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Ordinanza — n. 41688/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal seeking civil ruling on right to self-defense in criminal proceedings, citing separation of powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41688/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Salvatore Stara's appeal against a lower court's refusal to grant a civil declaration of his right to self-defense in a criminal trial. Stara argued that the appellate court erred by treating the request as a criminal appeal rather than a civil one, while the Ministry of Justice contended that such a ruling would violate the constitutional principle of judicial autonomy. The court rejected the appeal, ruling that the request lacked a concrete and current interest under civil procedure law and that the matter falls exclusively within the criminal jurisdiction of the penal judge.

Regesto Legislator

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Art. 101 cod. proc. civ.; The request for a civil declaration of the right to self-defense in criminal proceedings is inadmissible because it lacks a concrete and current interest, as the right is exclusively adjudicated by the criminal judge to preserve the autonomy of judicial organs.

Parole chiave

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separation of powers judicial autonomy right to self-defense criminal proceedings concrete interest civil procedure law inadmissible appeal diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 101 cod. proc. civ.
N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14313/2019 Numero sezionale 4766/2021 Numero di raccolta generale 41688/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 interesse; ed è troppo noto che l'interesse di cui a tal fine discorre l'art. 101 cod.
art. 2907 cod. civ
art. 101 cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14313/2019 Numero sezionale 4766/2021 Numero di raccolta generale 41688/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 interesse; ed è troppo noto che l'interesse di cui a tal fine discorre l'art. 101 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. IV, 10/04/2018, n. 8777
Cass., Sez. V, 19/01/2018, n. 1311
8777; Cass., Sez. V, 19/01/2018, n. 1311; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 11/12/2006, n. 26319
1311; Cass., Sez. I, 11/12/2006, n. 26319.
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Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 14313/2019 proposto da: Stara Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pilo Albertelli n.1, presso lo studio dell'avvocato Lucia Camporeale, rappresentato e difeso da sé medesimo - ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 875/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2021 dal Cons. Dott.

Marco Marulli. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14313/2019 Numero sezionale 4766/2021 Numero di raccolta generale 41688/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 FATTI DI CAUSA 1.

L'avv. Salvatore Stara si duole della pronuncia adottata nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Cagliari che, rigettandone il gravame con riflessa condanna per le spese, ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado ne aveva respinto le domande intese a far dichiarare il suo diritto a difendersi personalmente nel processo penale ed insieme la nullità dei contrari provvedimento adottati dal giudice nel corso del procedimento che lo vedeva imputato. Nel motivare il proprio deliberato la Corte territoriale ha fatto osservare che l'istanza in parola ha natura di impugnazione e, poiché il sistema delle impugnazioni penali è tassativo, la fattispecie «trova una sua tutela nella norma che consente l'impugnazione dei provvedimenti emessi nel corso del processo unitamente all'impugnazione della sentenza di merito».

Nondimeno, ha aggiunto, anche a voler condividere la tesi dell'appellante una sentenza del giudice civile che accertasse il diritto in questione, «scardinerebbe il principio costituzionale dell'ordinamento giudiziario basato sull'autonomia degli organi giudiziari». E ciò non senza poi considerare che un diverso approdo non si giustificherebbe neppure sotto il profilo dell'interesse ad agire apparendo «quanto meno esorbitante dal potere del giudicante dichiarare che ogni imputato ha diritto a difendersi personalmente in sede penale ovvero che quanto statuito dagli artt. 99, 121, 468 e 491 cpp assegnano in primis alla parte e poi al difensore le correlative attività».

Per la cassazione di detta sentenza lo Stara si vale di tre mezzi ai quali replica con controricorso l'amministrazione convenuta. RG 14313/19 Stara-Min.Giustizia Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14313/2019 Numero sezionale 4766/2021 Numero di raccolta generale 41688/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE 2 Il ricorso – cui non si oppone preclusivamente l'eccepito difetto di autosufficienza estraneo al tenore delle prospettazioni ricorrenti – denuncia con il primo motivo l'erroneità dell'impugnata decisione poiché essa avrebbe ravvisato nell'iniziativa del ricorrente l'esercizio di un'impugnazione quando al contrario si trattava di un azione di accertamento, avrebbe negato la sussistenza dell'interesse ad agire sebbene esso fosse pienamente ravvisabile in relazione alle qualità personali di esso ricorrente ed avrebbe disatteso gli enunciati CEDU in punto di autodifesa.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il giudice di primo grado e riflessamente anche quello di appello nel preterire la subordinata richiesta di elevare questione di costituzionalità in ordine alle disposizioni codicistiche che precludono all'imputato la difesa personale.

4. Con il terzo motivo di ricorso si censura la statuizione di condanna alle spese del giudizio adottata senza considerare le difese della controparte, disapplicando il parametro indicato da esso ricorrente e ignorando l'effettiva natura della controversia in ragione della quale si sarebbe dovuto operare la liquidazione delle spese in base al primo scaglione. 5.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Osservato, per vero, che nell'attuale disciplina del processo penale non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che lo legittimi in tal senso (Cass., Sez.

VI, 19/09/2018, n. 46021) e che la normativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c), RG 14313/19 Stara-Min.Giustizia Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14313/2019 Numero sezionale 4766/2021 Numero di raccolta generale 41688/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Cass., Sez.

I, 29/01/2008, n. 7786), per il resto il ragionamento decisorio sviluppato dal giudice d'appello si sottrae alla declinate censure. 5.2. E questo perché se alle domande attoree si guarda con le lenti del processo penale, in tal senso valorizzando l'auspicio che il ricorrente formula chiedendo che sia dichiarata la nullità dei provvedimenti con cui il giudice penale gli ha negato la possibilità di autodifendersi, non si può non considerare la natura endoprocessuale dei medesimi, giustificandosene l'adozione e l'efficacia in relazione al procedimento in cui sono pronunciati, di modo che essi non solo risultano impugnabili soltanto con i provvedimenti che chiudono la relativa fase processuale, riflettendone perciò il corrispondente regime impugnatorio, notoriamente impostato sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.), ma neppure possono formare oggetto di una discussione che abbia luogo fuori dai confini del processo penale, invocandosi su di essi un'improbabile sindacato del giudice civile. 5.3.

Non diversamente si deve ragionare se alle domande attoree si guarda con le lenti del processo civile, poiché, ancorché in linea principio non si possa dubitare che una qualsiasi domanda che abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto possa essere sottoposta all'autorità giudiziaria che alla tutela di quei diritti sia preposta dall'ordinamento (art. 2907 cod. civ.) ossia al giudice civile, tuttavia è principio ineludibile della tutela giurisdizionale che questo può assicurare che per proporre una domanda è necessario avervi RG 14313/19 Stara-Min.Giustizia Est.

Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14313/2019 Numero sezionale 4766/2021 Numero di raccolta generale 41688/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 interesse; ed è troppo noto che l'interesse di cui a tal fine discorre l'art. 101 cod. proc. civ. debba essere concreto ed attuale nel senso che occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice perché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e poiché l'interesse ad agire deve essere esibito in rapporto alla res dedotta in giudizio è, conseguentemente, privo di interesse chi chiede una statuizione su un diritto da farsi valere in un altro giudizio. 6.Il secondo motivo di ricorso è infondato perché l'omesso esame di una questione di legittimità costituzionale non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia (Cass., Sez.

IV, 10/04/2018, n. 8777; Cass., Sez. V, 19/01/2018, n. 1311; Cass., Sez. I, 11/12/2006, n. 26319.

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile vuoi perché, dove la censura investe l'apprezzamento discrezionale del giudice nel ripartire il carico delle spese in applicazione del principio di soccombenza, la relativa statuizione non è sindacabile, vuoi perché, dove la censura cade su un apparente profilo di diritto, del pari essa si sottrae al chiesto sindacato di legittimità per difetto di specificità non chiarendo la sua illustrazione dove l'affermazione operata dal decidente contrasti con la norma asseritamente violata e con l'esegesi di essa resa dal diritto vivente.

8. Il ricorso va dunque respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. RG 14313/19 Stara-Min.Giustizia Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14313/2019 Numero sezionale 4766/2021 Numero di raccolta generale 41688/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 19.11.2021. Il Presidente Francesco Antonio Genovese RG 14313/19 Stara-Min.Giustizia Est. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E