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Ordinanza — n. 42054/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows joint liability claim against financial promoter for securities fraud, rejecting appellate dismissal based on lack of direct involvement proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42054/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Brescia Court of Appeal's dismissal of a joint liability claim against a financial promoter and its parent company. Plaintiffs argued that the promoter's actions in facilitating irregular stock purchases constituted necessary incidental activity within their mandate, regardless of specific collusion. The court held that proving the promoter's conduct fell within their functional duties was sufficient to establish liability, rejecting the appellate requirement for evidence of direct company involvement or apparent collusion.

Regesto Legislator

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Art. 23 comma 3 d.lgs. 415/1996; t.u.f. 31 comma 3: Joint liability of a financial intermediary's promoter is established when the promoter's conduct falls within the functional scope of their assigned duties, without requiring proof of direct company involvement or apparent collusion.

Parole chiave

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joint financial liability securities fraud financial promoter necessary incidental activity TUF joint liability stock market manipulation Cassation review intermediario finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 3 d.lgs. 415/1996
(poi Popolare Bari Servizi finanziari Sim s.p.a.), deducendone la responsabilità solidale, ex art. 23 d.lgs.
t.u.f. 31 comma 3
art. 23 d.lgs. n. 415/96
(poi Popolare Bari Servizi finanziari Sim s.p.a.), deducendone la responsabilità solidale, ex art. 23 d.lgs. n. 415/96 e 31 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 30161/18
Cass., n. 857/2020
Cass., n. 18928/17
Cass., n. 6829/11
Cass., n. 10580/02
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 9008/2017 proposto da: Maranta Giovanni, Maranta Mario, Linetti Severino, Favalli Franco, Linetti Marco, Marchina Maria Grazia, Parecchini Giovanni, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n.87, presso lo studio dell'avvocato Antonucci Arturo, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Vassalle Roberto e Virgili Francesca, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - -contro- Banca Popolare di Bari s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Villa Massimo n. 57, presso lo Studio Professionale Associato A Baker & McKenzie, rappresentata e difesa dagli avvocati Di Garbo Gianfranco, brio Fiorelli Gaetano e Pescatore Luca, con procura speciale in atti; -controricorrente - -Nonché- Costa Marco, Galli Giancarlo; - intimati - avverso la sentenza n. 2/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons., dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con atto notificato il 16.3.04, Maranta Giovanni, Maranta Mario, Linetti Severino, Favalli Franco, Linetti Marco, Marchina Maria Grazia, e Parecchini Giovanni convennero innanzi al Tribunale di Brescia l'Euroconsult Sim s.p.a. (poi Popolare Bari Servizi finanziari Sim s.p.a.), deducendone la responsabilità solidale, ex art. 23 d.lgs. n. 415/96 e 31 d.lgs. n. 58/98, nonché Giancarlo Gatti e Marco Costa quali promotori finanziari della stessa Sim, in relazione alla compravendita di titoli azionari della Tallero s.p.a., avvenuta nel periodo giugno 1997-gennaio 2000, ciò sia in ordine agli illeciti ex artt, 81 e 640, c.p., sia in ordine alle plurime violazioni del predetto d.lgs. n. 58 e del regolamento Consob n. 11522/98.

In particolare, gli attori chiedevano l'accertamento della nullità, ovvero la pronuncia d'annullamento dei relativi contratti, con la condanna della società convenuta alla restituzione della somma investita e, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti. L'Euroconsult Sim si costituì eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e l'infondatezza della domanda e, in subordine, la condanna in manleva dei due convenuti Costa e Galli. Con sentenza del 25.1.08, il Tribunale dichiarò la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bari o di Milano.

A seguito di ricorso degli attori, la Cassazione dichiarò invece la competenza del Tribunale di Brescia. Con sentenza del 13.12.12, quest'ultmo Tribunale dichiarò inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento della BPB, rigettando le domande degli attori. Maranta Giovanni e Mario e altri proposero appello avverso tale sentenza; la BPB si costituì quale successore a titolo universale della Popolare Bari Servizi Sim s.p.a. Con sentenza del 3.1.17, la Corte d'appello di Brescia rigettò il gravame, osservando che: il Tribunale aveva fondato la decisione impugnata sulla base di un'attenta disamina del quadro istruttorio; in particolare, sarebbe stato onere degli attori dimostrare che i due promotori finanziari avessero operato le vendite delle suddette azioni nella qualità di promotori dell'Euroconsult Sim s.p.a.; al riguardo, dalla documentazione prodotta si desumeva l'impossibilità di attribuire la detta operazione contestata alla convenuta Sim, né era rinvenibile alcun riferimento alla stessa; le ricevute di pagamento erano state rilasciate su carta intestata della Tallero s.p.a., mentre gli assegni bancari emessi erano parimenti intestati alla medesima società; i relativi certificati azionari furono emessi dalla stessa Tallero s.p.a. la quale risultava parte degli atti di cessione delle azioni; il condivisibile convincimento del giudice di primo grado risultava altresì corretto alla luce delle prove testimoniali assunte; dal complessivo esame degli elementi probatori acquisiti non era dato, pertanto, desumere la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra l'attività di promotore finanziario della Euroconsult Sim s.p.a. e la condotta dei due promotori convenuti in relazione all'acquisto delle suddette azioni, non essendo stata dimostrata la spendita, da parte di costoro, del nome della Sim, né il coinvolgimento di quest'ultima, anche attraverso l'esistenza di un apparente vincolo di mandato.

Giovanni Maranta e altri, come indicati in epigrafe, ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Bari, s.c.p.a. RITENUTO CHE L'unico motivo denunzia violazione degli artt. 23, c. 2 e 3, d.lgs. n. 415/96, 31 d.lgs. n. 58/98, 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale escluso la responsabilità della Euroconsult Sinn per la vendita delle azioni della Tallero s.p.a. in conseguenza dell'erronea ricostruzione dei fatti. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia escluso la responsabilità della Sim per l'insussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta del promotore finanziario e le incombenze a quest'ultimo affidate, adducendo varie circostanze di fatto, esaminate dalla Corte d'appello, dal cui esame complessivo si desumerebbe il suddetto rapporto.

In particolare, i ricorrenti evidenziano che, quantunque la Sim risultasse estranea all'iniziativa dei suoi promotori, era emerso che la cessione delle suddette azioni era avvenuta attraverso la rete di vendita della stessa Sim, sulla base dell'accordo tra quest'ultima e la Previdente assicurazioni, mediante contatti con i clienti della medesima Sim- i quali avevano già acquistato quote di fondi comuni collocati da quest'ultima- a nulla rilevando che i promotori, nel vendere le azioni della Tallero s.p.a., avessero esorbitato dal mandato loro conferito dalla Sim.

Il ricorso è fondato. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di intermediazione finanziaria, cui il collegio intende dare continuità, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio- economiche (Cass., n. 30161/18; n. 857/2020; n. 18928/17).

Nel caso concreto, dall'esame degli atti emerge la violazione degli artt. 23, comma 3, d.lgs. 415/1996 e 31, comma 3, t.u.f. Invero, il nesso di occasionalità necessaria, rilevante agli effetti della responsabilità indiretta dell'intermediario preponente, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, sussiste infatti sol che il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Al riguardo, è stato affermato che un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito.

Né rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata' agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (Cass., n. 6829/11 e 10580/02).

Pertanto, è da ritenere erronea la pronuncia della Corte d'appello nel ricercare - pacifica essendo la qualità di promotori della Euroconsult sim s.p.a. del Galli e del Costa - la prova del coinvolgimento o apparenza di coinvolgimento della Sim, mercé la spendita del suo nome da parte del promotore o altri indizi, nelle specifiche operazioni di acquisto delle azioni Tallero, di cui trattasi; coinvolgimento o apparenza che in effetti, come correttamente dedotto dai ricorrenti, non rilevano, essendo sufficiente, appunto, la mera appartenenza dell'operazione al quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze del promotore.

Per quanto esposto, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello, che provvederà anche sul regime delle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deci