Cassation court remands case to new hearing pending Supreme Court Sections Unite decision on bankruptcy priority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing pending a decision by the Supreme Court's Sections Unite. The appellant challenged a bankruptcy court's partial admission of his professional fees and the application of specific fee schedules. The court found the legal issue regarding the scope of priority rights for rejected bankruptcy petitions was already pending before the Sections Unite.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 111, comma 2 I.fall.: The Court of Cassation remands cases where the legal question is already pending before the Sections Unite, suspending the ordinary procedure until the higher court rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29449/2015 r.g. proposto da: COSENTINO ALFONSO MARIA, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Francesco Capolupo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Torrisi. - ricorrente - contro FALLIMENTO FONTI DELLA SILA S.R.L., in persona del curatore pro tempore. intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE • DI COSENZA depositato in data 04/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2021 dal Consigliere dott.
Eduardo Campese.RILEVATO CHE 1. L'Avv. Alfonso Maria Cosentino ricorre per cassazione, affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., contro il decreto del 4 novembre 2015 con cui il Tribunale di Cosenza, previa riunione delle opposizioni ex art. 98-99 I.fall. separatamente proposte dal primo e da Francesco Musacchio, le accolse parzialmente e, per l'effetto, «...fermo restando l'ammontare complessivo dei crediti riconosciuti a ciascuno degli opponenti nel provvedimento oggetto di impugnazione», ammise il Cosentino al passivo del fallimento "Fonti della Sila s.r.l." «...per l'importo di C 1.500,00 in prededuzione, in sostituzione del pari importo ammesso», in favore dello stesso, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ..
Il menzionato fallimento non svolge difese in questa sede. 1.1. Quel tribunale ha ritenuto che: i) «in ordine alla contestazione del quantum debeatur t.] i ricorrenti si sono limitati a riproporre la domanda di ammissione al passivo invocando, genericamente, la riforma dei provvedimenti giudiziali di ammissione al passivo fallimentare con conseguente modifica "conformemente a legge". Da ciò consegue che le opposizioni sono da dichiarare inammissibili per difetto di specificità, in quanto non indicano quali prestazioni professionali siano state erroneamente liquidate, in relazione alle tariffe ovvero ai parametri utilizzati dal Giudice delegato...»; li) «per quanto attiene, per contro, alla collocazione dei crediti professionali ammessi al passivo, in relazione a prestazioni consistite nella presentazione dei ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo dichiarati inammissibili dal Tribunale, ritiene il Collegio che l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte imponga il riconoscimento della prededuzione prevista dal capoverso dell'art. 111 I.fall.».
In particolare, premesso il richiamo alle statuizioni rese da Cass. n. 8598 del 2014 e da Cass. n. 17907 del 2015, si è puntualizzato che «nell'ipotesi di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che sia stato de plano dichiarato inammissibile, siccome avvenuto in entrambi i casi in esame [...1, il professionista che ha presentato il ricorso nell'interesse della società abbia diritto di godere della prededuzione esclusivamente in relazione alla attività direttamente e strettamente prodromica e funzionale alla successiva dichiarazione di fallimento e ciò in ragione dei "vantaggi che reca in termini ...di salvaguardia della integrità" dell'attivo patrimoniale riconducibile all'imprenditore di cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza.
Diversamente, ove ai professionisti dovesse riconoscersi la prededuzione per tutta l'attività compiuta per l'accesso alla procedura alternativa - risultata inutile all'esito della non ammissione disposta dal Tribunale - i rilevanti compensi professionali pretesi nei confronti della procedura fallimentare andrebbero assurdamente a diminuire l'attivo da distribuire ai creditori concorsuali, i quali, per effetto di siffatta inutile (se non dannosa) attività processuale posta in essere dall'imprenditore, verrebbero a subire una ingiustificata riduzione della rispettiva percentuale di soddisfacimento.
Ciò è tanto più vero se si consideri che le ipotesi analoghe di prededuzione - siccome si desume dall'art. 2777 cod. civ. [...] - ovvero i privilegi speciali previsti dagli artt. 2755 e 2770 cod. civ. sono attribuiti alle parti procedenti in executivis nei limiti delle spese sostenute "nell'interesse comune"»; iii) «in definitiva - tenuto conto del fatto che l'attività disimpegnata dagli opponenti è stata compiuta nella fase antecedente alla entrata in vigore dei parametri professionali - le prestazioni utili per la massa dei creditori ammontano ad C 1.500,00, ovvero:
C 1.000,00 per onorari (voce 50 della Tabella A allegata al d.m. 8 aprile 2004, n. 127, per causa di valore indeterminabile) ed C 500,00 per diritti. Agli opponenti - fermo restando l'importo complessivo dei crediti attribuiti dal Giudice delegato - va, pertanto riconosciuta la prededuzione limitatamente alla somma di C 1.500,00 in sostituzione del pari importo ammesso in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.». CONSIDERATO CHE 1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente: I) «Violazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere il tribunale statuito su di una domanda, quella concernente la contestazione del quantum debeatur, in realtà mai proposta dall'Avv.
Cosentino; II) «Violazione degli artt. 99, comma 11, I.fall. e 111, comma VI, Costituzione - motivazione meramente apparente, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», quanto alla motivazione adottata dal tribunale nel quantificare l'importo del credito dell'odierno ricorrente in relazione al quale aveva riconosciuto la prededuzione; III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, I.fall. e 12 delle Preleggi - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi il mancato riconoscimento della prededuzione all'intero credito invocato dal professionista per tutta la svolta attività espletata con riferimento alla domanda concordataria della Fonti della Sila s.r.I.;
IV) «Violazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere il tribunale utilizzato una tabella diversa, rispetto a quella indicata dal giudice delegato ed in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto, per il calcolo dell'importo del credito dell'Avv. Cosentino ammesso in prededuzione; V) «Violazione e falsa applicazione delle tariffe professionali approvate con d.m. 7.4.2004, n. 127 - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrivendosi al decreto impugnato di aver applicato, erroneamente, la Tabella "A", voce n. 50, allegata al d.m. n. 127 del 2004, in luogo di quella "D", allegata al medesimo d.m.;
VI) «Violazione degli artt. 116 c.p.c., 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 e ss. c.c. - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», censurandosi l'affermazione del giudice di merito secondo cui il concordato della "Fonti della Sila s.r.l." sarebbe stato dichiarato inammissibile de plano. RITENUTO CHE 1. La questione giuridica posta dal descritto terzo motivo è ricompresa tra quelle complessivamente poste alle Sezioni Unite di questa Corte dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 10885 del 23 aprile 2021, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della loro decisione.
PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni ad esse complessivamente poste dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 10885 del 23 aprile Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 dicembre 2021. Il