erano riconoscibili in sede di collaudo provvisorio.
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 116, primo comma, e 246 cod. proc. civ. e si lamenta l'incapacità e conseguente inattendibilità dei testimoni Sbrana e Bagnoli - il primo marito della Traversa ed il secondo progettista incaricato dalla Traversa - le cui dichiarazioni avrebbero costituito l'unico riscontro probatorio alla tesi dell'attrice-appellante, peraltro in evidente contrasto con il contenuto del verbale di collaudo provvisorio. 4.1. Il motivo è inammissibile per l'assorbente carenza di specificità, che esime da ulteriori considerazioni sulla sussistenza della denunciata violazione dell'art. 246 cod. proc. civ. 4.1.1.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la nullità della testimonianza resa da persona incapace, essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, dà luogo ad una nullità relativa che, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. cív., e qualora l'eccezione sia stata respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (per tutte, Cass.
Sez. U 23/09/2013, n. 21670).n. 5065 del 2016 Picaroni est. Pertanto, in sede di ricorso per cassazìone, la parte che intenda dolersi dell'avvenuta assunzione di testimoni incapaci nei gradi di merito è tenuta, anche in ossequio al disposto dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ad indicare di avere sollevato l'eccezione tempestivamente dopo l'assunzione della prova, così dimostrando che la dedotta nullità non sia rimasta sanata (tra le molte, Cass. 10/04/2019, n. 10120; Cass. 23/11/2016, n. 23896). 4.1.2. Quanto al profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, pure indirettamente attinto dal motivo di ricorso, si deve ribadire il risalente e consolidato principio secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (tra le molte, Cass. 04/07/2017, n. 16467;
Cass. 23/05/2014, n. 11511). 4.1.3. Privo di ricadute decisorie è poi il dedotto contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni Sbrana e Bagnoli ed il contenuto del verbale di collaudo provvisorio. Come già evidenziato, la Corte d'appello ha ritenuto ininfluente quel verbale in ragione del fatto che in quella sede i vizi dell'opera non erano riconoscibili.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.n. 5065 del 2016 Picaroni est. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de