Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pagus SRL against the Second Instance Court's confirmation of Pinzari's claim extinguished. Pagus SRL unilaterally withdrew the appeal via a signed act on January 13, 2021, while the opposing party had not yet accepted the withdrawal. The court ruled that under Article 390 of the Code of Civil Procedure, such a unilateral act immediately terminates the proceedings without requiring the other side's consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings immediately, without the necessity of the opposing party's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17961-2016 proposto da: PAGUS SRL IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro -Kit? PINZARI BERNARDINO, rappresentato e difeso dall'avv. 2021 ALBERTA FORGHIERI; 304 - controricorrente - avverso la sentenza n. 338/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
FATTO E DIRITTO 1.La Pagus s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenze della Corte d'appello di Roma del 19.1.2016 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta la domanda di pagamento delle prestazioni professionali proposta dall'Arch. Pinzari. 1.1. Con atto del 13.1.2021, la Pagus s.r.l. ha rinunciato al ricorso per cassazione e la parte ha accettato la rinuncia. 1.2. Ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.3.Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Trattandosi di atto unilaterale recettízio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). 1.4. Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). 1.5. Ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.6.11 giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 26 gennaio 2