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Ordinanza — n. 20545/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20545/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20545/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29104-2016 proposto da: SOCIETA' AGRICOLA PIZZUT PAOLA S.R.L., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46, presso lo studio dell'avvocato MARCO CORRADI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO VASCOTTO, STEFANO PETRONIO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ESPOSITO ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso da sé stsso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 459/2016 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 05/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;

Regesto Legislator

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art. 702 -bis c.p, art. 348-bis c.p, art. 348-ter c.p, art. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 20545/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva appello la Società Agricola Pizzut Paola s.r.l. La Corte d'appello di Trieste con ordinanza n. 1423/2016 dichiarava l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.

Parole chiave

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opposizione opposizione al precetto esecutivo eccezione di incostituzionalità impugnazione di decisioni amministrative capo dell'opposizione diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 702 -bis c.p
Con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c., depositato in data 5 ottobre 2015, la Società Agricola Pizzut Paola s.r.l.
art. 348-bis c.p
1423/2016 dichiarava l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
art. 348-ter c.p
Contro la sentenza di primo grado ricorre per cassazione ex art. 348-ter c.p.c.
art. 390 c.p
Società Agricola, già Società Agricola Pizzut Paola s.r.I., ha depositato atto con il quale, premesso che "nelle more le parti hanno definito transattivamente la vertenza", ha dichiarato ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
Il controricorrente non ha aderito alla rinuncia, così che non opera il disposto di cui al comma 4 dell'art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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sez. un., n. 4485/2018
150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur" (Cass., sez. un., n. 4485/2018).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29104-2016 proposto da: SOCIETA' AGRICOLA PIZZUT PAOLA S.R.L., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46, presso lo studio dell'avvocato MARCO CORRADI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO VASCOTTO, STEFANO PETRONIO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ESPOSITO ORAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e difeso da sé stsso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 459/2016 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 05/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;

24. R.G. 29104/2016 PREMESSO CHE 1. Con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c., depositato in data 5 ottobre 2015, la Società Agricola Pizzut Paola s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto notificatole in data 25 luglio 2015, con cui il Tribunale di Udine le aveva ingiunto il pagamento di euro 87.899,72 (oltre a interessi, spese e compensi per euro 3.688,95) in favore dell'avvocato Orazio Esposito, a titolo di pagamento per compensi professionali. Il Tribunale di Udine, ritenuta tardiva la notificazione dell'atto di opposizione, introdotta con ricorso anziché con citazione, con sentenza 5 aprile 2016, n. 459, dichiarava l'opposizione inammissibile. Ad avviso del Tribunale, "quando con l'opposizione si intenda contestare non solo il quantum della pretesa azionata in via monitoria dal legale, ma anche l'an della stessa, l'opposizione deve essere proposta, anche nella vigenza del d.lgs. n. 150 del 2011, con la forma dell'atto di citazione".

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Società Agricola Pizzut Paola s.r.l. La Corte d'appello di Trieste con ordinanza n. 1423/2016 dichiarava l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.

3. Contro la sentenza di primo grado ricorre per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. la Società Agricola Pizzut Paola s.r.l. Il ricorso è basato su un motivo con cui si contesta la violazione degli artt. 14 e 4 del d.lgs. n. 150/2011, 12 preleggi e 40 e 104 c.p.c., per avere il Tribunale di Udine ritenuto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. inidoneo ad introdurre validamente la fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Resiste con controricorso Orazio Esposito. CONSIDERATO CHE 1. In data 30 novembre 2020 la D.D.M s.r.l. Società Agricola, già Società Agricola Pizzut Paola s.r.I., ha depositato atto con il quale, premesso che "nelle more le parti hanno definito transattivamente la vertenza", ha dichiarato ai sensi dell'art. 390 c.p.c. di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione.

2. L'atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.

3. Il controricorrente non ha aderito alla rinuncia, così che non opera il disposto di cui al comma 4 dell'art. 391 c.p.c. Il Collegio ritiene di compensare le spese del presente giudizio alla luce della manifesta fondatezza del ricorso. Secondo le sezioni unite di questa Corte, infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può sì essere introdotta ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo però restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis segg. c.p.c., essendo esclusa la possibilità di introdurre l'azione con il rito ordinario di cognizione; la controversia, poi, "resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur" (Cass., sez. un., n. 4485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le relative spese. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezion