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Ordinanza Interlocutoria — n. 20339/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing to determine if usufruct right is real or obligatory for inheritance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20339/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve the critical issue of whether the right of use constitutes a real right or an obligatory relationship. The appellant argued the right was real and extinguished upon death, while the lower court treated it as obligatory and non-transmissible. The court deemed the qualification of the right essential for determining its transmissibility to heirs, necessitating a full public trial. Consequently, the case was sent back for a new round of proceedings to address this fundamental legal characterization.

Regesto Legislator

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Art. 1021 c.c.; Art. 1026 c.c.; Art. 978 c.c.: The court must determine whether a right of use constitutes a real right or an obligatory relationship, as this distinction governs its transmissibility to heirs and its extinction upon the death of the usufructuary.

Parole chiave

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right of use real right vs obligatory transmissibility to heirs extinction upon death remand to public hearing

Disposizioni normative citate

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Art. 1021 c.c.
Art. 1026 c.c.
Art. 978 c.c.
articolo 2946 c.c
Si costituiva Piero Vincer li il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto d'uso de 'orno, ai sensi dell'articolo 2946 c.c., e chiedeva il rigetto della dcrie rit a perché infondata in fatto e in diritto.
articolo 1322 c.c
In via preliminare il giudice del grz vi: ne (:)sservava che la fattispecie oggetto di causa doveva cualific:i -si come servitù irregolare la cui costituzione era rimessa alla L)era autonomia delle parti, in ossequio all'articolo 1322 c.c.
articolo 1026 c.c
Pertanto, in virtù del disposto t h cui all'articolo 1026 c.c.
articolo 978 c.c
devono trovare applicazione le no-me in materia di usufrutto per cui una volta esattamente individuato I t:rie gravato dal peso, il diritto si estingue dopo la morte de ttuario, secondo quanto previsto dall'articolo 978 c.c.

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Testo completo

la seguente O RDI Il N Zii, sul ricorso 24943-2016 propo5:;:::. : VINCENTI SIMONE, elettivarnente omiciliato in ROMA, V.VINCENZO PICARDI 7, presso lo studio !: ell'a vvocato PAOLO GIROLAMI, rappresentato e difeso dall'avvocat: MONICA BENEDETTI; - ricorrente - ltro VINCENTI GIANFRANCO, MORICCN [ P] EkINA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIIENZ:: 2, vresso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappreseir,: t:i e difesi dall'avvocato GIUSEPPE LA SPINA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 186, 2316 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/04/20:. 3; udita la relazione della causa :s\i:.

Ita 'iena camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Doi::. ..LC,:k VARRONE; ORDINANZA :I ' il TE RLOCUTORIA \ic. 2016 n.24943 sez. 52- ud. 22/06/2021 RI LEVATO CHE 1. Simone Vincenti corveni ,/,:i in giudizio cinanzi il Tribunale di Foligno, Piero Vincenti al fine il ottenere l'accertamento del suo diritto ad utilizzare il forno esiste lte. :;ulla particella n. 110, foglio 44 del nuovo catasto terreni, luah servitù di uso personale costituita con atto a rogito L'attore chiedeva la condanna del convenuto al ripristino delle I ondizioni necessarie all'esercizio del diritto in questione, nel fr:3t.:, !Tipo alterate con occlusione del forno ed ubicazione di animali da orti e, nonché al risarcimento dei danni patiti da quantificare con ar pos fa CTLJ.

2. Si costituiva Piero Vincer li il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto d'uso de 'orno, ai sensi dell'articolo 2946 c.c., e chiedeva il rigetto della dcrie rit a perché infondata in fatto e in diritto. Nel corso del giudizi: :.,Ece:leva il convenuto e la causa veniva riassunta nei confronti da;-, li enAi.

3. Il Tribunale di Perugia ccojlieva le domande attoree, dichiarando il diritto d'uso persor::le ci Simore Vincenti all'utilizzo del forno, in conformità a guarii: D ta bili to con ,atto a rogito notarile. Si ordinava pertanto l' mrr ec ,3to ripristino delle condizioni necessarie all'esercizio del sudcieir o di -itto con condanna delle parti al risarcimento dei danni liquidati E:qu tativam ente in euro 3000.

4. Gli eredi di Piero Vlicerti provonevano appello avverso la suddetta sentenza, corr.estandc i privi° luogo la qualificazione del diritto oggetto di causa, costitui: vo di un rapporto obbligatorio. Secondo gli appellanti mancanic il requisito della realità il diritto non era suscettibile di trasmisoi e a; ,1i eredi se non per effetto di apposito atto e doveva dichiar; rsi estinto alla morte di Piero Vincenti. Gli appellanti riter aro quindi che l'eccezione di prescrizione sollevata ex Edicole 2943 c.c. andasse riferita ad un rapporto obbligatorio.

Si contes: iva in fatto la valutazione degli elementi istruttori e si censuri3v; la oronuncia relativamente alla condanna ad un facee, emEs i nci confronti degli appellanti Ric. 2016 n.24943 sez.S2- ud. 22/06/2021 dovendosi interpretare la claucil afferente al diritto d'uso come eccezionale e di carattere persi:in le, c pponibile a Piero Vincenti ma non trasmissibile. Veniva impLigriEita Einche la quantificazione del danno. La Corte d'Appello eli Perugia l'impugnazione. In via preliminare il giudice del grz vi: ne (:)sservava che la fattispecie oggetto di causa doveva cualific:i -si come servitù irregolare la cui costituzione era rimessa alla L)era autonomia delle parti, in ossequio all'articolo 1322 c.c. nc coltrastando con il principio di tipicità dei diritti reali.

Nel caso di iipecie, il diritto costituito con atto a rogito notarile consistente nil seni itù di uso personale a carico del forno esistente sulla part: ceia 11.0 del foglio 44 del nuovo catasto terreni a favore del iElg iior Simone Vincenti e dei suoi familiari non integrava una sriti predale perché non si sostanziava in un rapporto di 255 rvin. ento di fondi ma concerneva piuttosto un vantaggio di natur3 iiersimale. Pertanto, pur essendo ammessa la valida costituzior e del EI servitù di uso personale doverosi osservarsi che, difettanti::: il requisito di inerenza al fondo e generando la stessa un rapport: o bt ligatorio rimesso l'autonomia delle parti, questo era venuto r - .8110 alla morte del dante causa necessitando per la sua ot:pi: nibi ità agi eredi un'apposita convenzione in tal senso.

Rest2va 'io assorbiti tutti gli altri motivi di appello che non richiedevano uite 'io re trattazione.

5. Simone Vincenti ricorso I cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motiv 6. Pierina Moriconi e Gianf-a itco \iincenti hanno resistito con controricorso Considerato che 1. Il primo motivo di ricorso i? :ossi rubricato: violazione falsa applicazione delle norme relativ il diritto d'Lso di cui agli articoli 1021 seguenti c.c. Ric. 2016 n.24943 sez. S2 - ud. 22/06/2021 La censura ha ad oggetto l'interpretazione della clausola prevista nell'atto di divisione recante servitù di uso personale a carico del forno esistente :sulla p rticella 1:L0, foglio 44 del nuovo catasto terreni a favore di !:;ir - one Vincenti dei suoi familiari.

Secondo il ricorrente con l'atto di diviione si à costituito un diritto di uso. Pertanto, in virtù del disposto t h cui all'articolo 1026 c.c. devono trovare applicazione le no-me in materia di usufrutto per cui una volta esattamente individuato I t:rie gravato dal peso, il diritto si estingue dopo la morte de ttuario, secondo quanto previsto dall'articolo 978 c.c. A conferma dell'interprietazio onposta il ricorrente evidenzia che l'espressione contenuta nel: disposizione notarile in favore di Simone Vincenti e dei suo farvi i i coincide perfettamente con la dicitura contenuta nell'articolo :_ c.c. La Co -te d'Appello avrebbe omesso completamente di rn ‘iare sul punto, limitandosi ad affermare che non si poteva - t€ nere sussistente una servitù prediale in quanto mancava il rap :porte di asservimento di un fondo all'altro.

Tuttavia nella clausola ,- clici3ta vi era un riferimento al forno con l'indicazione cata sta le a con'erma del carattere di realità.

2. Il secondo motivo di ricors: è c:)sì rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo del giudizci ::)ggtto di discussione tra le parti in relazione al mancato esame d a d:)manda risarcitoria. Simone Vincenti aveva che: to zinche la condanna di Piero Vincenti al risarcimento dei danni sub ti a sepito dell'impossibilità di utilizzare il forno. La sentenza i 5;econdo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul tale dorn: ida, nonostante l'impedimento all'utilizzo del forno a partire dl ' rlric 2006 deve ritenersi pacifico in quanto non contestato alr-iec filo al presunto momento di cessazione del rapporto per la m:: ":e ci Piero vincenti, il 20 gennaio 2011. Ric. 2016 n.24943 sez.S2- ud. 22/06/2021 3. Il collegio all'esito della car era di consiglio dell'adunanza del 22 giugno 2021 ha ritenuto di -ir iare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza per la part(co are importanza della questione relativa alla qualificazione del dir itto pggetto di causa, se avente natura obbligatoria o reale e lli su z consecuente trasmissibilità agli eredi.

2. Nt. rinvia la causa a nuovo ruoic Jerché venga trattata in udienza pubblica. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella n::at- era di consiglio della 2" Sezione civile in data 22 giu no 2021. IL CANCE1.1, ..TO Don.s,s-a Gi.