Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20542/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on lawyer fees, rejecting all admissibility and motivation defects arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20542/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision on lawyer fees and professional liability. The appellant argued for nullity due to jurisdictional errors and insufficient motivation, while the respondent contended the tribunal correctly applied statutory rules. The court dismissed the appeal because the cited grounds were inadmissible for lack of specific legal relevance or because they failed to demonstrate a constitutional violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely requests a re-examination of the merits without raising specific legal issues, and a defect of motivation is only admissible if it constitutes a constitutional violation evident in the text.

Parole chiave

Generato dall'IA
lawyer fees liquidation professional liability claim admissibility of appeal defect of motivation jurisdictional competence constitutional violation court of cassation ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento censurando, ex art. 360, 10 co., n.
Art. 375 c.p.c.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult.
Art. 1, comma 5, D.M. n. 91/2010
5.- Con il quarto motivo del ricorso si insiste nella prospettazione di una motivazione carente, deducendo promiscuamente la violazione dell'art. 1, co.
D.P.R. n. 115/2002, comma 1 bis
art. 702 bis c.p
Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame il Tribunale brindisino decideva in ordine al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 50 quater cod. proc. civ
Al riguardo giova rammentare il già enunciato e qui riaffermato principio per cui "l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., S.U. Sent. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443
Ord. Cass. civ., 23 ottobre 2018, n. 26874
Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 10 febbraio 2017, n. 3554
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2045-2016 proposto da: BUNGARO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE' CALBOLI, 54, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAPANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO DE STRADIS; - ricorrente - ci contro PESCE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2020 SANT'ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell'avvocato 1744 ANDREA PANZAROLA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1183/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 16/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;Rilevato che :

è stata impugnata da Bungaro Maurizio la sentenza n. 1183/15 del Tribunale di Brindisi con ricorso fondato su sei ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata Pesce Giovanni. Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame il Tribunale brindisino decideva in ordine al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da Pesce Giovanni per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, nonché in ordine alla domanda riconvenzionale di condanna per colpa professionale svolta dall'odierno ricorrente. Nell'occasione il medesimo Tribunale, rigettata la domanda riconvenzionale, accoglieva parzialmente la domanda principale del professionista, condannando il Bungaro al pagamento della somma di C 8.300,00 oltre accessori, nonché delle spese processuali del giudizio.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che : 1.- In primo luogo va doverosamente esaminata, per il suo carattere eventualmente dirimente, l'eccezione sollevata dalla parte controricorrente e relativa alla inammissibilità del ricorso. Il controricorrente ha sostenuto la complessiva inammissibilità del ricorso stesso in quanto "solleciterebbe un riesame nel merito".

L'eccezione non può essere accolta. Il proposto ricorso, invero, attiene -in sostanza- alla applicazione della normativa relativa alla competenza a decidere in relazione alle questioni sollevate in giudizio sorto per la liquidazione di onorari professionali. Non si verte, quindi e in ogni caso, in aspetti inerenti l'esame del merito. L'eccezione deve, pertanto, essere respinta. 2. - Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento censurando, ex art. 360, 10 co., n. 4 la violazione dell'art. 50-bis, ter e quater c.p.c.. / Parte ricorrente sostiene che il Tribunale, con la decisione impugnata innanzi a questa Corte, avrebbe erroneamente ritenuto la propria competenza a decidere -in composizione collegiale- sia le eccezioni sull'an e sul quantum della pretesa sollevata dal professionista, che la domanda riconvenzionale proposta per colpa professionale.

Secondo parte ricorrente competente a decidere era il Tribunale in composizione monocratica.Vengono invocate, ad opera della parte ricorrente, le pronunce di Cass. S.U. n. 28040/2008 e VI 2319/2013. In ricorso si fa rinvio anche alla invocata decisione ci Corte Cost. n. 65/2014. Senonchè proprio da una attenta e complessiva lettura dei principi affermati con le suddette decisioni emerge ganda il contrario di quanto ritenuto dalla parte ricorrente. E, quindi, che - innanzitutto- il carattere della nullità derivante dalla (eventuale) inosservanza alle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale comporta la conseguente convertibilità in motivo di impugnazione.

Al riguardo giova rammentare il già enunciato e qui riaffermato principio per cui "l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla" (Cass. civ. , S.U., Sent. 25 novembre 2018, n. 28040).

Il motivo, in definitiva, è del tutto infondato e va respinto. 3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di L violazione dell'artt. 14 D.L.vo n. 150/2011 in relazione all'art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c.. In sostanza viene riproposta, con riferimento al n. 3 dell'art.360 c.p.c., la stessa contestazione sulla competenza già svolta con il primo motivo del ricorso. Per le stesse ragioni innanzi già esposte anche il motivo qui esaminato è infondato e va respinto. 3.- Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., la omessa e in ogni caso contraddittoria ed insufficiente ed illogica motivazione.

Il motivo non è ammissibile. Alla stregua del vigente art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" ( Cass. civ. , S.U.

Sent. 7 aprile 2014, n. 8053). 5.- Con il quarto motivo del ricorso si insiste nella prospettazione di una motivazione carente, deducendo promiscuamente la violazione dell'art. 1, co. 5 del D.M. n.Il motivo è inammissibile. Tanto sia sotto il profilo della carenza motivazionale (per le stesse ragioni innanzi già svolte sub 3.), che per la promiscuità del motivo tendente a mescolare e sovrapporre alla prospettata carenza motivazionale, censura concernente violazione di legge ( Cass. civ. , Sez. Prima , Sent. 23 settembre 2011, n. 19443 e Ord. 23 ottobre 2018, n. 26874, nonché Sez.

Terza, Sent. 10 febbraio 2017, n.3554) 6.- Il quinto motivo del ricorso ripropone, ancora, questione di carenza motivazione, deducendo S' promiscuamente la violazione diEriare. 91 c.p.c. (= per spese legali) Il motivo è duplicemente inammissibile per le medesime e duplici ragioni innanzi, rispettivamente, esposte sub 4 e 5.7.- Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente si X-eY -to ‘2._ (Ake duole in ordine all /pretesa omessa motivazione sul valore della causa al fine della liquidazione delle spese. Parte ricorrente lamenta la non esatta applicazione del coefficiente parametrico relativo alla determinazione dei compensi per le spese legali.

Deve al riguardo evidenziarsi che la valutazione del Tribunale è stata comunque svolta premettendo che andava "tenuto conto della attività difensiva relativa alla domanda riconvenzionale". Ciò posto va osservato che parte ricorrente ha svolto la censura in esame del tutto genericamente ovvero senza sviluppare, come avrebbe dovuto, i concreti elementi solo in base ai quali il calcolo della somma liquidata per compensi era effettivamente fuori da ogni riferimento (minimo e massimo). parametrico. Il motivo, attesa tale sua intrinseca insufficienza, non è ammissibile. 8.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. 9.- le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo. 10.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in C 5.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Così deciso nella Camer