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Ordinanza — n. 20321/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on interpretation of conditional contract where impossible condition does not nullify agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20321/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by heirs of Da Riva Mario against the lower court's rejection of a land transfer claim. The lower court held that an impossible suspensive condition rendered the entire agreement null, whereas the appellants argued this created a 'false alternative' requiring a secondary performance. The court ruled that the impossible condition merely prevented the primary obligation from occurring without invalidating the contract, and the secondary clause was merely a restatement of the primary one rather than an independent obligation.

Regesto Legislator

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Art. 1363 c.c.; Art. 1456 c.c.: An impossible suspensive condition does not nullify the contract but simply prevents the primary performance from occurring, and a subsequent clause restating the obligation does not constitute a separate alternative performance.

Parole chiave

Generato dall'IA
impossible condition suspensive condition contract validity false alternative interpretation of contract conditional obligation nullity of contract obbligazione divisibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1363 c.c.
Art. 1456 c.c.
Art. 177 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1-quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1288/2003
11-01-2021 -3- sospensiva a differenza della condizione impossibile ab mi/io, non rende nullo il contratto, ma si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento (Cass. n. 1288/2003; n.
Cass. n. 22811/2010
Cass. n. 1848/1969
Cass. n. 6984/2018
Cass. n. 28319/2017
Questa rimane, appunto, una diversa opzione interpretativa, come tale inidonea a fondare una censura sull'interpretazione proponibile in cassazione (Cass. n. 28319/2017; n.
Cass. n. 15471/2018
Cass. n. 11017/2011
177 c.p.c., le ordinanze, comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa (Cass. n. 11017/2011).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 17866-2016 proposto da: DA RIVA MARIA STELLA, DA RIVA MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato GERALDINE FLORENCE PAGANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GUA.RNIERI; - ricorrenti - contro DA RIVA LORENZO, DA RIVA MARISA, DA RIVA LUIGI, DA RIVA LUCIANO, DA RIVA ALBINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato FABIO COSTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELISABETTA MORELLO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 93/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA La presente lite riguarda l'interpretazione e l'esecuzione della scrittura intercorsa fra i fratelli Da Riva Mario e Da Riva Raffaele il 20 novembre 1976. Tale scrittura, in riferimento a una precedente divisione fra i due fratelli, richiamava una assegnazione senza corrispettivo di una porzione di terreno in favore dei figli di Da Riva Mario, i quali conducevano in affitto un fondo di proprietà della ditta Marchesi. In relazione a tale assegnazione, Da Riva Mario si impegnava ad acquistare, nel momento in cui la ditta Marchesi avesse ceduto il fondo attualmente condotto in affitto, la superficie di terreno di mq. 845, posta in aderenza al fondo condotto in affitto da Da Riva Raffaele; quindi a cedere questa stessa porzione al medesimo Da Riva Raffaele, al fine di "conguagliare l'errore eseguito in sede di divisione.

Pertanto, con la stessa convenzione Da Riva Mario riconosce di essere debitore nei confronti del fratello Raffaele della superficie di mq. 845". Il Tribunale di Treviso, adito da Raffaele, in accoglimento della domanda di esecuzione della scrittura, intende la vendita del terreno da parte del terzo proprietario (la ditta Marchesi) quale condizione sospensiva, della quale accerta l'impossibilità dell'avveramento. In conseguenza di ciò, dispone il trasferimento di una porzione di terreno di pari superficie, come individuata nella planimetria allegata alla relazione del consulente tecnico.

La Corte d'appello di Venezia, adita dagli eredi di Mario con l'appello principale (Da Riva Luigi, Da Riva Lorenzo, Da Riva Albino, Da Riva Luciano), riconosce l'impossibilità dell'avveramento della condizione sospensiva cui era subordinato il trasferimento previsto con la convenzione, che è perciò dichiarata nulla. Quindi, riconoscendo che la convenzione non contemplava altra prestazione se non quella sottoposta a condizione sospensiva, in riforma della sentenza di primo Ric. 2016 n. 17866 sez. 52 - ud. 11-01-2021 -2- grado, rigetta la domanda proposta da Di Riva Raffaele e proseguita dagli eredi di lui Da Riva Maurizio e Da Riva Maria Stella.

Per la cassazione della sentenza Da Riva Maurizio e Da Riva Maria Stella hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Da Riva Luigi, Da Riva Lorenzo, Da Riva Albino, Da Riva Luciano, nella loro qualità di eredi di Da Riva Mario e Cavallin Enrichetta, hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I due motivi di ricorso, ambedue proposti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., intendono accreditare la seguente tesi. Finalità dell'accordo fra i fratelli Da Riva, di cui fu chiesto l'adempimento, era la parificazione delle quote della precedente divisione.

Tale parificazione si doveva attuare attraverso la cessione della superficie che Mario avrebbe dovuto acquistare dal terzo solo in via principale. Qualora ciò non fosse stato possibile l'obbligazione persisteva e si appuntava sul trasferimento di una porzione di pari superficie (secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui, in violazione dei canoni ermeneutici, la Corte d'appello ha riconosciuto che la scrittura non prevedeva altra obbligazione se non quella sottoposta a condizione sospensiva). I ricorrenti non contestano l'impossibilità di avveramento della condizione; nello stesso tempo essi rimarcano che da detta impossibilità, non essendo originaria, ma sopravvenuta, non discende la nullità della convenzione.

Permanendo la validità dell'accordo, l'impossibilità di avveramento della condizione comportava l'esigibilità della prestazione che si collocava in via subordinata (primo motivo). Il primo motivo è inammissibile. Esso pone una questione di puro principio. E vero che l'impossibilità sopravvenuta della condizione Ric. 2016 n. 17866 sez. 52 - ud. 11-01-2021 -3- sospensiva a differenza della condizione impossibile ab mi/io, non rende nullo il contratto, ma si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento (Cass. n. 1288/2003; n. 22811/2010);

è tuttavia chiaro che l'interesse dei ricorrenti a sollevare una simile questione dipende dalla configurabilità della conseguenza che è sostenuta con il secondo motivo, e cioè che la convenzione avesse dato vita a una fattispecie assimilabile alla c.d. falsa alternativa (cfr. Cass. n. 1848/1969; n. 6984/2018): essendo divenuta impossibile la prestazione dedotta in via principale era dovuta la prestazione che si collocava in via subordinata. La corte d'appello, però, ha negato tale ricostruzione, assumendo essere stata dedotta una sola obbligazione.

Tale interpretazione è oggetto del secondo motivo di ricorso, che è in fondato. L'interpretazione della scrittura, data dalla Corte d'appello veneziana, non rileva errori logici o giuridici. Si muove dalla verifica delle espressioni letterali usate nella convenzione e si conclude che la frase finale — "Pertanto, con la stessa convenzione Da Riva Mario riconosce di essere debitore nei confronti del fratello Raffaele della superficie di mq. 845" — non dava vita a un autonomo oggetto di obbligazione, ma ribadiva l'obbligo assunto in precedenza riferito a quella specifica porzione di terreno oggetto dell'obbligazione condizionata.

Diversamente da quanto si sostiene da parte dei ricorrenti, la finalità dell'accordo, volta alla perequazione delle quote della precedente divisione, non porta di per sé alla necessità di accogliere la diversa opzione interpretativa proposta dai ricorrenti. Questa rimane, appunto, una diversa opzione interpretativa, come tale inidonea a fondare una censura sull'interpretazione proponibile in cassazione (Cass. n. 28319/2017; n. 15471/2018). Ric. 2016 n. 17866 sez. 52 - ud. 11-01-2021 -4- In quanto al rilievo che la corte d'appello sarebbe tornata sui propri passo, rimettendo la causa sul ruolo ai fini del frazionamento della diversa superficie da trasferire, sì ricorda che, ex :la. 177 c.p.c., le ordinanze, comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa (Cass. n. 11017/2011).

Il ricorso, pertanto va rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 3,000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte s