Cassation court dismisses appeal against bankruptcy opposition dismissal due to accepted withdrawal of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinct following the accepted withdrawal of the appeal by the appellant. Diego Mansutti had challenged a lower court's dismissal of his opposition to bankruptcy admission due to procedural timing violations. The court ruled that the process ended because the appellant withdrew their request, leaving no substantive legal issue to adjudicate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 98-99 I.fall.: When a party withdraws their appeal or opposition in bankruptcy proceedings, the court must declare the process extinct without examining the merits of the procedural or substantive arguments raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 12059/2015 proposto da: Mansutti Diego, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n.138, presso lo studio dell'avvocato Contucci Lorenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Rigo Antonio, Spangaro Sandro, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Fallimento S.I.E. Societa' Italiana Elettroimpianti S.r.l., in persona del curatore fall.re dott. Delli Zotti Daniele, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato De Tina Flaviano, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso il decreto n. 1562/2015 del TRIBUNALE di UDINE, del 31/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO CHE 1. — Diego Mansutti propose opposizione, ex art. 98-99 I.fall., avverso l'avvenuta sua ammissione allo stato passivo del Fallimento S.I.E. - Società Italiana Elettroimpianti s.r.l. limitatamente ad C 17.036,71, in luogo del preteso maggior credito di C 68.052,59, e chiese l'integrale ammissione dell'importo da lui insinuato con il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.. 2. — L'adito Tribunale di Udine dichiarò improcedibile l'opposizione con decreto del 31 marzo 2015. In particolare, rilevò che il Mansutti aveva notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza alla controparte senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 99, commi 4 e 5, I.fall., ed espose le ragioni per cui ritenne di non condividere le diverse conclusioni raggiunte, sul punto, in fattispecie analoghe, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., SU, n. 25494 del 2009; Cass.n. 19018 del 2014), a tenore della quale una tale sanzione non era prevista dalla legge, né poteva essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali limitative dell'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. 3. — Avverso il suddetto decreto, il Mansutti ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 4. — La curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE 5. Il formulato motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell'art. 99, comma 4, I.fall., e degli artt. 154, 156, 164 e 291 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», censura la suddetta statuizione di improcedibilità perché resa in violazione dei principi ricavabili da Cass. n. 2 10918 del 2014, pronunciata in fattispecie identica a quella sottoposta al vaglio del menzionato tribunale friulano. RITENUTO CHE È intervenuta rinuncia accettata. Il processo è estinto. Nulla spese. PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma