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Ordinanza — n. 20550/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20550/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pagus SRL against the Second Instance Court's confirmation of Pinzari's claim extinguished. Pagus SRL unilaterally withdrew the appeal via a signed act on January 13, 2021, while the opposing party had not yet accepted the withdrawal. The court ruled that under Article 390 of the Code of Civil Procedure, such a unilateral act immediately terminates the proceedings without requiring the other side's consent.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings immediately, without the necessity of the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure opposing party acceptance rinuncia a pretese di salario ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Art. 391 c.p.c.
Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
art. 306 c.p
1.3.Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
art. 391 c.p
Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Trattandosi di atto unilaterale recettízio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17961-2016 proposto da: PAGUS SRL IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro -Kit? PINZARI BERNARDINO, rappresentato e difeso dall'avv. 2021 ALBERTA FORGHIERI; 304 - controricorrente - avverso la sentenza n. 338/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

FATTO E DIRITTO 1.La Pagus s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenze della Corte d'appello di Roma del 19.1.2016 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta la domanda di pagamento delle prestazioni professionali proposta dall'Arch. Pinzari. 1.1. Con atto del 13.1.2021, la Pagus s.r.l. ha rinunciato al ricorso per cassazione e la parte ha accettato la rinuncia. 1.2. Ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.3.Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..

Trattandosi di atto unilaterale recettízio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). 1.4. Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). 1.5. Ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.6.11 giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 26 gennaio 2