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Decreto — n. 42139/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares bankruptcy proceeding extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 42139/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the bankruptcy proceeding against IMAS GROUP extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff, SL MECANIZADOS NORTE BRAVO, submitted a request for withdrawal which the defendant accepted without objection. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating a declaratory decree rather than a full trial.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of action by the plaintiff, accepted by the defendant, extinguishes the proceedings without further adjudication on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code withdrawal of action extinguishment of proceedings bankruptcy proceeding declaratory decree party acceptance Italian jurisprudence condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17694/2018 R.G. proposto da SL MECANIZADOS NORTE BRAVO, rappresentatae difesa da gli Avv. Sergio Aragona e Anna Maria PAGLIA, con domicilio eletto in Roma, via G.G. Porro, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Anselmo CARLEVARO; –ricorrente – contro Fallimento spa IMAS GROUP, rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Brambilla, con domicilio eletto in Roma, via del Banco di Santo Spirito , n. 42, presso lo studio dell’Avv.Francesco PISENTI; controricorrente– letta la rinuncia al ricorso e la accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 30