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Ordinanza Interlocutoria — n. 42101/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to lower court regarding applicability of bankruptcy exemption acts to ordinary revocatory actions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 42101/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a bankruptcy court's decision to admit a bank's claim partially, ordering instead a remand for a new hearing. The bank argued that the lower court erred in applying revocatory action standards, while the bankruptcy trustee contested the validity of a mortgage loan as fraudulent. The court ruled that the specific exemption for restructuring plans under bankruptcy law does not apply to ordinary revocatory actions, necessitating a joint hearing to resolve this legal question.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 3, lett. d) I.fall.; The exemptions provided for restructuring plans in bankruptcy proceedings are not applicable to ordinary revocatory actions brought by the bankruptcy trustee.

Parole chiave

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ordinary revocatory action bankruptcy exemption restructuring plan fraudulent conveyance remand for hearing azione revocatoria fallimentare revoca del fallimento rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 66 I.fall.
Art. 2901 cod.civ.
Art. 2697 cod.civ.
Art. 1344 cod.civ.
Art. 216 I.fall.
Art. 99 I.fall.
Art. 67, comma 3, lett. d) I.fall.
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Testo completo

TERLOCUTORIA sul ricorso 7567/2015 proposto da: Banca delle Marche s.p.a. in Amministrazione Straordinaria in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana 10, presso lo studio dell'avvocato Antonio Rizzo che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonio Coaccioli, in forza di procura speciale in calce al ricorso, -ricorrente - contro Fallimento Cost s.p.a. in persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell'avvocato Carlo De Marchis che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pier Francesco Valdina, in forza di procura speciale a margine del controricorso, -contro ricorrente ricorrente incidentale - contro Banca delle Marche s.p.a. in Amministrazione Straordinaria in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana 10, presso lo studio dell'avvocato Antonio Rizzo che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonio Coaccioli, in forza di procura speciale in calce al ricorso, -controricorrente al ricorso incidentale - avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 14.2.2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.11.2021 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS RILEVATO CHE 1.

Con ricorso del 20.12.2014 la Banca delle Marche s.p.a. ha proposto opposizione al decreto con cui era stata dichiarata la esecutività dello stato passivo del Fallimento della Cost s.p.a., chiedendo, in principalità, l'ammissione del proprio credito di C 637.562,07 in via chirografaria e di C 711.833,23 in via privilegiata ipotecaria e, in subordine, l'ammissione dell'intero importo di C 1.349.395,30. Il predetto credito era stato escluso in sede di verifica, quanto all'importo chiesto in via privilegiata, perché fondato su di un contratto di mutuo fondiario ritenuto nullo sia per violazione del limite massimo di finanziamento ex art.38 d.lgs. 385/1993 e delibera C.I.C.R. del 22.4.1995, sia per illiceità o difetto di causa, in quanto finalizzato a sostituire una precedente esposizione chirografaria con altra assistita da garanzia ipotecaria, e comunque inefficace ai sensi dell'art.66 I.fall. e 2901 cod.civ. perché in frode ai creditori; l'importo di C 153.104,59 era stato escluso per l'implicato riconoscimento di operazioni inefficaci e perché non adeguatamente documentato; infine, il credito di C 484.457,48, relativo al saldo del conto anticipi n.1544, era stato escluso a causa dell'azione esercitata dalla curatela per far dichiarare nullità, inopponibilità e inefficacia dell'operazione di cessione di credito.

La ricorrente ha contestato tutte le ragioni di esclusione e il Fallimento si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di Perugia con decreto del 14.2.2015 ha ammesso la Banca ricorrente al passivo limitatamente alla somma di C 864.937,82 in via chirografaria, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ. quanto alla somma di C 484.457,48, relativa al saldo del conto anticipi n.1544, fin visto l'esito della causa in corso rubricata a r.g. n.6528/2013, ha rigettato ogni ulteriore domanda e ha compensato le spese del giudizio.

Il Tribunale è pervenuto a tale risultato, escludendo la nullità del mutuo fondiario ma ritenendo revocabile ex art.2901 cod.civ. e 66 I.fall. la garanzia ipotecaria attribuita alla Banca, con la conseguente ammissione del relativo credito solo in via chirografaria; considerando sufficientemente documentato il credito relativo alla somma di C 153.104,59; infine ritenendo necessario attendere l'esito della causa in corso relativa alla cessione di credito oggetto del rapporto di cui al conto anticipi n.1544.

2. Avverso il predetto decreto del 14.2.2015, comunicato nella stessa data, con atto notificato il 13.3.2015 ha proposto ricorso per cassazione la Banca delle Marche svolgendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3 e n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 67, comma 3, lettera d), I.fall., 66 I. fall., 2901 cod.civ. La ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale perugino secondo la quale l'esenzione prevista dall'art.67, comma 3, lettera d), I.fall. non sarebbe applicabile all'azione revocatoria ordinaria e ribadisce in tale prospettiva che il finanziamento de quo era stato erogato in esecuzione di un piano di risanamento positivamente attestato il 23.4.2009.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, n.4 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2704 cod.civ. e 115 e 116 cod.proc.civ. nonché omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti. Con la censura la ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale il piano di risanamento del 20.4.2009 non avrebbe avuto data certa, benché richiamato espressamente nell'atto pubblico di finanziamento stipulato il 29.7.2009 e sostiene altresì l'illegittimità della statuizione del Tribunale che ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale da essa offerta per dimostrare la data del piano di risanamento. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, n.4 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.67, comma 3, I.fall. e 115 e 116 cod.proc.civ. nonché omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti; la ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale il piano di risanamento del 20.4.2009 sarebbe stato inidoneo a perseguire l'obiettivo di risanamento della società, a tal fine basandosi sulla relazione della dott.ssa Bertinelli, allegata dalla Curatela resistente e quindi su di un atto di parte, formato al di fuori del contraddittorio. 2.4.

Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, n.4 e n.5, cod.proc.civ., la Banca delle Marche denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.66 I.fall., 2901 cod.civ., 2697 cod.civ. nonché omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti. Secondo la ricorrente il Tribunale aveva errato nell'apprezzare i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, confondendoli con quelli per l'azione revocatoria fallimentare, in tema di scientia decoctionis, di stato di insolvenza e di periodo sospetto (irrilevante in tema di revocatoria ordinaria).

La ricorrente osserva anche che mancava la prova sia del pregiudizio patito dai creditori sia della consapevolezza di totale pregiudizio in capo alla Banca.

3. Con atto notificato il 22.4.2015 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Fallimento della Cost s.p.a., chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di due motivi, per la cassazione del decreto. 3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Fallimento denuncia violazione degli artt.1344 cod.civ. e 216 I. fall., lamentando l'intento in frode alla legge perseguito con il mutuo fondiario in quanto configurante un contegno penalmente sanzionato dall'art.216 I.fall. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., il Fallimento denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art.99 I.fall. Il Fallimento assume la tardività della produzione dei documenti relativi ai conti correnti n.1229,1230 e 1801, quanto al credito escluso dal Giudice delegato e ammesso dal Tribunale di C 153.833,23.

4. Con controricorso notificato il 26.5.2015 la ricorrente Banca delle Marche ha replicato al ricorso incidentale avversario, chiedendone il rigetto. Con atto del 22.10.2021 il Procuratore generale ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RITENUTO CHE appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo e a una nuova pubblica udienza del presente ricorso per la trattazione congiunta o con i ricorsi iscritti al n. R.G. 8136/2015 e /2015, relativi allo stesso fallimento, già rimessi alla pubblica udienza dall'adunanza del 28 ottobre 2021, con riferimento alla seguente comune questione di diritto, proposta dal primo motivo di ricorso principale «se le esenzioni previste dall'art.67, comma 3, I.fall. e in particolare quella di cui alla lettera d), relativa agli atti, ai pagamenti e alle garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, siano applicabili anche all'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare ai sensi degli artt.66 l.fall. e 2901 cod.civ.».

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo e a nuova pubblica udienza per la trattazione congiunta con i ricorsi iscritti al n. R.G. ti. O 8136/2015 e 2759 /2015. Così deciso in