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Ordinanza — n. 42017/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42017/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42017/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso 31716/2020 proposto da: Iqbal Jafar, elettivamente domiciliato presso l'avv. Valentina Nanula dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti; -ricorrente - -contro- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; - intimato - avverso la sentenza n. 912/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 3/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal Cons. rel. dott. CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con ordinanza del 29.10.17 il Tribunale di Brescia rigettò il ricorso di Iqbal Jafar, cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria. Avverso tale ordinanza Iqbal Jafar propose appello che, con sentenza del 3.9.20, la Corte d'appello ha respinto, osservando che: non sussistevano i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42017/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 8, c. 3, d.lgs. n. 25/08, 3, d.lgs. n. 251, in relazione all'art. 5, c.6, d.lgs. n. 286/98, per non aver la Corte territoriale espletato l'onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza, ritenendo non credibile il richiedente, riguardo al riconoscimento dei presupposti della varie forme di protezione umanitaria. Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto di numerosi profili di vulnerabilità, quali la situazione d'instabilità del paese di provenienza e la grave crisi sanitaria connessa con l'epidemia covid.

Parole chiave

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domanda d'asilo dall'Iraq protezione internazionale inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan statuto di rifugiato cittadini afghani diritto internazionale umanitario
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 31716/2020 proposto da: Iqbal Jafar, elettivamente domiciliato presso l'avv. Valentina Nanula dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti; -ricorrente - -contro- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; - intimato - avverso la sentenza n. 912/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 3/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal Cons. rel. dott. CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con ordinanza del 29.10.17 il Tribunale di Brescia rigettò il ricorso di Iqbal Jafar, cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria. Avverso tale ordinanza Iqbal Jafar propose appello che, con sentenza del 3.9.20, la Corte d'appello ha respinto, osservando che: non sussistevano i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett.

a) e b), d.lgs. n. 251/07, data l'inattendibilità del ricorrente; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/07 in ordine al conflitto armato in Pakistan, né della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato condizioni personali di vulnerabilità o percorsi d'integrazione sociale. Iqbal Jafar ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 8, c.3, d.lgs. n. 25/08, 3, c. 3 e 5, d.lgs. n. 251, in relazione agli artt. 14 ss., d.lgs. n. 251, per non aver la Corte d'appello espletato l'onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza, ritenendo non credibile il richiedente, riguardo al riconoscimento dei presupposti della protezione sussidiaria.

Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 8, c. 3, d.lgs. n. 25/08, 3, d.lgs. n. 251, in relazione all'art. 5, c.6, d.lgs. n. 286/98, per non aver la Corte territoriale espletato l'onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza, ritenendo non credibile il richiedente, riguardo al riconoscimento dei presupposti della varie forme di protezione umanitaria. Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto di numerosi profili di vulnerabilità, quali la situazione d'instabilità del paese di provenienza e la grave crisi sanitaria connessa con l'epidemia covid.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte d'appello ha escluso che in Pakistan sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato sulla base di fonti aggiornate. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il ricorrente non indica di aver allegato, quando e come, le varie condizioni di vulnerabilità elencate. Circa la doglianza sulla pandemia, va osservato che dalla sentenza non si evince che tale questione abbia costituito motivo d'appello o che essa sia stata introdotta nel ricorso innanzi al Tribunale.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto.