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Ordinanza — n. 20338/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of appeals under Italian Civil Procedure Code Article 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20338/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal of appeals by both parties. BRI.REX s.r.l. had challenged the lower court's finding of acquisitive prescription against Benedetti Giuseppe, who subsequently filed a counter-appeal. The court ruled that the judgment was terminated without addressing the merits because both sides formally renounced their claims under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The civil appeal is extinguished when both parties mutually and formally renounce their respective appeals, resulting in the termination of the proceedings without examination of the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinguishment of proceedings acquisitive prescription Civil Procedure Code reciprocal renunciation fondo espropriato rinuncia alla sostanza rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art.
Art. 391, comma 4, c.p.c.
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, a carico di entrambe le parti (ricorrente principale e ricorrente incidentale), del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art 390 c.p
art. 391 c.p
391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c.
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Testo completo

itti reali ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20594/2016) proposto da: S.R.L. BRI.REX. (C.F.: 00320680499), in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti. Roberto Giovanni Aloiso e Cinzia Genovesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 42; - ricorrente principale - contro BENEDETTI GIUSEPPE (C.F.: BND GPP 35D09 E6250), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Andrea Raimondo e Leonardo Biagi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, v.

Pinerolo, n. 22; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 610/2016 (pubblicata il 18 aprile 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato; lette le conclusioni del P.G., con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato Benedetti Giuseppe proponeva appello avverso la sentenza n. 917/2009 emessa dal Tribunale di Livorno, con la quale era stata rigettata la domanda di intervenuta usucapione ventennale del fondo sito nel Comune di Livorno di mq. 1672,50 e del sottostante fosso della Banditella (descritto nel C.T. dello stesso Comune al foglio 71, particelle 9 per mq 2.510, 379 per mq. 320 e 8 per mq 515) proposta nei confronti della BRI.REX s.r.I., nonché respinta la domanda riconvenzionale da quest'ultima società avanzata per l'ottenimento del rilascio del terreno stante l'avvenuto trasferimento del bene.

2. Decidendo sull'appello formulato dal Benedetti Giuseppe nei riguardi dell'anzidetta società, che si costituiva resistendo al gravame, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 610/2016 (pubblicata il 18 aprile 2016), accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione da parte dell'appellante degli immobili indicati nell'originaria citazione, come individuati a mezzo di c.t.u., condannando l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

3. La soccombente BRI.REX. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la suddetta sentenza. Si è costituito con controricorso l'intimato Benedetti Giuseppe, contenente anche un motivo di ricorso incidentale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in data 3 marzo 2021.

4. In data 29 marzo 2021 il difensore costituito per la Società ricorrente BRI.REX. S.r.l. ha fatto pervenire in cancelleria, a mezzo pec, atto di reciproca rinuncia (con t, accettazione) delle parti agli atti (ovvero al ricorso principale e a quello incidentale) del giudizio di cassazione ai sensi dell'art 390 c.p.c., sottoscritto dalle stesse parti personalmente e dai loro rispettivi avvocati, instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio. Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c. . Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, a carico di entrambe le parti (ricorrente principale e ricorrente incidentale), del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia reciproca delle parti ai loro rispettivi ricorsi. Così deciso nella camera di con iglio della 2^ Sezione civile in data 30 marzo 2021. IL ( • o II Pr I ente CORTE DI CASSAZTONE