Court allows tort claim against individual owners for solar roof leaks, rejecting exclusive ownership defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned the appellate court's dismissal of a tort claim filed by a condominium owner against individual owners for water leaks from a solar roof. While the lower court held that the roof was a common area and the claim should only be directed at the condominium administration, the higher court found the roof to be exclusively owned by the plaintiff. Consequently, the court ruled that individual owners bear joint and several liability for the damage caused by their exclusive property, allowing the plaintiff to sue them directly. The case was remanded to the appellate court for a new trial applying this legal principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1117 c.c.; Art. 2051 c.c.; Art. 2055 c.c.: When a solar roof is exclusively owned by a specific condominium unit, the owner of that unit bears the duty of care, and the injured party may claim damages directly against the individual owners rather than solely against the condominium administration.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9850-2016 proposto da: LACCHI RAOUL, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARIA CODOVINI; - ricorrente - contro RAPONI NAZZARENO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASENTO 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FIORELLI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro 3 ) DEPRETIS MASSIMILIANO, DEPRETIS EMANUELE, MORRONI ISIDORA; - intimati - nonché sul ricorso proposto da:
RAPONI NAZZARENO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASENTO 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FIORELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - contro LACCHI RAOUL, DEPRETIS MASSIMILIANO, DEPRETIS EMANUELE, MORRONI ISIDORA; - intimati - avverso la sentenza n. 156/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Raoul Lacchi ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Perugia n. 156/2016, pubblicata il 21 marzo 2016.
Nazzareno Raponi ha notificato controricorso, dichiarando di avanzare "ricorso incidentale condizionato", con cui in realtà si ripropongono le censure alla sentenza di primo grado non esaminate dalla Corte d'appello. Restano altresì intimati Massimiliano Depretis, Emanuele Depretis, Isidora Morroni, i quali non hanno svolto attività difensive. Ric. 2016 n. 09850 sez. 52 - ud. 24-02-2021 -2- 2.Raoul Lacchi, condomino dell'edificio sito in Via Monina 1 di Gualdo Tadino, con citazione del 12 dicembre 2005 convenne in giudizio gli altri condomini Nazzareno Raponi, Massimiliano Depretis, Emanuele Depretis, Isidora Morroni, per ottenerne la condanna alla riparazione, sistemazione e/o ricostruzione del lastrico solare di loro proprietà o uso esclusivo, che funge da copertura della porzione immobiliare di proprietà dell'attore, domandando altresì il risarcimento dei danni provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico.
I convenuti opposero che il lastrico solare fosse una parte comune ex art. 1117 c.c. e che pertanto sussisteva la responsabilità solidale di tutti i condomini al risarcimento dei danni. 2.1. Il Tribunale di Perugia - sezione distaccata di Gubbio - con sentenza del 4 dicembre 2012 condannò i convenuti al risarcimento del danno stimato in C 10.994,02 ai sensi dell'art.2051 c.c. e, con successiva ordinanza, emanata a seguito di ricorso dell'attore ai sensi dell'art. 287 c.p.c., dispose la solidarietà dell'obbligazione, nonché il ricalcolo degli interessi e rivalutazione. 2.2.
Nazzareno Raponi propose gravame in via principale, mentre Raul Lacchi formulò appello incidentale. La Corte d'appello di Perugia accolse l'impugnazione di Nazzareno Raponi e respinse quella del Lacchi, osservando che: dalle relazioni peritali era stato accertato che le infiltrazioni nei locali di Raoul Lacchi dipendevano dalla cattiva manutenzione del lastrico solare e delle sue pertinenze; tale lastrico solare, in assenza di prove certe, doveva considerarsi parte comune dell'edificio ex art. 1117 c.c.; per gli obblighi di riparazione e di manutenzione andava perciò applicato l'art. 1126 c.c.; l'azione risarcitoria andava dunque proposta nei confronti del Ric. 2016 n. 09850 sez. 52 - ud. 24-02-2021 -3- condominio, in persona dell'amministratore, con conseguente difetto di legittimazione passiva tanto di Nazzareno Raponi quanto degli altri convenuti.
3. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie.
4. Deve in via pregiudiziale - conformemente all'eccezione svolta in memoria dal ricorrente Raoul Lacchi - dichiararsi tardivo il controricorso notificato da Nazzareno Raponi in data 31 maggio 2016, venendo a scadere il 30 maggio 2016 il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso di cui all'art. 370, comma 1, c.p.c. D'altro canto, esso non era qualificabile come "ricorso incidentale condizionato" (benché così intestato), essendo, in realtà, nelle pagine 8 e seguenti dell'atto, soltanto riproposti alcuni profili contenuti nell'atto di appello e rimasti assorbiti dalla declaratoria del difetto di legittimazione.
Neppure era ivi contenuta la richiesta di cassazione della sentenza della Corte di Perugia, specificamente prevista dagli artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n. 4, c,p.c., né la proposizione del ricorso incidentale poteva dirsi giustificata dalla soccombenza di Nazzareno Raponi, il quale rimase completamente vittorioso nel giudizio di appello. Le questioni non decise dai giudici di appello, perché ritenute assorbite dal difetto di legittimazione passiva del Raponi, stante l'annullamento della sentenza, saranno piuttosto riproponibili davanti al giudice del rinvio.
L'intempestiva notificazione del controricorso lascia tuttavia ammissibile la presentazione della memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., trattandosi di ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 e per il quale è stata successivamente fissata adunanza camerale, trovando applicazione l'art. 1 del Ric. 2016 n. 09850 sez. 52 - ud. 24-02-2021 -4- Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
5. Il primo motivo del ricorso di Raul Lacchi lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2051, 2055 e 1126 c.c., per la mancata sussunzione della fattispecie nelle norme in tema di responsabilità civile e l'improprio riferimento all'art.1126 c.c. Il secondo motivo del ricorso di Raul Lacchi di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 11 e 24 Cost., e la conseguente nullità della sentenza, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non avendo l'appellante mai sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, questione erroneamente rilevata d'ufficio dal giudice.
Il terzo motivo del ricorso di Raul Lacchi deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., per avere la Corte d'appello escluso l'ammissibilità della legittimazione passiva concorrente dei singoli condomini. Il quarto motivo del ricorso di Raul Lacchi si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c., per avere i giudici di appello pronunciato in ordine alla legittimazione passiva dei convenuti contumaci, dopo che gli stessi erano stati dichiarati responsabili in solido ai sensi dell'art. 2051 c.c. 5.1.
Il primo ed il terzo motivo del ricorso di Raul Lacchi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono palesemente fondati. In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante provocati, come si assume nella P.c. 2016 n. 09850 sez. 52 - ud. 24-02-2021 -5- specie, da un lastrico solare di proprietà condominiale, rispondono sia l'eventuale usuario esclusivo del bene, in ragione dell'art. 1126 c.c., sia comunque il condominio che sia inadempiente agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti. Invero, l'applicazione dell'art. 1126 c.c. postula il presupposto della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, uso che può avere carattere reale o personale ed è comunque quello che risulta dal titolo (Cass.
Sez. 2, 09/08/1999, n. 8532; Cass. Sez. 2, 21/05/1974, n. 1501; cfr. anche Cass. Sez. 2, 12/03/1993, n. 2988): se, pertanto, l'uso del lastrico, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l'art. 1126 c.c. neppure opera. E' comunque evidente che la sussistenza di danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante implica la natura extracontrattuale della responsabilità da porre in capo al condominio, per il carattere comune del bene, nonché l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano l'illecito aquiliano, ivi compreso l'art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire o nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati -, o nei confronti dei singoli condomini solidalmente responsabili, proprietari delle unità immobiliari al momento del fatto dannoso, cui è anche individualmente imputabile l'obbligo collegato alla custodia ed alla gestione dei beni di proprietà o di utilità comuni (cfr.
Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449; Cass. Sez. 6 - 2, 12/03/2020, n. 7044; Cass. Sez. 2, 29/01/2015, n. 1674). La Corte d'appello di Perugia ha perciò deciso la questione di diritto sottoposta al suo esame senza uniformarsi al richiamato principio, avendo affermato che l'azione risarcitoria di Raoul Lacchi per conseguire i danni provocati dalle infiltrazioni di Ric. 2016 n. 09850 sez. 52 - ud. 24-02-2021 -6- acqua provenienti dal lastrico doveva proporsi nei soli confronti del condominio, in persona dell'amministratore, sussistendo al riguardo il difetto di legittimazione passiva dei condomini convenuti Nazzareno Raponi, Massimiliano Depretis, Emanuele Depretis e Isidora Morroni.
Dall'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso di Raul Lacchi discende l'assorbimento del secondo e del quarto motivo, attinenti alla rilevabilità del difetto di legittimazione passiva, al riguardo comunque rammentandosi l'insegnamento di Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951, secondo cui la sussistenza della legittimazione a contraddire, in base alla prospettazione della domanda, attiene alla titolarità passiva dell'azione e del rapporto controverso, ed è perciò rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli stessi atti di causa.
6. Consegue l'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso di Raul Lacchi, l'assorbimento del secondo e del quarto motivo e la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa uniformandosi all'enunciato principio e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Non ravvisandosi la proposizione di un ricorso incidentale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte di Nazzareno Raponi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in Ric. 2016 n. 09850 sez. 52 - ud. 24-02-2021 -7- relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizio