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Ordinanza — n. 20558/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20558/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20558/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pugnazione lodo arbitrale ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 20959-2016 proposto da: LUCHI Donato, rappresentato e difeso dall'Avvocato Duccio Valeri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Pietro Sirena in Roma, via Po, n. 43 (studio Bianca); - ricorrente principale - contro CUCCHI Orsolina, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Pisapia e Corrado Giacchi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Angelico, n. 32; - controricorrente al ricorso principale - e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

Regesto Legislator

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art. 1662 cod. civ, art. 829 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 1671 cod. civ, art. 1454 cod. civ, art. 1453 cod. civ; Ordinanza — n. 20558/2021 — snciv · Corte di Cassazione: all'esame dell'eccezione di irregolare costitu- zione, dedotta sul rilievo che tra gli arbitri avrebbe dovuto sedere l'avv. Tiziana Castiglione anziché l'avv. Daniela Marcucci (perché, avendo la Cucchi depositato l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte Luchi quando già sapeva che la ditta Luchi aveva in precedenza nominato l'avv. Castiglione, doveva prevalere tale designazione ove anche effet- tuata oltre il termine previsto dall'art. 818, primo comma, cod. proc. civ.; tale pregressa conoscenza della designazione dell'avv. Castiglione comporterebbe anche la validità per raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto introduttivo risultata andata a vuoto per irreperibilità).

Parole chiave

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credito lombard mancata attuazione degli accordi illeciti fedeltà contrattuale aggiudicazione d'appalto edile adempimento inesatto osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 1662 cod. civ
All'esito, con lodo pronunciato il 28 febbraio 2014, recepite sostanzialmente le conclusioni peritali, il collegio arbitrale: (a) dichiarava risolto di diritto ex art. 1662 cod. civ.
art. 829 cod. proc. civ
Quanto all'eccezione di tardività della domanda risarcitoria della Cucchi (decimo motivo), la Corte di Firenze ha affermato che l'even- tuale proposizione di domande nuove esula dalle ipotesi di nullità san- cite dall'art. 829 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza per non avere censurato, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché all'art.
art. 1671 cod. civ
civ., nonché dell'art. 1671 cod. civ., per avere la Corte d'appello di Firenze, nella sentenza impugnata, erroneamente ritenuto esente da vizi il lodo arbitrale, nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
art. 1454 cod. civ
Né l'effetto risolutivo del contratto sarebbe potuto derivare alla invocata applicazione della disciplina dell'art. 1454 cod. civ.
art. 1453 cod. civ
civ., oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ.
art. 1382 cod. civ
- Con il quinto mezzo il ricorrente in via principale deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1382 cod. civ.
art. 1384 cod. civ
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Testo completo

pugnazione lodo arbitrale ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 20959-2016 proposto da: LUCHI Donato, rappresentato e difeso dall'Avvocato Duccio Valeri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Pietro Sirena in Roma, via Po, n. 43 (studio Bianca); - ricorrente principale - contro CUCCHI Orsolina, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Pisapia e Corrado Giacchi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Angelico, n. 32; - controricorrente al ricorso principale - e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

CUCCHI Orsolina, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Pisapia e Corrado Giacchi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Angelico, n. 32; - ricorrente in via incidentale condizionata - contro LUCHI Donato, titolare della omonima ditta edile individuale, rappre- sentato e difeso dall'Avvocato Duccio Valeri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Pietro Sirena in Roma, via Po, n. 43 (studio Bianca); - controricorrente al ricorso incidentale condizionato - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 921/2016 pubblicata il 13 giugno 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2021 dal Consigliere Alberto Giusti. FATTI DI CAUSA 1. - In data 30 ottobre 2007, Orsolina Cucchi, quale committente, e Donato Luchi, quale appaltatore, titolare dell'omonima impresa edile, stipulavano un contratto d'appalto avente ad oggetto opere di ristrut- turazione edilizia del complesso immobiliare detto "Podere Lombar- daio", sito in Caste! del Piano. Sorta controversia, in particolare sull'esecuzione di alcuni massetti in cemento, con ricorso depositato al Tribunale di Grosseto il 22 giugno 2009, l'appaltatore chiedeva un accertamento tecnico preventivo, che veniva espletato dall'arch.

Merli, il quale depositava relazione di rispo- sta al quesito. Avvalendosi della clausola arbitrale, ambedue le parti promuove- vano in via indipendente ed autonoma il giudizio arbitrale. 2. - Una volta costituito, il collegio arbitrale disponeva una c.t.u., affidata all'ing. Morelli, mentre respingeva tutte le istanze di prova orale delle parti. All'esito, con lodo pronunciato il 28 febbraio 2014, recepite sostanzialmente le conclusioni peritali, il collegio arbitrale: (a) dichiarava risolto di diritto ex art. 1662 cod. civ. il contratto d'appalto; (b) condannava il Luchi a corrispondere alla Cucchi l'importo di euro - 2 - 98.700, oltre interessi, a titolo di penale da ritardo; (c) respingeva la domanda di maggiori danni da ritardo proposta dalla Cucchi; (d) con- dannava il Luchi a corrispondere alla Cucchi l'importo di euro 19.896, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni ulteriori da inadempimento contrattuale; (e) condannava il Luchi a corrispondere alla Cucchi i 3/5 delle spese sostenute per l'a.t.p.; (f) condannava la Cucchi a corrispon- dere al Luchi l'importo di euro 36.076,70, oltre interessi, per corrispet- tivi maturati; (g) compensava i rispettivi crediti e debiti fino alla reci- proca concorrenza, condannando il Luchi a pagare alla Cucchi l'ecce- denza; (h) compensava i 2/5 delle spese legali, ponendo la residua quota a carico del Luchi; (i) idem per il compenso degli arbitri. 3. - Il Luchi impugnava il lodo con atto di citazione notificato il 26 luglio 2014. 4. - La Corte d'appello di Firenze, con sentenza resa pubblica me- diante deposito in cancelleria il 13 giugno 2016, ha respinto l'impugna- zione proposta dal Luchi, condannandolo al rimborso delle spese pro- cessuali sostenute dalla Cucchi. 4.1. - La Corte d'appello ha respinto il primo motivo di impugna- zione, sulla omessa pronuncia (o sulla pronuncia con totale carenza di motivazione) relativamente alla eccezione di irregolare costituzione del collegio arbitrale.

La Corte di Firenze ha ritenuto prive di pregio le censure (secondo e terzo motivo) concernenti la dichiarata risoluzione di diritto del con- tratto di appalto in forza della diffida formulata il 9 ottobre 2009 dalla committente. E ciò sul rilievo, per un verso, che la specifica obbliga- zione sottesa all'accordo dell'8 giugno 2009 intervenuto nell'ambito del verbale di sopralluogo non era affatto estemporanea, bensì costituiva parte essenziale dell'originario impegno contrattuale, essendo l'esecu- zione dei massetti parte necessaria in previsione dell'esecuzione dei pavimenti previsti in capitolato; e, per l'altro verso, della circostanza - 3 - che l'impegno violato, fatto valere ai fini della risoluzione di diritto, co- stituiva nient'altro che la specificazione contingente dell'originario ob- bligo contrattuale di garanzia ricadente sull'appaltatore in ordine ai vizi dell'opera.

Respinti il quarto e il quinto motivo, riguardanti l'accoglimento, da parte del collegio arbitrale, della domanda di pagamento della penale da ritardo, la Corte d'appello di Firenze ha, poi, rigettato: il motivo (il sesto) relativo alla supposta insussistenza dell'inadempimento da ri- tardo dell'appaltatore nel periodo anteriore a quello del deposito della dichiarazione di inizio attività e del deposito del progetto strutturale presso il Genio civile; il motivo (il settimo) sul supposto errore nel con- figurare un ritardo colpevole nel periodo anteriore all'accordo dell'8 giu- gno 2009 e nell'addebitare un ritardo precedente all'invio della diffida; la censura (ottavo motivo) sul mancato accoglimento della domanda di riduzione della penale.

La Corte territoriale ha disatteso la prospettata (nono motivo) nul- lità del lodo per avere il Collegio arbitrale condannato il Luchi al risar- cimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione di taluni manufatti. Quanto all'eccezione di tardività della domanda risarcitoria della Cucchi (decimo motivo), la Corte di Firenze ha affermato che l'even- tuale proposizione di domande nuove esula dalle ipotesi di nullità san- cite dall'art. 829 cod. proc. civ., una volta che le medesime rientrino nei limiti della convenzione di arbitrato e sia consentito alla controparte l'esercizio del diritto di difesa, come pacificamente avvenuto nella spe- cie.

La Corte d'appello ha poi respinto l'undicesimo motivo, concernente l'omessa pronuncia sull'eccezione di omessa denuncia delle opere di- fettose diverse dai massetti, e disatteso il dodicesimo motivo, sulla supposta contraddittorietà del lodo in punto di liquidazione a favore della Cucchi di euro 3.000 a titolo di danni per opere difettose diverse dai massetti. o, - 4 - 5. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Fi- renze, notificata il 14 giugno 2016, Donato Luchi ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 settembre 2016, sulla base di otto motivi.

Ha resistito, con controricorso notificato il 24 ottobre 2016, Orso- Una Cucchi, Cucchi, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a sette motivi. Il Luchi ha notificato controricorso per resistere al ricorso inciden- tale condizionato. 6. - I ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno de- positato memorie illustrative e prodotto documenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, Donato Luchi deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza e dell'intero procedimento, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul primo motivo di censura proposto con l'atto di impugnazione del lodo arbitrale, relativo al profilo di nullità del me- desimo lodo per irregolare costituzione del collegio arbitrale, per non essere stati gli arbitri nominati nelle forme e nei modi prescritti nei capi H e VI del titolo VIII del libro quarto del codice civile.

Con il motivo il ricorrente si duole del fatto che - a fronte delle specifiche doglianze contenute nell'atto di citazione del Luchi davanti alla Corte d'appello, riconducibili alla censura di cui all'art. 829, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., relativa alla nullità del lodo arbitrale per irregolare nomina e costituzione degli arbitri, ed in particolare dell'avv. Daniela Marcucci, componente il collegio, illegittimamente nominata con procedura giudiziale - la Corte d'appello avrebbe dovuto pronun- ciarsi, accogliendola, su detta censura ritualmente e legittimamente dedotta e devoluta alla sua valutazione, congiuntamente alla diversa - 5 - ed ulteriore censura relativa al vizio di omessa pronuncia e difetto di motivazione del lodo arbitrale sul punto. 1.1. - Il motivo è infondato. 1.2. - Si tratta di stabilire se con il motivo di impugnazione per nullità del lodo fatto valere dinanzi alla Corte d'appello di Firenze il Luchi abbia inteso censurare l'invalida costituzione del collegio arbi- trale, per non essere gli arbitri stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del titolo sull'arbitrato, o se abbia lamentato l'omessa pronuncia o la carenza di motivazione al riguardo da parte del collegio arbitrale. 1.3. - La Corte d'appello ha ritenuto, all'esito dell'esame dell'atto di citazione, che le doglianze ritualmente proposte si appuntavano sull'ipotesi dell'omessa pronuncia o della carenza di motivazione da parte del collegio arbitrale.

E ha giudicato dette doglianze manifesta- mente prive di fondamento, rilevando che il lodo dedica un intero pa- ragrafo all'argomento (il n.

17) e, quindi, reca una motivazione che soddisfa il requisito di legge (art. 823, n. 5, cod. proc. civ.). 1.4. - La statuizione della Corte dì Firenze è corretta. Lo conferma la lettura diretta (consentita, essendo stato denun- ciato un error in procedendo) dell'atto di citazione, notificato il 26 luglio 2014, con cui il Luchi ha promosso, dinanzi alla Corte territoriale, l'im- pugnazione per nullità del lodo arbitrale. Orienta in tal senso, infatti, non solo il dato formale della rubrica del primo motivo (che compare a pag. 6), con cui è stata prospettata la "nullità del lodo impugnato, a norma dell'art. 829, primo comma, n.12 cod. proc. civ. e/o a norma dell'art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere il collegio arbitrale omesso di pronunciarsi e/o per essersi pronunciato con totale carenza di motivazione sulla eccezione, proposta dalla ditta Luchi, di irregolare costituzione degli arbitri".

Sono decisivi i passaggi motivazionali conclusivi del motivo, esposti a pagina 9 dell'atto di citazione (paragrafo 2), dove il Luchi mostra chiaramente di voler proporre la propria censura, non già in ragione di una errata pronuncia sulla eccezione di invalida costituzione del colle- gio arbitrale, ma rispetto a una prospettata omessa pronuncia su tale eccezione ovvero alla pronuncia sulla stessa con totale carenza di mo- tivazione. Il "vizio denunciato" è "di omessa pronuncia"; "in ogni caso, sul punto il lodo impugnato è nullo per totale carenza di motivazione".

Più in particolare, vi si legge quanto segue: che a fronte dell'eccezione di irregolare costituzione del collegio arbitrale, il medesimo collegio non ha ritenuto detta eccezione meritevole di accoglimento; che gli arbitri, tuttavia, si sono limitati ad affermare che la Corte d'appello ha riconosciuto la legittimità della presenza dell'avv. Daniela Marcucci all'interno del collegio e che condividono la mo- tivazione di quella decisione; - che, senza dire che la richiamata decisione della Corte d'appello è stata oggetto di ricorso in cassazione e senza richiamare il prin- cipio di autonomia tra il giudizio giurisdizionale e quello arbitrale, il collegio avrebbe dovuto pronunciarsi sulle doglianze della ditta Luchi, poste a fondamento della predetta eccezione; che il rinvio per relationem alla motivazione della decisione del predetto giudice di merito non è sufficiente per superare il vizio denunciato di omessa pronuncia, perché, a seguito delle ragioni illustrate a sostegno della proposta eccezione, è su queste ultime che avrebbe dovuto lo stesso collegio pronunciarsi, dando con- tezza dei motivi per i quali le medesime sono state disattese; - che in ogni caso sul punto il lodo impugnato è nullo per totale carenza di motivazione.

Da tanto deriva che, con il primo motivo di impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, il Luchi ha prospettato, non già la violazione delle modalità di nomina degli arbitri, ma l'omessa pronuncia da parte del collegio arbitrale o la totale carenza di motivazione del lodo sulla ecce- zione di irregolare costituzione. Si appalesa pertanto esente da censure la decisione della Corte fio- rentina, la quale ha escluso sia il vizio di omessa pronuncia che quello di carenza di motivazione, dopo aver rilevato che il lodo dedica un in- tero paragrafo (il n.

17) all'esame dell'eccezione di irregolare costitu- zione, dedotta sul rilievo che tra gli arbitri avrebbe dovuto sedere l'avv. Tiziana Castiglione anziché l'avv. Daniela Marcucci (perché, avendo la Cucchi depositato l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte Luchi quando già sapeva che la ditta Luchi aveva in precedenza nominato l'avv. Castiglione, doveva prevalere tale designazione ove anche effet- tuata oltre il termine previsto dall'art. 818, primo comma, cod. proc. civ.; tale pregressa conoscenza della designazione dell'avv. Castiglione comporterebbe anche la validità per raggiungimento dello scopo della notifica dell'atto introduttivo risultata andata a vuoto per irreperibilità).

Con il lodo il collegio arbitrale ha respinto tale eccezione, facendo propria la motivazione della Corte d'appello nel decreto del 13 dicem- bre 2012, il quale aveva precisato: che il Presidente del Tribunale di Firenze aveva provveduto in modo corretto alla nomina dell'arbitro Daniela Marcucci, se- guendo una procedura ritualmente instaurata; che la parte Luchi aveva ricevuto la notifica della domanda di arbitrato il 30 gennaio 2012 e non aveva provveduto nei venti giorni a nominare il proprio arbitro; che l'autonoma domanda del Luchi in epoca precedente non ri- sulta ritualmente notificata alla Cucchi, giacché il plico è stato restituito dall'Ufficio postale al mittente per irreperibilità del de- stinatario, per cui avrebbe dovuto far seguito la notifica con le formalità degli artt. 140-143 cod. proc. civ., il che non è avve- nuto; che tale constatazione prescinde dalla individuazione del domici- lio eletto, ma si basa sul rilievo che, comunque, la notifica come effettuata deve ritenersi inesistente. 1.5. - Ne deriva che la sentenza n. 921/2016 della Corte d'appello non è incorsa nel vizio, denunciato con il motivo, di omessa pronuncia, perché con l'impugnazione del lodo arbitrale non è stata prospettata una questione di nullità del lodo per irregolare costituzione del collegio arbitrale. 1.6. - A ciò deve aggiungersi un rilievo assorbente.

In prossimità della camera di consiglio, in data 3 marzo 2021, la controricorrente Cucchi ha depositato, dopo avere provveduto alla no- tifica, copia della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 285/2017, depositata 1'8 febbraio 2017, e della ordinanza di questa Corte n. 18004/2018, depositata il 9 luglio 2018, l'una e l'altra rese tra le parti del presente giudizio, e relative al tema della regolare costituzione e composizione del collegio arbitrale, presieduto dal prof. Giuseppe Vet- tori e con componenti il prof. Filippo Donati e l'avv.

Daniela Marcucci, che il 28 febbraio 2014 ha pronunciato il lodo impugnato per nullità dinanzi alla Corte di Firenze, la cui sentenza è oggetto del presente ricorso per cassazione. Con l'ordinanza n. 18004/2018 di questa Corte, infatti, è stato ri- gettato (in dispositivo) e dichiarato inammissibile (in motivazione) il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che, ac- cogliendo il reclamo della Cucchi, aveva revocato il provvedimento pre- sidenziale di revoca della nomina dell'arbitro del Luchi effettuata nel procedimento arbitrale promosso dalla Cucchi, e ciò sul rilievo che la domanda di arbitrato del Luchi non era stata notificata alla Cucchi e che pertanto era da considerare illegittima la nomina dell'arbitro.

Con la sentenza n. 285/2017 della Corte d'appello di Firenze, pas- sata in giudicato, è stata rigettata l'impugnazione per nullità promossa dal Luchi e, per l'effetto, è stato confermato il lodo impugnato emesso QL in data 25-28 gennaio 2013 dal collegio arbitrale, con arbitri il prof. Andrea Pisaneschi, il prof. Filippo Donati e l'avv. Tiziana Castiglione, costituito sulla base del decisum del Presidente del Tribunale di Firenze, recante la revoca della nomina dell'avv. Daniela Marcucci. Con tale lodo, il collegio arbitrale, a maggioranza di due componenti su tre, aveva adottato una statuizione a contenuto decisorio, di rito, con cui - richiamata la decisione della Corte d'appello di Firenze del 13 dicembre 2012 - si evidenziava che era stata accertata l'invalidità della nomina ad arbitro dell'avv.

Tiziana Castiglione. Come osserva la difesa della controricorrente nella sua memoria illustrativa, le pronunce sopravvenute confermano la regolarità della costituzione del collegio arbitrale che ha emanato il lodo della cui im- pugnazione si è occupata la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione. Di ciò ha sostanzialmente preso atto la difesa del Luchi, la quale, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha affermato che tali pronunce "riducono la necessità di trattazione" dei primi tre motivi del ricorso principale. 2. - Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giu- dizio, oggetto di contraddittorio e discussione tra le parti, relativi alla nomina di parte, eseguita da Donato Luchi, del proprio arbitro, nella persona dell'avv.

Tiziana Castiglione: circostanze decisive ai fini dell'ac- coglimento dell'impugnazione sulla irregolare costituzione del collegio arbitrale che ha emesso il lodo, da cui deriva la nullità di quest'ultimo. Con esso si sostiene che, alla data della nomina giudiziale dell'avv. Da- niela Marcucci quale arbitro di Donato Luchi con provvedimento del Presidente del Tribunale di Firenze, l'arbitro di Donato Luchi era già stato da quest'ultimo nominato nella persona dell'Avv. Tiziana Casti- glione. OL, 2.1. - La censura è infondata: sia perché con l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale il Luchi non ha messo in discussione la costi- tuzione in sé del collegio arbitrale, ma ha censurato l'omessa pronuncia o la carenza di motivazione del lodo sulla relativa eccezione; sia perché, in ogni caso, la regolarità e correttezza della costituzione del collegio arbitrale che ha emanato il lodo oggetto della presente controversia, è confermata dalle sopravvenute pronunce della Corte d'appello n. 285/2017 e di questa Corte n. 18004/2018, di cui si è dato conto in sede di esame del primo motivo del ricorso principale. 3. - Con il terzo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 111, sesto comma, Cost., per omessa, o comunque, apparente motivazione, là dove ha respinto i profili di censura di omessa pronuncia e di carenza di motivazione del lodo arbitrale, con- tenuti nel primo motivo dell'atto di impugnazione davanti alla Corte d'appello di Firenze. 3.1. - La doglianza è infondata.

La Corte di Firenze si è attenuta al principio di diritto, enunciato da questa Corte (Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 28218), secondo cui, in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5), cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia tal- mente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconcilia- bili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incom- prensibile la ratio della decisione.

E correttamente i giudici del gravame hanno escluso che i motivi della decisione arbitrale in ordine alla sollevata eccezione siano carenti o addirittura mancati, ove si consideri il dato - puntualmente eviden- ziato dalla Corte di Firenze - che il lodo dedica addirittura un intero paragrafo all'argomento, finendo per condividere espressamente il de- creto della Corte d'appello che, dopo avere rilevato che la domanda di arbitrato del Luchi non era stata notificata alla Cucchi e che pertanto era da considerare illegittima la nomina dell'arbitro, aveva revocato il provvedimento presidenziale di revoca della nomina dell'arbitro del Lu- chi effettuata nel procedimento arbitrale promosso dalla Cucchi. 4. - Con il quarto motivo il Luchi prospetta violazione e falsa appli- cazione dell'art. 1662 cod. civ., con riferimento agli artt. 1453 e 1454 cod. civ., nonché dell'art. 1671 cod. civ., per avere la Corte d'appello di Firenze, nella sentenza impugnata, erroneamente ritenuto esente da vizi il lodo arbitrale, nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Richiamata la lettera del 9 ottobre 2009 con cui la committente, anche alla luce del verbale di sopralluogo dell'8 giugno 2009, contestava all'appaltatore di non avere ancora portato a termine i lavori di rifacimento dei massetti e lo invitava, a norma dell'art. 1662 cod. civ. e, occorrendo, dell'art. 1454 cod. civ., a com- pletare i lavori di rifacimento dei massetti secondo le modalità indicate nel verbale nel termine di venti giorni, con avvertimento che l'inutile decorso del termine senza l'eliminazione dell'inadempimento avrebbe determinato la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appalta- tore; il ricorrente ritiene non applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 1662 cod, civ., adottata nella decisione impugnata, a conferma del lodo arbitrale, con riferimento alla dichiarata risoluzione del contratto di appalto.

La norma - sostiene il ricorrente - non san- ziona l'inadempimento al contratto d'appalto, ma l'atteggiamento dell'appaltatore che si rifiuta di eseguire o non esegue le direttive del committente e che non pone rimedio ai difetti riscontrati nelle verifiche e nel controllo nel corso dell'avanzamento dei lavori. Inoltre - prosegue il ricorrente - l'accordo sul rifacimento dei massetti avrebbe dovuto - 12 - essere qualificato come novativo, non contenendo alcun impegno dell'appaltatore a conformarsi alle condizioni stabilite nel contratto di appalto, ma soltanto quello di completare i lavori dei massetti secondo gli obblighi assunti nel verbale dell'8 giugno 2009.

Né l'effetto risolutivo del contratto sarebbe potuto derivare alla invocata applicazione della disciplina dell'art. 1454 cod. civ. per inosservanza della diffida ad adempiere, essendosi di fronte a vizi eliminabili. 4.1. - Il motivo è privo di fondamento. 4.2. - Occorre premettere che, con il lodo, il collegio arbitrale ha dato atto che nell'ottobre 2008 sorse una contestazione inerente l'ese- cuzione del massetto che la Cucchi lamentò essere mal eseguita (oltre che tardiva, mancando un mese allo spirare del termine per l'ultima- zione dell'opera); che a seguito della contestazione i lavori conobbero una fase di stallo a causa di una lite insorta tra la ditta Luchi e il su- bappaltatore, che aveva materialmente provveduto alla posa del mas- setto; che solo 1'8 giugno 2009 si tenne un sopralluogo congiunto (pre- senziò anche il direttore dei lavori geom.

Menchetti), all'esito del quale la ditta Luchi riconobbe che i lavori al massetto non erano stati eseguiti a regola d'arte, impegnandosi al loro rifacimento con un cronopro- gramma ivi concordato; che la ditta Luchi, però, non vi provvide, in- troducendo dinanzi al Tribunale di Grosseto un accertamento tecnico preventivo nei confronti della Cucchi e del subappaltatore; che succes- sivamente la Cucchi, con lettera del 9 ottobre 2009, intimò ex art. 1662 cod. civ. (o comunque ex art. 1454 cod. civ.) alla ditta Luchi di rifare il massetto entro venti giorni dalla ricezione, pena la risoluzione di diritto del contratto, fermo il suo diritto alla penale e al ristoro dei danni ulte- riori; che l'avvenuta risoluzione fu ribadita dalla Cucchi con lettera da- tata 11 novembre 2009.

Il lodo ha accolto la domanda della Cucchi di sentire dichiarare ri- solto il contratto di appalto a seguito dello spirare del termine indicato nella diffida ex art. 1662 cod. civ. (o comunque ex art. 1454 cod. civ.) - 13 - datata 9 ottobre 2009 senza che il Luchi ponesse alcun rimedio. La lettera di diffida - ha affermato il collegio arbitrale - fu formalmente ineccepibile, fondando su un preciso e circostanziato inadempimento imputato alla ditta Luchi (la difettosa esecuzione del massetto), sulla cui sussistenza non vi era più discussione dopo il suo espresso ricono- scimento da parte dell'appaltatore nel verbale di sopralluogo congiunto dell'8 giugno 2009, nel quale il Luchi riconobbe che i lavori relativi alla realizzazione del massetto sia nel corpo intonacato sia nel corpo in pie- tra non erano stati eseguiti a regola d'arte e che, onde rimediare al difetto riscontrato, era necessario procedere al totale rifacimento del massetto, previa rimozione del massetto esistente; concessi i corretti tempi per adempiere correttamente, è risultato pacifico in causa che l'appaltatore non provvide in tal senso.

Il collegio arbitrale ha ritenuto non apprezzabile, per neutralizzare tale effetto, la successiva missiva della ditta Luchi, che si limitò ad evidenziare la responsabilità del su- bappaltatore. Nel lodo si richiama, infine, il principio (affermato da que- sta Corte con Cass., Sez. IL 4 marzo 1993, n. 2653), secondo cui, in tema di appalto, il particolare rimedio risolutorio previsto dall'art. 1662, secondo comma, cod. civ., oltre a costituire una deroga alla norma generale sulla risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ. perché si riferisce ad una obbligazione in corso di attuazione, dif- ferisce da quello previsto per il caso di inadempimento finale dall'art. 1668, secondo comma, cod. civ., perché la risoluzione è ammessa an- che quando l'opera non sia del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi anche quando l'inadempimento sia temporaneo e di scarsa im- portanza e si presenti pertanto solo allo stato di pericolo.

La Corte d'appello ha respinto i motivi di impugnazione (il secondo ed il terzo) con cui si deduceva l'illegittimità della dichiarata risoluzione di diritto in forza della diffida formulata dalla committente il 9 ottobre 2009, motivi prospettati sul rilievo che con la diffida non si intimava all'appaltatore di conformarsi alle condizioni contrattuali, ma soltanto - 14 - di realizzare i massetti secondo gli obblighi assunti nel verbale di so- pralluogo. La Corte territoriale ha osservato che la specifica obbligazione sot- tesa all'accordo dell'8 giugno non era affatto estemporanea, bensì co- stituiva parte essenziale dell'originario impegno contrattuale.

L'impe- gno violato fatto valere ai fini della risoluzione di diritto costituiva nient'altro che la specificazione contingente dell'originario obbligo con- trattuale di garanzia ricadente sull'appaltatore in ordine ai vizi dell'opera. 4.3. - Tanto premesso, il Collegio rileva che, con l'art. 1662 cod. civ., il legislatore ha approntato una disciplina speciale rispetto agli or- dinari rimedi. Il committente, infatti, una volta rilevata, in sede di ve- rifica, l'esistenza di irregolarità che concernono la fase esecutiva dell'appalto, può avvalersi del diritto di segnalare difetti dell'opera in corso, assegnando un congruo termine entro il quale l'appaltatore do- vrà correggerli.

Si deve trattare di difetti eliminabili durante l'esecu- zione stessa: la norma ha riguardo ad un appaltatore che non procede secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell'arte, a fronte di un'opera ancora in itinere. Ove il termine assegnato decorra, senza che l'appaltatore vi provveda, il contratto si risolverà di diritto e il commit- tente potrà richiedere il risarcimento dei danni. 4.4. - Le censure rivolte dal ricorrente alla statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto corretto l'utilizzo del meccanismo di tutela previsto dall'art. 1662 cod. civ., non colgono nel segno.

La deduzione (sviluppata a pag. 30 del ricorso) secondo cui "l'opera appaltata ... era giunta a conclusione" e "l'appalto poteva dirsi già ese- guito alla data del 30 ottobre 2008", si basa su una circostanza di fatto che non risulta dalla sentenza impugnata, la quale anzi afferma, richia- mando la c.t.u., che l'esecuzione dei massetti era necessaria in previ- - 15 - sione dell'esecuzione dei pavimenti previsti in capitolato, e che è smen- tita anche dalla decisione arbitrale, dove si dà rilievo ad un inadempi- mento sorto ed aggravatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

Un secondo profilo di doglianza attiene al fatto che, secondo il ri- corrente, il patto sul rifacimento dei massetti, essendo un'autonoma pattuizione, non avrebbe potuto indurre la risoluzione del contratto di appalto originario, avendo tale accordo carattere novativo. Si tratta tuttavia di un profilo di censura che è resistito dalla statuizione della Corte d'appello, in continuità con l'accertamento operato nel lodo, se- condo cui, con il verbale di sopralluogo congiunto dell'8 giugno 2009, le parti non hanno dato vita ad uno specifico accordo novativo, perché l'impegno violato, fatto valere ai fini della risoluzione di diritto, costi- tuiva nient'altro che la specificazione contingente dell'originario obbligo contrattuale.

Prospetta poi un tema nuovo d'indagine la questione, sviluppata a pag. 31 del ricorso, circa la condizione di sudditanza psicologica e tec- nica in cui sarebbe stata contratta, in occasione del sopralluogo di ve- rifica, l'obbligazione di procedere al totale rifacimento del massetto. 4.5. - La sentenza della Corte d'appello contiene una seconda ratto decidendi, sulla domanda di risoluzione di diritto per inosservanza della diffida ad adempiere che ingloba e presuppone quella di risoluzione giudiziale. Il ricorrente in via principale si duole, con il motivo, che la Corte d'appello, a fronte di vizi ritenuti dalle stesse parti pacificamente elimi- nabili, abbia ritenuto legittima la risoluzione del contratto, anche sotto l'aspetto del grave inadempimento.

La doglianza è inammissibile, perché si rivolge contro una seconda e concorrente ratto decidendi, essendo rimasta non superata la prima ratio decidendi (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399). 5. - Con il quinto mezzo il ricorrente in via principale deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1382 cod. civ. con riferimento agli - 16 - artt. 1183, 1184 e 1218 cod. civ., nonché con riferimento agli artt.1453, 1454 e 1662 cod. civ., per avere la Corte d'appello di Firenze, nella sentenza impugnata, erroneamente ritenuto colpevole il ritardo dell'appaltatore nell'adempimento degli obblighi assunti e conseguen- temente legittima la condanna alla corresponsione della penale pattuita in contratto.

Con il motivo il ricorrente deduce che sarebbe del tutto irrilevante che la ditta Luchi abbia o meno realizzato o iniziato ad ese- guire le opere oggetto di appalto di cui alle pratiche edilizie presentate nel 2009 prima o dopo la scadenza del termine di fine lavori originaria- mente fissato, poiché tali lavori non potevano essere eseguiti prima dell'adempimento delle pratiche edilizie medesime, e quindi successi- vamente all'aprile e al luglio 2009. Non potrebbe addebitarsi al Luchi di non aver rispettato il termine, convenuto per la ultimazione dei lavori del 19 novembre 2008, se la committenza, "palesemente e ripetuta- mente inadempiente", ha dato corso solo dal febbraio 2009 al luglio 2009 alle pratiche edilizie, le cui opere non potevano per legge essere iniziate prima di tale presentazione.

Ad avviso del ricorrente, una serie di opere non avrebbero potuto essere eseguite prima della dichiara- zione di inizio di attività e del deposito del progetto strutturale al Genio civile. In particolare, la difesa del Luchi sostiene che, a seguito della DIA originaria del 12 maggio 2007, n. 4289, la prima variante al pro- getto originario (n. 28 del 2009), riguardante modifiche progettuali da apportare al fabbricato interessanti parti strutturali rilevanti, fu pre- sentata il 16 febbraio 2009, mentre il deposito presso il Genio civile fu eseguito dalla committente solo in data 7 aprile 2009; solo in data 10 luglio 2009 fu depositata la pratica n. 133/2009, avente ad oggetto la richiesta di permesso di costruire, che ridefiniva, ex novo, tutta la si- stemazione esterna al fabbricato. 5.1. - La censura è inammissibile.

Nel disattendere la corrispondente censura, articolata in particolare con il sesto motivo (con cui il Luchi aveva dedotto la nullità del lodo - 17 - anche a norma dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1184, 1218, 1382 e 1383 cod. civ., per non avere il collegio arbitrale considerato che non era configurabile un inadempimento da ritardo dell'appaltatore, nel periodo temporale precedente a quello del deposito della dichiarazione di inizio attività e di quello del progetto strutturale presso il Genio civile), la Corte d'appello ha affermato che l'individuazione o meno di un ritardo sottende una tipica valutazione di fatto, la quale, nella specie, è stata compiuta, ed adeguatamente argomentata tramite la c.t.u., dal colle- gio arbitrale.

Ha sottolineato la Corte territoriale che il collegio arbitrale ha espressamente affermato di condividere le conclusioni del c.t.u., secondo cui le pratiche edilizie (la D.I.A. 1644 del febbraio 2009 e i due depositi al Genio civile dell'aprile 2009) hanno seguito, invece che pre- ceduto, l'esecuzione dei lavori, "al punto da far ritenere quelle formalità ininfluenti sul ritardo". Emerge dunque dalla sentenza impugnata che le pratiche edilizie curate dalla committente non hanno influito sull'esecuzione dei lavori, che sono stati realizzati in precedenza, in forza, evidentemente, della DIA originaria n. 4289 del 2007, e che le successive varianti e modifi- che al progetto originario non hanno determinato alcun sostanziale mu- tamento dell'originario piano dei lavori, salvo un prolungamento del tempo necessario per la loro ultimazione, già valutato nel lodo in 48 giorni.

In questo contesto, la censura si appalesa diretta a porre, in realtà, una questione astratta. La violazione e falsa applicazione di legge è infatti prospettata dal ricorrente sul rilievo che, nell'attesa del compimento delle formalità necessarie per dar corso alle varianti, non sarebbe configurabile un ritardo colpevole, perché il "termine di fine lavori (19 novembre 2008), fissato in contratto, in apposita clausola, perde[rebbe] efficacia con la - 18 - presentazione delle nuove pratiche edilizie". Ma la censura non si cor- rela con la statuizione della Corte d'appello che, nel convalidare le va- lutazioni del collegio arbitrale, ha affermato che, in concreto, non vi è stata alcuna influenza delle pratiche edilizie di variante rispetto al ri- tardo, sia perché dette varianti non hanno comportato nessun stravol- gimento del piano dei lavori (salvo un prolungamento valutato in 48 giorni), sia perché, in ogni caso, l'esecuzione ha preceduto la stessa presentazione delle formalità amministrative. 6. - Il sesto motivo del ricorso Luchi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 cod. civ. per avere la sentenza della Corte di Firenze confermato il lodo arbitrale che ha respinto la richiesta dell'appaltatore di riduzione dell'ammontare della penale, ri- tenendo che gli arbitri non abbiano violato alcun parametro giuridico.

Deduce il ricorrente che la penale convenuta prevedeva il pagamento della somma giornaliera di euro 200 per i primi trenta giorni e quella di euro 300 per ogni giorno successivo di ritardo e che il collegio arbi- trale ha quindi determinato complessivamente la penale dovuta in euro 98.700, pari, cioè, a circa due terzi dell'importo dell'appalto. La deci- sione della Corte d'appello sarebbe, ad avviso del ricorrente, errata: al fine di valutare la manifesta eccessività della penale, il giudice avrebbe dovuto tener conto dello squilibrio tra la posizione delle parti e della mancanza di proporzione tra danno, costo ed utilità, e considerare la consistenza dell'inadempimento rispetto allo stato di avanzamento dei lavori, essendo l'appalto praticamente ultimato.

Avrebbe errato la sen- tenza impugnata a non ritenere sussistenti i presupposti per la ricon- duzione ad equità della penale. 6.1. - Il motivo è infondato. La Corte d'appello, nel disattendere la censura articolata con l'ot- tavo motivo, ha rilevato che nel rigetto, da parte del lodo, della do- manda di riduzione della penale non è configurabile alcun vizio di mo- - 19 - tivazione, e che si tratta di una tipica valutazione insindacabile di me- rito, che non comporta la violazione di alcun parametro giuridico, avendo gli arbitri ritenuto che l'inadempimento dell'appaltatore, per come sorto ed aggravatosi durante l'esecuzione dell'appalto fino all'ab- bandono del cantiere, abbia leso in maniera assai penetrante l'inte- resse della committente.

La statuizione della Corte d'appello si sottrae alla censura del ricor- rente. L'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell'inte- resse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale (Cass., Sez.

II, 16 marzo 2007, n. 6158; Cass., Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2231; Cass., Sez. II, 1° ottobre 2018, n. 23750). Nella specie il collegio arbitrale ha escluso che ricorressero le con- dizioni per la riduzione ad equità della penale, e ciò dopo avere consi- derato: che l'incidenza che l'inadempimento ha in concreto avuto sulla realizzazione dell'interesse della parte va riferita non al solo mo- mento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la pre- stazione attesa è stata sia pure in ritardo eseguita o è definitiva- mente rimasta ineseguita; che anche nella fase attuativa del contratto trovano applicazione il dovere di solidarietà e quello di correttezza e di buona fede; che l'inadempimento del Luchi ha leso in maniera penetrante l'in- teresse della Cucchi, tenuto conto di come esso è sorto e si è aggravato durante l'esecuzione dell'appalto, fino all'abbandono del cantiere; - 20 - - che il Luchi ha completamente mancato di assolvere agli oneri di allegazione e di prova circa le circostanze rilevanti per la valuta- zione dell'eccessività della penale.

La decisione della Corte d'appello non incorre nella violazione de- nunciata con il motivo di ricorso. Infatti il lodo, ritenuto dai giudici del gravame non in contrasto con alcun parametro giuridico, si è attenuto al principio che impone di valutare l'interesse del creditore non con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma an- che con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (Cass., Sez.

III, 19 giugno 2020, n. 11908); e, nel fare applicazione di tale indirizzo, ha considerato l'effettiva incidenza che l'inadempimento dell'appaltatore, aggravatasi fino al punto dell'abbandono del cantiere, ha avuto sulla concreta situazione contrattuale. 7. - Con il settimo motivo, il ricorrente in via principale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non avere censurato, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché all'art. 816-bis cod. proc. civ., con riferimento all'art.183 cod. proc. civ., la pronuncia arbitrale di accoglimento della do- manda di risarcimento dei danni ulteriori alla penale predeterminata, in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore, nonostante la proposizione di rituale e tempestiva eccezione sulla novità e tardività della medesima in quanto fondata su causa petendi diversa da quella dedotta nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. 7.1. - La censura è infondata.

Il motivo muove dal presupposto che, con la prima memoria auto- rizzata nel corso del giudizio arbitrale, la Cucchi, "attraverso l'uso della 0/11 - 21 - locuzione 'in ogni caso', avrebbe reso "autonoma la successiva do- manda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli li- quidabili con la penale predeterminata" e che, così facendo, avrebbe "nella sostanza modificato nel senso della vera e propria mutatio le domande originariamente proposte" (così il ricorso, a pagina 48). Quanto alla domanda di risarcimento del danno, relativa ad opere affette da vizi (ossia, di risarcimento degli ulteriori danni sofferti a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, diversi dai profili del ri- tardo), va premesso che il collegio arbitrale ha osservato che si è di fronte ad una "domanda risarcitoria avanzata autonomamente": "tale va ritenuta quella proposta dalla Cucchi, che adoperando nelle conclu- sioni la ... espressione 'in ogni caso' ha mostra>4o di ritenerla svincolata dalla domanda di risoluzione avanzata in via di ipotesi (anche l'esposi- zione delle precedenti difese, del resto, ne ha sempre manifestato la volontà di proporla in via autonoma").

Tanto premesso, nel respingere l'eccezione, formulata dal Luchi, di non accettazione del contraddittorio sulla domanda, ritenuta tardiva, il lodo afferma di voler aderire al prin- cipio, espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui nel giudizio arbitrale - improntato alla libertà di forme, pur nel ri- spetto del contraddittorio e del diritto di difesa - la originaria domanda può essere ampliata e modificata, purché non si esorbitino i limiti della clausola compromissoria. La Corte d'appello di Firenze ha convalidato il ragionamento degli arbitri: rilevando che "la Cucchi ha sempre fondato la propria domanda risarcitoria sull'esistenza di inadempimenti (come quello concernente il difetto dei massetti) ulteriori al mero ritardo nell'esecuzione dei lavori"; e osservando - quanto al rigetto dell'eccezione di tardività della do- manda risarcitoria per opere diverse dai massetti - che la scelta com- piuta dagli arbitri risulta fondata sul disposto dell'art. 816-bis cod. proc. civ., "che li facoltizza a disciplinare l'andamento del giudizio nel modo - 22 - ritenuto più opportuno, purché nel rispetto del principio del contraddit- torio, come appunto è avvenuto a fronte delle richieste risarcitorie".

La sentenza della Corte d'appello non è incorsa nella lamentata vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 816- bis cod. proc. civ., con riferimento all'art. 183 cod. proc. civ. Va, infatti, sottolineato che, sin dall'atto introduttivo del giudizio arbitrale (le cui conclusioni sono riportate dal ricorrente a pagina 46 del ricorso), la Cucchi ha chiesto, accanto alla declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto e alla condanna del Luchi al pagamento della penale, la condanna di quest'ultimo al pagamento "di ogni ulteriore danno, patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa dell'inadempi- mento" dell'appaltatore "nella misura che sarà accertata in corso di causa".

Ne consegue che - concesso da parte del collegio arbitrale ter- mine per il deposito di memorie con la precisazione o modificazione delle domande e/o delle eccezioni già eventualmente formulate - le conclusioni rassegnate sul punto dalla committente con la memoria au- torizzata del 27 marzo 2013 (e ribadite con la memoria del 18 novem- bre 2013), in termini di richiesta di condanna "in ogni caso" del Luchi al pagamento "di tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa degli inadempimenti del signor Donato Luchi", non rap- presentano una inammissibile domanda nuova.

Né la novità (e la tar- dività) della medesima domanda di risarcimento dei danni ulteriori alla pena predeterminata può discendere dal fatto che, mentre nelle con- clusioni originarie la committente aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto, nella prima memoria la stessa ab- bia domandato che l'avvenuta risoluzione fosse accertata e dichiarata ex art. 1662 o 1454 cod. civ. e in subordine che fosse pronunciata la risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. Infatti, come ha precisato il collegio arbitrale, se con l'espressione "in ogni caso" la com- mittente ha mostrato di ritenere la domanda risarcitoria svincolata tit, - 23 - dalla domanda di risoluzione avanzata in via di ipotesi, tuttavia la me- desima parte, anche in precedenza, "ha sempre manifestato la volontà di proporla in via autonoma".

La domanda risarcitoria non costituisce, pertanto, una inammissibile mutati° libelli. Si deve inoltre considerare che nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare e ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazioni le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., salvo il rispetto del principio del contraddittorio (Cass., Sez. I, 10 dicembre 2020, n. 28189). 8. - L'ottavo motivo del ricorso principale censura, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n.

4) cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. per omessa motivazione, o comunque motivazione apparente, sulla reiezione del motivo di impugnazione del lodo arbitrale sul rigetto dell'eccezione di omessa tempestiva denuncia dei vizi e dei difetti relativi alle opere eseguite nell'ambito dell'appalto diverse dai massetti. Con il motivo il ricorrente si duole che la Corte di Firenze, così come il collegio arbitrale, pur ritenendo corretta la qualificazione della domanda relativa ai vizi e alle difformità delle opere eseguite di- verse dai massetti quale azione di garanzia proposta ai sensi dell'art.1667 cod. civ., si sia limitata a recepire i motivi di reiezione proposti nel lodo relativi alla sola prescrizione dell'azione, "anziché supplire all'evidente mancanza, esaminando e motivando le ragioni dell'accogli- mento o del rigetto dell'eccezione sotto il profilo della decadenza dal diritto di garanzia, necessario presupposto dell'azione prevista e disci- plinata dall'art. 1667, terzo comma, cod. civ.". 8.1. - La censura è infondata.

Il lodo arbitrale non ha condiviso l'eccezione dell'appaltatore se- condo cui i danni da inadempimento non sarebbero stati denunciati nei termini. Richiamato il disposto dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., - 24 - gli arbitri hanno fatto espressa applicazione del principio secondo cui l'allegazione e la prova del fondamento della eccezione di decadenza dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera grava su colui che l'abbia sollevata, sicché spettava "all'appaltatore provare che l'opera stessa era stata ultimata e consegnata". In particolare, il collegio arbi- trale ha evidenziato che nel caso di specie non vi furono né l'ultima- zione, né la verifica, né l'accettazione dell'opera appaltata.

Nel rigettare la censura di omessa pronuncia sull'eccezione di omessa denuncia, la Corte di Firenze ha rilevato che "la stessa motiva- zione addotta dalla difesa" stava "a smentire l'assunto". Se l'eccezione è stata respinta - ha affermato la Corte d'appello - allora vuol dire che non è stata omessa; simmetricamente, se la reiezione è stata motivata richiamando l'art. 1667 cod. civ, allora vuol dire che la motivazione non manca. Tale essendo il contesto motivazionale, va esclusa la denunciata nullità della sentenza della Corte d'appello per omessa motivazione, o comunque per motivazione apparente.

La pronuncia della Corte di Fi- renze indica chiaramente la decisione contenuta al riguardo nel lodo e la relativa motivazione: una motivazione ancorata sia alla ricostruzione della portata in diritto della norma applicabile (finché l'opera non sia stata ultimata e consegnata non può decorrere il termine per la denun- cia dei vizi), sia alla applicazione di detto principio nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che non vi furono né l'ultimazione, né la verifica, né l'accettazione dell'opera appaltata. 9. - Il ricorso principale del Luchi è rigettato.

Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato della Cucchi. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 10. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare a, - 25 - atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizio- nato, e condanna il ricorrente in via principale al rimborso delle sp