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Ordinanza Interlocutoria — n. 41986/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 41986/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 41986/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA LIJUE2tOet2 FORA AI sul ricorso n. 9005/2016 proposto da: A.N.A.S. s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente - contro Impresa Locatelli Geom. Gabriele s.r.I., in liquidazione, nella persona dei Commissari liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Musenga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale America, n. 11, giusta procura ad litem in calce al ricorso per Cassazione. - controricorrente - e nei confronti di Società Locatelli Geom.

Regesto Legislator

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art. 111 cod. proc. civ, art. 331 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 41986/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (Cass., 15 giugno 2018, n. 15905).

Parole chiave

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compromettibilità conflitto di competenza lavoristica arbitrato commerciale internazionale aggiudicazione d'appalto edile contenzioso contrattuale arbitratore

Disposizioni normative citate

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art. 111 cod. proc. civ
art. 331 cod. proc. civ
Ed infatti l'art. 331 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA LIJUE2tOet2 FORA AI sul ricorso n. 9005/2016 proposto da: A.N.A.S. s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente - contro Impresa Locatelli Geom. Gabriele s.r.I., in liquidazione, nella persona dei Commissari liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Musenga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale America, n. 11, giusta procura ad litem in calce al ricorso per Cassazione. - controricorrente - e nei confronti di Società Locatelli Geom.

Gabriele s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore; Società Geom. Locatelli lavori s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimate- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1434/2016, depositata il 3 marzo 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta dall'A.N.A.S. s.p.a. avverso il lodo arbitrale n. 110/2009, depositato il 23 luglio 2009, con il quale gli arbitri avevano respinto l'eccezione di incompetenza della giustizia arbitrale ed avevano ritenuto tempestive e fondate le riserve iscritte dall'Impresa Locatelli in ragione dell'anomala protrazione dei lavori.

2. A sostegno della decisione impugnata, la Corte di appello di Roma ha ritenuto la competenza arbitrale, rilevando che anche se il contratto di appalto risultava generico nel prevedere che le future controversie restavano disciplinate dalla legge n. 109/1994, l'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto prevedeva espressamente la volontà delle parti di deferire in arbitri ogni futura controversia; che tale clausola rinviava espressamente, per quanto riguardava le norme applicabili, agli artt. 31 bis e 32 della legge n. 109/1994, così come modificata dalle leggi nn. 216/1995 e 415/1998.

3. I giudici di secondo grado hanno, poi, dichiarato inammissibili le censure riguardanti la violazione di norme di diritto perché attinenti a questioni relative al merito della controversia.4. L'A.N.A.S. s.p.a. ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L'Impresa Locatelli Geom. Gabriele s.r.I., in liquidazione, ha resistito con controricorso.

6. La società Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. e la società Geom. Locatelli Lavori s.p.a. non hanno svolto difese.

7. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

8. Con ordinanza interlocutoria del 30 aprile 2021, questa Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, al fine di verificare l'integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società cessionaria Geom. Locatelli Lavori s.p.a., con rinvio della causa a nuovo ruolo. 1.1 Va, infatti, rilevato, che il giudizio arbitrale è stato promosso dalla società Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. nei confronti della società A.N.A.S. s.p.a. e che, nel corso del giudizio arbitrale, è avvenuto il conferimento di ramo d'azienda della società Locatelli Geom.

Gabriele s.p.a., nella società Geom. Locatelli Lavori s.p.a., con atto Notar Andrea Letizia, n. rep. 33033, n. racc. 5622, del 12 dicembre 2008, registrato il 17 dicembre 2008, n. rep. 4726 (cfr. pag. 4 del controricorso). 1.2 Ciò posto, questa Corte ha affermato che il giudizio arbitrale deve ritenersi instaurato tra i soggetti che, avendo sottoscritto la clausola compromissoria, risultano i soli legittimati, attivamente e passivamente, ad agire ed a resistere sino alla definizione del procedimento e che l'eventuale subingresso di altro soggetto nel rapporto controverso dopo l'inizio del procedimento stesso non incide sulla legittimazione (attiva o passiva) della parte originariamente identificata in base alla clausola compromissoria, dando luogo, per converso, alla ipotesi di cui all'art. 111 cod. proc. civ., applicabile in via analogica anche al giudizio arbitrale (Cass., 25 luglio 2002, n. 10922); la cessione di azienda in corso di causa integra, dunque, una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ., con la conseguenza che la società cessionaria può intervenire o essere chiamata, come terzo, nel processo pendente (anche in fase di legittimità:

Cass., 7 giugno 2016, n. 11638; Cass., 10 ottobre 2019, n. 25423), ma non è legittimata, come parte, alla prosecuzione del processo in luogo della società cedente, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante (cfr. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3454, in motivazione). 1.3 Nel caso in esame, la notifica dell'atto di impugnazione del lodo arbitrale è stata correttamente eseguita nei confronti della società cedente (dall'Ufficiale Giudiziario, giusta relata di notifica del 14 dicembre 2019 ed avviso di ricevimento del 21 dicembre 2009, n. cronologico 5276), non essendo la società cessionaria intervenuta nel giudizio arbitrale e non essendo stata disposta dal Collegio arbitrale l'estromissione della società cedente. 1.4 Va, tuttavia, rilevato che nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si è costituita la società cessionaria società Geom.

Locatelli Lavori s.p.a. (nella contumacia della società cedente Locatelli Geom. Gabriele s.p.a.) e che, a fronte di ciò, il ricorso per cassazione proposto dalla società A.N.A.S. s.p.a. è stato notificato soltanto alla società cedente Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. e non anche alla società cessionaria Geom. Locatelli Lavori s.p.a.. 1.5 Tanto premesso, questa Corte ha affermato il principio che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano.

Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (Cass., 15 giugno 2018, n. 15905).

Ed infatti l'art. 331 cod. proc. civ., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, con la conseguenza che la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., 29 marzo 2019, n. 8790;

Cass., 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1535). 1.6 Va, quindi, disposta, in applicazione dei principi richiamati, la notifica del ricorso per cassazione alla società cessionaria Geom. Locatelli Lavori s.p.a., parte costituita nel processo di appello e litisconsorte processuale.

2. Per quanto esposto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società cessionaria Geom. Locatelli Lavori s.p.a., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società cessionaria Geom. Locatelli Lavori s.p.a., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella