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Ordinanza — n. 41963/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41963/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41963/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8677/2015 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e nell'interesse della mandante MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Massimo Luconi, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlotta Corsani e Tommaso Nidiaci per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Gallotti s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Massimo Boggia, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Fabbri per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto n. 245/2015 della Corte di appello di Firenze, depositato il 19 febbraio 2015; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Alberto Cardino; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere Marco Vannucci.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 41963/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 8677/2015 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e nell'interesse della mandante MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Massimo Luconi, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlotta Corsani e Tommaso Nidiaci per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Gallotti s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Massimo Boggia, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Fabbri per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto n. 245/2015 della Corte di appello di Firenze, depositato il 19 febbraio 2015; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Alberto Cardino; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere Marco Vannucci.

Parole chiave

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credito nel fallimento soddisfacimento del credito sospensione della procedura di fallimento concordato nel fallimento risoluzione delle banche procedura di fallimento ancillare

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. proc. civ
e Nilor s.r.I., litisconsorti necessari; che l'art. 372 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8677/2015 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e nell'interesse della mandante MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Massimo Luconi, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlotta Corsani e Tommaso Nidiaci per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Gallotti s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio dell'avvocato Massimo Boggia, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Fabbri per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto n. 245/2015 della Corte di appello di Firenze, depositato il 19 febbraio 2015; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Alberto Cardino; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere Marco Vannucci.

OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con decreto emesso il 19 febbraio 2015 la Corte di appello di Firenze rigettò il reclamo proposto, in nome e nell'interesse della MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. contro il decreto con cui il Tribunale di Firenze ebbe a rigettare, il 28 luglio 2014, la domanda di tale reclamante volta a ottenere pronuncia di risoluzione, per inadempimento della debitrice Gallotti s.r.l. in liquidazione, del concordato preventivo di tale ultima società, in precedenza omologato dallo stesso Tribunale; che per la cassazione di tale decreto la Banca Monte dei Paschi di Siena (sempre in nome in nome e nell'interesse della sopra indicata banca mandante) propose ricorso contenente un motivo di impugnazione; che la Gallotti s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo depositò controricorso notificato alla controparte; che la ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accertamento di avvenuta cessazione della materia del contendere allegando a tale atto copia: del decreto con cui, il 17 novembre 2020, il Tribunale di Firenze ha risolto, per inadempimento della Galotti s.r.l. in liquidazione, il concordato preventivo di tale società dallo stesso Tribunale omologato il 28 giugno 2011; della sentenza, contestualmente emessa , con cui è stato dichiarato il fallimento della Gallotti s.r.l. in liquidazione; che copia di tali atti è stata depositata anche dalla società controricorrente; che il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto: la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse al suo accoglimento determinata dai, successivi, risoluzione del concordato preventivo e fallimento della odierna controricorrente; in subordine, per il caso di revoca del fallimento, la cassazione del decreto impugnato e di quello emesso dal Tribunale di Firenze il 28 luglio 2014 per omessa partecipazione al giudizio di risoluzione della Duemme s.r.l. e Nilor s.r.I., litisconsorti necessari; che l'art. 372 cod. proc. civ., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo (cfr.

Cass. n. 3934 del 2016; in senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti: Cass., n. 18464 del 2018; Cass., n. 4415 del 2020; Cass., n. 17175 del 2020; Cass., n. 33621 del 2021); che le sopravvenute risoluzione giudiziale del concordato preventivo e la contestuale dichiarazione di fallimento della odierna controricorrente - attestate dai documenti da ultimo depositati - determinano, oggettivamente, il venir meno dell'interesse della ricorrente a coltivare in questa sede la domanda di risoluzione del medesimo concordato preventivo mediante la cassazione del decreto impugnato (come del resto dalla stessa ricorrente espressamente dedotto); producendo effetti anche per lei, creditrice della controricorrente, le statuizioni giudiziali contenute nei provvedimenti del 17 novembre 2020; che anche la controricorrente non ha dunque interesse a resistere all'impugnazione di provvedimento di segno negativo sulla domanda della ricorrente; che la materia del contendere è dunque oggettivamente cessata fra le odierne parti; che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale'', non risultando residuare fra le parti specifica controversia sul punto.

P.Q. M. dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2021. DEP