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Ordinanza Interlocutoria — n. 41978/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 41978/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 41978/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7560/2017 r.g. proposto da: TERCOMEC DI TERRENI ING. MASSIMILIANO & C. S.A.S., con sede in Monopoli in Val d'Arno (PI), alla via Barsanti n. 3, in persona dei suoi soci accomandatari e legali rappresentanti TERRENI MASSIMILIANO e TERRENI MARCO, nonché questi ultimi in proprio, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati Simone Giugni ed Enrico Perrella, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Piazza della Libertà n.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. proc. civ, art. 331 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 41978/2021 — snciv · Corte di Cassazione: FATTI DI CAUSA1. Con sentenza del 18 gennaio 2017, n. 83, la Corte d'appello di Firenze accolse il reclamo proposto dalla Banca di Credito Cooperativo di Signa Società Cooperativa (oggi Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, d'ora in avanti, breviter, banca), ex art. 183 I.fall., contro il decreto di omologa del concordato preventivo della Tercomec di Terreni Ing. Massimiliano & C. s.a.s. e rimise gli atti al Tribunale di Pisa per la pronuncia sull'istanza di fallimento presentata dalla stessa banca. 1.1.

Parole chiave

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revoca del fallimento compenso del curatore fallimentare revoca del credito al consumo revoca del concordato compensazione nel fallimento proposta con riserva di revoca

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. proc. civ
Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod.
art. 331 cod. proc. civ
2081/2018, ex art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento suddetto, assegnandosi il termine perentorio di sessanta giorni, dalla comunicazione della presenta ordinanza, per il relativo adempimento.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7560/2017 r.g. proposto da: TERCOMEC DI TERRENI ING. MASSIMILIANO & C. S.A.S., con sede in Monopoli in Val d'Arno (PI), alla via Barsanti n. 3, in persona dei suoi soci accomandatari e legali rappresentanti TERRENI MASSIMILIANO e TERRENI MARCO, nonché questi ultimi in proprio, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati Simone Giugni ed Enrico Perrella, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Piazza della Libertà n.

10. ricorrenti contro BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (già Banca di Credito Cooperativo di Signa Società Cooperativa), con sede in Fiorenzuola (FI), alla via Villani n. 13, in persona del Direttore Generale dott. Davide Menetti, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'Avvocato Alberto Pancani, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'Avvocato Gian Alberto Ferretti. controricorrente nonché sul ricorso n. 2081/2018 r.g. proposto da:

TERCOMEC DI TERRENI ING. MASSIMILIANO & C. S.A.S., con sede in Monopoli in Val d'Arno (PI), alla via Barsanti n. 3, in persona dei suoi soci accomandatari e legali rappresentanti TERRENI MASSIMILIANO e TERRENI MARCO, nonché questi ultimi in proprio, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Prof. Claudio Cecchella e dell'Avvocato Simone Giugni, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avvocato Giulia Nicolais. ricorrenti contro BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (già Banca di Credito Cooperativo di Signa Società Cooperativa), con sede in Fiorenzuola (FI), alla via Villani n. 13, in persona del Direttore Generale dott.

Davide Menetti, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'Avvocato Alberto Pancani, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'Avvocato Gian Alberto Ferretti. controricorrente avverso le sentenze della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, n. 83/2017 e n. 2723/2017, depositate, rispettivamente, il 18/01/2017 ed il giorno 01/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso n.r.g. 7560/2017 e rigettarsi quello n.r.g. 2081/2018.

FATTI DI CAUSA1. Con sentenza del 18 gennaio 2017, n. 83, la Corte d'appello di Firenze accolse il reclamo proposto dalla Banca di Credito Cooperativo di Signa Società Cooperativa (oggi Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, d'ora in avanti, breviter, banca), ex art. 183 I.fall., contro il decreto di omologa del concordato preventivo della Tercomec di Terreni Ing. Massimiliano & C. s.a.s. e rimise gli atti al Tribunale di Pisa per la pronuncia sull'istanza di fallimento presentata dalla stessa banca. 1.1.

Quella corte, in particolare, pur escludendo che vi fosse stato abuso dello strumento concordatario per il fatto che la società aveva in precedenza già presentato una domanda di concordato cd. in bianco non approvata dai creditori, rilevò che:

i) la proposta non individuava tutti i crediti prededucibili, mancando dell'indicazione di quello dell'attestatore e di quelli maturati dai professionisti in relazione alle attività svolte per la prima domanda concordataria; ii) il tribunale aveva chiesto chiarimenti sul punto, per poi limitarsi a dare atto che questi erano stati forniti all'udienza del 9 dicembre 2015, senza nulla aggiungere nel decreto né risultando la rinuncia ai crediti in questione; iii) il credito dell'attestatore era stato inammissibilmente inserito alla predetta udienza, dopo che la proposta era stata già approvata, quando, invece, sarebbe stata necessaria una nuova relazione del commissario giudiziale ed una nuova votazione sulla proposta, ai sensi dell'art. 175, comma 2, I.fall..

2. Contro questa decisione la Tercomec s.a.s. ed i soci accomandatari Massimiliano e Marco Terreni hanno proposto ricorso per cassazione (introduttivo del procedimento n. 7560/2017 n.r.g.) affidato a sette motivi, cui la banca ha resistito con controricorso. 2.1. Quest'ultima, poi, ha fatto pervenire una memoria nella quale ha evidenziato la pendenza di un altro ricorso (introduttivo del procedimento n.r.g. 2081/2018), recante due motivi, dalla stessa parimenti resistito con diverso controricorso con cui la menzionata società ed i suoi soci accomandatari hanno impugnato pure la sentenza dell'i dicembre 2017, n. 2723, con cui la Corte di appello di Firenze, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella sua precedente sentenza n. 83/2017, aveva respinto il reclamo da essi promosso, ex art. 18 I.fall., avverso la dichiarazione del loro fallimento pronunciata dal Tribunale di Pisa in esito alla descritta rimessione degli atti disposta dalla corte fiorentina nella medesima sentenza n. 83/2017. 2.2.

Questa Suprema Corte, dovendo procedere alla trattazione congiunta dei due ricorsi (secondo l'insegnamento di Cass., SU, n. 1521 del 2013), con ordinanza interlocutoria n. 15689 del 2021, ha rinviato la trattazione del ricorso n.r.g. 7560/2017 a nuovo ruolo ai fini della riunione con quello successivamente iscritto al n.r.g. 2081/2018. Sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. in entrambi i suddetti procedimenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio rileva, pregiudizialmente, che i due descritti ricorsi, entrambi promossi dalla Tercomec s.a.s. e dai soci accomandatari Massimiliano e Marco Terreni, introduttivi dei procedimenti n.r.g. 7560/2017 e n.r.g. 2081/2018, possono essere riuniti vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare.

Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (cfr., in termini, Cass. n. 27550 del 2018;

Cass., SU, n. 1521 del 2013. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 11817 del 2021; Cass. n. 17603 del 2019; Cass. n. 9192 del 2017; Cass. n. 9377 del 2001).

2. Lo scrutinio dei loro motivi, tuttavia, è, allo stato, precluso a questa Corte perché, come rilevato dal Collegio anche mediante verifica nel fascicolo di ufficio, quello n.r.g. 2081/2018 risulta essere stato notificato esclusivamente alla banca, non anche al fallimento della Tercomec di Terreni ing. Massimiliano & C. s.a.s. e dei suoi soci accomandatari Massimiliano e Marco Terreni, rimasto contumace in sede di reclamo (cfr. l'epigrafe dell'impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2723 dell'i dicembre 2017). 2.1. Posta, allora, l'indubbia qualità di litisconsorte necessario del menzionato fallimento anche in questa sede (argomentandosi da Cass. n. 5917 del 2018 e da Cass. n. 2796 del 1997, quest'ultima riferita all'originario testo dell'art. 18, comma 3, I.fall. ma parimenti utilizzabile per quello, qui applicabile ratione temporis, del comma 6 del medesimo articolo modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 169 del 2007, attesane la sostanziale identità di tenore letterale e di ratio) e ricordato che l'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione (cfr.

Cass. n. 8065 del 2019; Cass. n. 19910 del 2018; Cass. n. 18364 del 2013), deve ordinarsi alla parte ricorrente nel procedimento n.r.g. 2081/2018, ex art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento suddetto, assegnandosi il termine perentorio di sessanta giorni, dalla comunicazione della presenta ordinanza, per il relativo adempimento.

4. L'intero giudizio, pertanto, va rinviato a nuovo ruolo per consentire il relativo adempimento. PER QUESTI MOTIVI La Corte riunisce il ricorso n.r.g. 2081/2018 a quello n.r.g. 7560/2017. Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente del procedimento n.r.g. 2081 del 2018, ex art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento della Tercomec di Terreni ing. Massimiliano & C. s.a.s. e dei suoi soci accomandatari Massimiliano e Marco Terreni, ed assegnando il termine perentorio di sessanta giorni, dalla comunicazione della presenta ordinanza, per il relativo adempimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazi