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Ordinanza Interlocutoria — n. 20541/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20541/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20541/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6042-2016 proposto da: DE MATTEO CONCETTA, MAINI ROBERTA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro LO TURCO SALVATORE ROBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 1496/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO; Rilevato che : è stata impugnata da De Matteo Concetta e Maini Roberta la sentenza n. 1496/2015 della Corte di Appello di Torino con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito con controricorso della parte intimata.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 20541/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame la Corte piemontese, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2013, rideterminava l'entità delle somme vicendevolmente ed a vario titolo dovute dalle parti per effetto di contrapposte domande svolte nell'ambito di controversia sorta da un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di servizi informatici. La trattazione del ricorso veniva, ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c., rimessa all'odierna di consiglio. Considerato che : è stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parole chiave

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contratto in materia informatica adattamento delle retribuzioni violazione dell'obbligo di collaborare risoluzione delle controversie revisione di una decisione cooperazione giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6042-2016 proposto da: DE MATTEO CONCETTA, MAINI ROBERTA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro LO TURCO SALVATORE ROBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 1496/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO; Rilevato che : è stata impugnata da De Matteo Concetta e Maini Roberta la sentenza n. 1496/2015 della Corte di Appello di Torino con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito con controricorso della parte intimata.

Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame la Corte piemontese, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2013, rideterminava l'entità delle somme vicendevolmente ed a vario titolo dovute dalle parti per effetto di contrapposte domande svolte nell'ambito di controversia sorta da un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di servizi informatici. La trattazione del ricorso veniva, ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c., rimessa all'odierna di consiglio. Considerato che : è stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

In particolare la vicenda per cui è processo implica la pronuncia -anche con possibile affermazione di rilevanti principi nomofílattíci- in ordine a questioni relative a sviamento di clientela e violazione del patto di concorrenza (materie, per tabelle di composizione, non di competenza di questa Sezione). Si impone, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo per fissazione di pubblica udienza, previa rimessione degli atti al Sig.Presidente Oh di questa Sezione al fine di valutare preliminarmente l'opportuna trasmissione degli atti alla Sezione di competenza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Presidente della Sezione. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cort